L’indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 874.

La massima estrapolata:

L’indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 deve essere integralmente scomputato dalle somme corrisposte a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto ed aventi causa dal medesimo fatto.

Sentenza 3 febbraio 2020, n. 874

Data udienza 16 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6467 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mi. Ro., con domicilio eletto presso l’Avv. An. Fi. in Roma, Via (…), e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Commissario Ad Acta D.ssa -OMISSIS- – non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza della sentenza n. 16352/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per la parte resistente l’Avvocato dello Stato Is. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza -OMISSIS- del 12 dicembre 2017 il Tar Napoli ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellante, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza -OMISSIS- del 4 ottobre 2013 del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, recante la condanna del Ministero della Salute alla corresponsione in favore del -OMISSIS- della “somma di Euro 150.000,00, previa decurtazione dell’importo eventualmente già percepito quale indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992..”.
2. Il Commissario nominato dal Tar ha liquidato la somma di euro 12.896,63, dopo aver detratto “l’indennizzo percepito dal -OMISSIS- dalla Regione Campania dal 01/03/1995 alla data del deposito della sentenza di merito (04/10/2013)”.
3. Avverso siffatta liquidazione è insorto l’odierno appellante, censurandola in sede di reclamo come doppiamente erronea:
I) sia nella parte in cui ha individuato il dies ad quem per il calcolo degli importi percepiti a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 nella data di pubblicazione della sentenza (04.10.2013) e non nella data di proposizione della domanda giudiziaria (31.10.2009);
II) sia nella determinazione dell’importo dell’indennità .
4. Il Tar Campania, pronunciatosi con la sentenza qui appellata -OMISSIS-, ha accolto solo il secondo motivo.
Il primo è stato respinto con la seguente motivazione: “Circa il dies ad quem del calcolo degli importi percepiti a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 dal sig. -OMISSIS-, che il commissario ad acta individua nella data di pubblicazione della sentenza (04.10.2013), mentre parte ricorrente individua nella data di proposizione della domanda giudiziaria (31.10.2009), il Collegio ritiene che detto termine sia stato correttamente individuato, in conformità al corredo motivazionale e dispositivo della sentenza ottemperanda, nella data di pubblicazione della predetta decisione (04/10/2013). In proposito basterà osservare che l’ipotesi alternativa prospettata dalla parte e segnatamente il diverso termine della proposizione della domanda giurisdizionale (31.10.2009), espunge dal computo il quadriennio durante il quale la parte ha continuato a percepire l’importo a titolo di indennizzo ex l. n. 210/92, in aperto contrasto con quanto disposto dalla citata sentenza che testualmente recita ‘previa decurtazione dell’importo eventualmente già percepito quale indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992′, con evidente riferimento a quanto interamente percepito a titolo di indennizzo proprio al fine di evitare una ingiustificata duplicazione. La tesi attorea, pertanto, per quanto radicata ai noti principi processuali di matrice chiovendiana, si infrange contro il corredo motivazionale della pronuncia in esame, che, sul punto, ha tracciato un diverso percorso. Per quanto sopra, nessun rilievo può essere mosso all’operato del Commissario ad Acta, sotto questo profilo”.
5. Avverso tale sentenza è insorto l’odierno appellante, deducendo nuovamente l’erroneità della individuazione del dies ad quem per il calcolo degli importi percepiti ex lege n. 210/92, non (come sarebbe stato a suo dire corretto) nella data di proposizione della domanda giudiziaria (31.10.2009), ma nella successiva data di pubblicazione della sentenza (04.10.13), e corroborando tale assunto sulla base del principio per cui gli effetti sostanziali della sentenza si producono al momento della proposizione della domanda giudiziaria.
6. Il Ministero della Salute si è ritualmente costituito in giudizio, replicando agli assunti avversari e chiedendone la reiezione.
L’opposta tesi sostenuta dall’amministrazione è che dall’importo dovuto a titolo risarcitorio (Euro. 150.000,00) vada detratto l’intero importo dell’indennizzo percepito a decorrere da quando esso è stato inizialmente riconosciuto (01/03/1995) sino alla data del deposito della sentenza di condanna al risarcimento (04/10/2013).
7. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza del 16 gennaio 2020.
8. L’appello è infondato.
9. Va premesso che nella sentenza della cui ottemperanza si discute, il Tribunale civile così ha disposto: “condanna il Ministero della Salute […] al pagamento, nei confronti di esso istante della somma di Euro 150.000,00, previa decurtazione dell’importo eventualmente già percepito quale indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992, oltre interessi come analiticamente indicato nella parte motiva nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione al soddisfo”.
