Il ricorso di ottemperanza

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 871.

La massima estrapolata:

Il ricorso di ottemperanza va proposto al giudice di primo grado solo se la sentenza di primo grado viene confermata dal Consiglio di Stato con motivazione dal medesimo contenuto dispositivo e conformativo, mentre deve farsi rientrare nella competenza funzionale del Consiglio di Stato laddove la sentenza d’appello, pur avendo confermato la sentenza del Tar, ne abbia modificato in maniera sostanziale la motivazione, con particolare incidenza sull’effetto conformativo derivante dal giudicato.

Sentenza 3 febbraio 2020, n. 871

Data udienza 16 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4697 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Ia., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Im., con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Rappresentanza Regione Campania in Roma, via (…);
Ministero dell’Interno, Utg Prefettura di Caserta, Provincia di Caserta – non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Pa. Ia. e Ro. Pa. su delega dichiarata di Ma. Im.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è stata attinta da interdittiva antimafia per effetto della quale si è vista revocare il contributo P.O.R. Campania 2000 – 2006 – Misura 4.8 – Periodo di operatività 12 luglio – 31 agosto 2004, di cui aveva beneficiato in forza del decreto di concessione della Provincia di Caserta -OMISSIS-/07/2005.
Ha quindi promosso ricorso al Tar Campania avverso il provvedimento di revoca e gli atti presupposti.
2. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza -OMISSIS- del 26.6.2012, annullando la revoca e l’interdittiva presupposta.
3. L’appello della Regione Campania è stato respinto con la pronuncia di questa Sezione -OMISSIS- dell’8.6.2017.
Nel disattendere l’eccezione preliminare di sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società – argomentata dalla Regione in virtù del fatto che nelle more del processo le somme destinate per l’erogazione dei contributi ai quali aspirava l’appellata erano state esaurite – la Sezione ha osservato che “l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta, in termini tali da comportare il riconoscimento, già in sede giurisdizionale ovvero in sede di esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, del diritto ad ottenere il contributo di cui si discute comporterebbe l’obbligo, per la stessa Amministrazione, di soddisfare l’interesse della controparte adottando i necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie. Deve poi essere sottolineato come l’appellata abbia formulato espressa riserva per la proposizione di azione di risarcimento dei danni subiti”.
4. In questa sede la società -OMISSIS-, ritenendo acclarato il proprio diritto ad ottenere l’erogazione dei contributi POR Campania 2000/2006, misura 4.8, periodo di operatività 12.07 – 31.08 dell’anno 2004, chiede che vengano adottate le più opportune ed efficaci misure necessarie a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e, quindi, che venga ordinato alla Regione Campania di adottare i necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie utili a farle conseguire l’agognato finanziamento.
5. La Regione Campania, unica delle parti intimate costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo essere stata la Provincia di Caserta a curare i provvedimenti aventi efficacia legale di approvazione della graduatoria, il Decreto di finanziamento, di anticipazione ed infine la determinazione di revoca. Al contempo, la Regione ha altresì evidenziato che all’epoca dei fatti i fondi furono trasferiti alla Provincia di Caserta e che la rimanente parte degli stessi, relativa ai progetti revocati e oggetto di contenzioso, è ancora detenuta dall’ente provinciale, in attesa della definizione delle controversie pendenti.
Sempre in via preliminare, la Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto innanzi ad un organo (il Consiglio di Stato) funzionalmente non competente a pronunciarsi ai sensi degli artt. 113 e 115 c.p.a., e ciò in quanto la sentenza in relazione alla quale è stata azionata l’ottemperanza (-OMISSIS-/2017) sarebbe strettamente confermativa di quella di primo grado, sicché il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tar.
6. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza del 16 gennaio 2020.
7. Le preliminari eccezioni di incompetenza e di carenza di legittimazione sono entrambe infondate.
7.1. Sotto il prioritario profilo della competenza occorre osservare che, a differenziare la portata motivazionale della pronuncia del Consiglio di Stato da quella del Tar – in termini tali da attrarre la controversia alla cognizione funzionale del primo – rilevano le statuizioni additive in essa contenute, resesi necessarie per respingere l’eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire sollevata dalla Regione Campania. Detta eccezione era stata argomentata in ragione della avvenuta chiusura alla data del 2009 dei conti dei fondi POR, del conseguente mancato accantonamento delle risorse finanziarie per l’erogazione dei contributi spettanti alla società -OMISSIS- e, quindi, dell’assunto per cui “nelle more del processo le somme destinate per l’erogazione dei contributi ai quali aspira l’appellata sono state esaurite, per cui il bene della vita oggetto sostanziale del giudizio non può oramai essere conseguito” (pag. 4 sent.)
