Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5974.
La massima estrapolata:
L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.
Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5974
Data udienza 14 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13939/2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2018 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con decreto del 9/02/2015, ha confermato il decreto del Tribunale di Gorizia che aveva respinto la richiesta di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), di revisione, ex articolo 9 L. div., delle condizioni economiche di divorzio, in particolare, di disporre la cessazione dell’obbligo dell’ex marito di corrispondere alla (OMISSIS) l’assegno divorzile di 250,00 mensili.
La Corte d’appello, all’esito anche di informative disposte tramite polizia tributaria, ha ritenuto che il reclamante non avesse comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio, non rilevando la circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, occorrendo la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia influito in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.
Avverso il suddetto decreto, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 5, comma 6 L. div. nonche’ vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione al fatto rappresentato dalla stabile convivenza della (OMISSIS) con altra persona; con il secondo motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze degli accertamenti tributari, dai quali si evidenziava la parificazione dei redditi della coppia costituita dal (OMISSIS) con l’attuale coniuge e di quella costituita dalla (OMISSIS) con il convivente di fatto.
2. La prima censura e’ fondata, con assorbimento della seconda.
Questa corte ha gia’ da tempo chiarito (Cass. 6855/2015; coni. Cass. 2466/2016; Cass. 4649/2017; Cass. 2732/2018) che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicche’ il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”; invero, la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dell’articolo 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo e’ espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza Dei- l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarieta’ post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non puo’ che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. Nell’ordinanza di questa Corte n. 18111/2017 si e’ poi precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario.
Nella specie, la ricorrente, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto di avere instaurato una stabile convivenza con altra persona, dato questo talmente pacifico che la Corte (avendo il (OMISSIS) contratto nuovo matrimonio) aveva disposto informative tramite polizia tributaria circa le rispettive condizioni patrimoniali dei due nuovi nuclei familiare.
Il fatto sopravvenuto giustificava pertanto la revisione dell’assegno divorzile e la decisione impugnata, escludendo che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario di assegno, facesse venir meno il diritto all’assegno stesso, non e’ conforme al principio di diritto sopra richiamato.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
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