Nella parte motiva, il Tribunale ha ulteriormente precisato che: “..l’affermazione della natura assistenziale anziché risarcitoria dell’indennizzo ex art. 3 della legge 210/1992, previsto dal legislatore a norma 2 e 38 della Costituzione, comporta senz’altro l’ammissibilità del concorso dell’azione volta ad ottenere il suddetto indennizzo e dell’azione finalizzata al risarcimento del danno. Tuttavia, stante la coincidenza tra l’oggetto e il soggetto passivo delle due azioni (il soggetto è lo stesso Ministero che eroga l’indennizzo) è da escludersi il cumulo sostanziale tra indennizzo e risarcimento integrale del danno. Opinare diversamente comporterebbe infatti attribuire alla vittima dell’evento un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Ne consegue che dalla somma che sarà liquidata in favore dell’attore deve essere scomputato l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato ai sensi della legge 210/1992 (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti questi a godere di un ingiustificato arricchimento”.
10. Alla luce di tali passaggi di contenuto dispositivo e motivazionale, la pretesa dell’appellante appare destituita di fondamento, in quanto:
– innanzitutto, il tenore logico-letterale della sentenza civile oggetto di ottemperanza appare privo di ambiguità nell’individuare il dies ad quem da considerare ai fini del calcolo nel giorno di pubblicazione della sentenza, poiché è “all’attualità ” – cioè alla data della decisione – che il giudice quantificata il ristoro e dispone la decurtazione delle somme portate in compensazione.
Il riferimento all’attualità (contenuto nel dispositivo della sentenza) conferma che, nel quantificare il danno, il Giudice ha inteso prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti venuti ad esistenza alla data della decisione, ossia il 4/10/2013, tra i quali sono da annoverare anche i ratei di indennizzo percepiti successivamente alla data di proposizione della domanda. La statuizione è coperta da giudicato sicché una diversa determinazione sul punto non costituirebbe esecuzione ma violazione del titolo esecutivo, in contrasto con il testo dell’art. 2909 c.c.;
– in secondo luogo, la suddetta lettura appare del tutto conseguente alla ratio della compensatio lucri cum damno, costituente il principio nevralgico che ha orientato la soluzione accolta dal giudice civile.
Se lo scopo della compensatio è quello di evitare una ingiustificata locupletazione del danneggiato, è evidente che per conseguire detta finalità non è sufficiente decurtare l’indennizzo maturato e percepito fino alla data della domanda, dato che l’attore continua a percepirlo anche successivamente e per tutta la durata del giudizio. L’indennizzo viene quindi a costituire una sorta di anticipazione di una parte delle somme che altrimenti il danneggiato avrebbe avuto titolo a percepire solo dopo la pronuncia della sentenza esecutiva di primo grado di liquidazione del risarcimento. Se così non fosse si determinerebbe, del resto, per tutta la durata del giudizio, proprio quell’arricchimento ingiustificato che l’istituto della compensatio lucri cum damno vuole prevenire; sicché, paradossalmente, sarebbe interesse della parte attrice far durare il processo quanto più tempo possibile, per cumulare, durante la litispendenza, l’importo dell’indennizzo a quello del risarcimento del danno.
E’ evidente, quindi, che il momento in cui il Giudice procede a tale valutazione non può che essere quello in cui adotta la propria decisione ed è dunque a quel frangente temporale che occorre ancorare tutti gli indici necessari all’operazione di calcolo del danno, ivi incluso lo scomputo dei vantaggi patrimoniali scaturiti dal fatto illecito e aventi funzione di indennizzo;
– d’altra parte, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia del 23 febbraio 2018, n. 1, ha affermato la necessaria “integralità ” di tale decurtazione, argomentando, in linea con l’orientamento in precedenza espresso dalla Corte di Cassazione, che, in presenza di un danno da -OMISSIS-, “l’indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 deve essere integralmente scomputato dalle somme corrisposte a titolo di risarcimento “posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (-OMISSIS-” (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584; nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26152)”;
– infine, la soluzione qui accolta non entra in conflitto con il principio di salvaguardia degli effetti della pronuncia sin dal momento della proposizione della domanda: il senso di tale criterio è infatti quello di evitare che il ritardo della pronuncia possa pregiudicare l’interesse della parte, e non già quello di consentirgli un ingiustificato vantaggio. Dunque, proprio in applicazione del richiamato principio deve ritenersi congrua la compensazione delle poste attive e passive, originatesi da un medesimo fatto e tra di loro non cumulabili, prodottesi durante tutto il lasso temporale che intercede dalla formulazione della domanda sino alla definizione della vertenza, senza che possano individuarsi zone franche intermedie tra questi due riferimenti temporali.
11. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte l’appello non può trovare accoglimento.
12. Nondimeno, la natura della controversia e degli interessi in essa implicati giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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