Le precisazioni formulate nella sentenza di appello contribuiscono a meglio delineare l’effetto conformativo della decisione, avendo avuto il collegio giudicante cura di precisare che l’accoglimento del ricorso comporta “.. il riconoscimento, già in sede giurisdizionale ovvero in sede di esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, del diritto a ottenere il contributo di cui si discute” e, contestualmente “..l’obbligo, per la stessa Amministrazione, di soddisfare l’interesse della controparte adottando i necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie”.
Dunque, i contenuti conformativi della pronuncia de qua si traducono nell’obbligo in capo alla Regione di adottare i “necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie”, e ciò al fine di porre rimedio al mancato originario accantonamento dei contributi spettanti alla società .
7.2. Trattasi, all’evidenza, di statuizioni di indubbia rilevanza sul piano delle modalità applicative e di gestione delle finanze regionali, delle quali non vi è traccia nella sentenza di primo grado, essendosi rese necessarie per superare l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso formulata per la prima volta in sede di gravame dall’ente regionale.
Ad attrarre la causa alla competenza funzionale di questo giudice vale, dunque, il generale principio per cui il ricorso di ottemperanza va proposto al giudice di primo grado solo se la sentenza di primo grado viene confermata dal Consiglio di Stato con motivazione dal medesimo contenuto dispositivo e conformativo, mentre deve farsi rientrare nella competenza funzionale del Consiglio di Stato laddove la sentenza d’appello, pur avendo confermato la sentenza del Tar, ne abbia modificato in maniera sostanziale la motivazione, con particolare incidenza sull’effetto conformativo derivante dal giudicato.
7.3. Al contempo, il passaggio motivazionale in commento chiarisce che la parte tenuta ad operare in tal senso è la Regione, poiché è con riferimento all’eccezione da questa sollevata che il giudice di appello ha delineato con più esattezza i contorni dell’obbligo conformativo; ed è esattamente con riguardo all’ente regionale che è stato affermato l’onere del reperimento dell’importo utile a soddisfare le pretese della controparte mediante adozione dei “necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie”.
Quest’obbligo, come si è esposto, è stato individuato dal Consiglio di Stato come risvolto dell’originario mancato accantonamento – da parte della medesima Regione – delle risorse finanziarie per l’erogazione dei contributi in origine spettanti alla società -OMISSIS-.
7.4. Infine, anche se esaminata nel merito, l’eccezione di carenza di legittimazione non sembra adeguatamente argomentata.
Nel documento in cui è indicata la normativa di riferimento – Complemento di programmazione 2000-2006, relativamente alle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura 4.8, è così statuito: “La misura è a regia regionale. La Regione – AGC Sviluppo Attività Settore Primario – procede all’emanazione di bandi pubblici su tutto il territorio interessato per la presentazione alla Provincia territorialmente competente dei progetti esecutivi corredati di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari secondo la normativa vigente. La Provincia procederà all’istruttoria dei progetti presentati, all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi, all’impegno di spesa, alla concessione del finanziamento, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute agli aventi diritto, avvalendosi degli Uffici regionali decentrati sul territorio (STAPAC) messi a disposizioni delle Amministrazioni Provinciali sulla base di apposita convenzione tra il Presidente della G.R. ed i Presidente delle Province”.
Se ne desume che nella gestione cd. “a regia” regionale, spettano alla Regione la titolarità e la legittimazione della gestione dei fondi europei di cui ai POR; e che l’ente provinciale opera come delegato all’esecuzione dell’erogazione dei contributi POR. La stessa circolare applicativa della Misura 4.8 del POR 2000 – 2006 – Protocollo n. 2/10474 del 18/10/2002, conferma che le Province agiscono sulla base di apposite deleghe e di stanziamenti e trasferimenti di risorse da parte della Regione Campania.
8. Per quanto esposto, il ricorso per ottemperanza merita di essere accolto. Va quindi ordinato alla Regione di adottare le più opportune ed efficaci misure necessarie a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
All’esito, in caso di mancata ottemperanza, si procederà alla nomina del Commissario ad acta.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
accoglie il ricorso e, per l’effetto:
– ordina alla Regione Campania di adottare le più opportune ed efficaci misure necessarie a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;
– ordina quindi alla Regione di assumere i necessari atti di gestione delle proprie risorse finanziarie necessari a far conseguire alla società ricorrente gli importi di cui ai contributi POR Campania 2000/2006, misura 4.8, periodo di operatività 12.07 – 31.08 dell’anno 2004;
– condanna la Regione a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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