L’inosservanza dell’ordinanza sindacale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 luglio 2021| n. 29595.

L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 cod. pen., e non anche quella prevista dall’art. 650 cod. pen. in ragione del carattere sussidiario di tale ultima ipotesi di reato che è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice specifica.

Sentenza|28 luglio 2021| n. 29595. L’inosservanza dell’ordinanza sindacale

Data udienza 13 luglio 2021

Integrale

Tag – parola: Sicurezza – Rischio crollo edifici – Reato di inottemperanza a ordine della Pa e reato di omesso intervento al fine di prevenire crolli – Concorrenza – Esclusione – Inosservanza di ordinanza del sindaco di provvedere a evitare il rischio di crollo – Integrazione del reato – Esclusione – Perizia del geometra

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa il 23/05/2019 dal Tribunale di Torre Annunziata;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni scritte Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23 e succ., del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A; il respingimento, nel resto, della stessa decisione.

L’inosservanza dell’ordinanza sindacale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23/05/2019 il Tribunale di Torre Annunziata condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di 400,00 Euro di ammenda, per i reati di cui agli articoli 650 e 677 c.p., accertati a (OMISSIS).
Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano all’ordinanza n. 116 del 10/11/2016, emessa dal Sindaco di (OMISSIS), finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli dell’edificio denominato “(OMISSIS)”, di cui (OMISSIS) era l’amministratrice e (OMISSIS) il custode.
2. Avverso questa sentenza gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrate le condotte illecite contestate agli imputati, pur essendo incontroverso che non esistevano pericoli di crollo dell’immobile.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli dei reati ascrittigli ex articoli 650 e 677 c.p., senza tenere conto dell’inammissibilita’ del concorso formale tra le due fattispecie contestate ai capi a) e b).
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omesso di confrontarsi con le doglianze poste a fondamento della memoria difensiva depositata il 23/05/2019.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
2. In via preliminare, occorre inquadrare le condotte illecite ascritte a (OMISSIS) e (OMISSIS), che devono essere ricondotte esclusivamente alla fattispecie di cui al capo a), con cui si contestava agli imputati, ai sensi dell’articolo 677 c.p., di non essersi attivati per prevenire il rischio di crolli dell’edificio denominato “(OMISSIS)”, ubicato a (OMISSIS), di cui (OMISSIS) era l’amministratrice e (OMISSIS) il custode.
L’obbligo di attivazione prefigurato dalla fattispecie dell’articolo 677 c.p., a sua volta, prescinde dall’esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto, radicandosi nella posizione di garanzia del soggetto attivo del reato, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di legittimita’, secondo cui: “L’obbligo, la cui inosservanza e’ punita dall’articolo 677 c.p., comma 3, di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumita’ delle persone costituito dall’esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della gia’ verificatasi inosservanza, sicche’ la brevita’ del termine concesso dal provvedimento stesso per l’esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell’esclusione del reato” (Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007, Aversano, Rv. 238809-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224799-01; Sez. 1, n. 34112 del 13/07/2001, Muscolino, Rv. 21975801).
Non puo’, invece, applicarsi, nemmeno in via residuale, la fattispecie dell’articolo 650 c.p., contestata agli imputati al capo b), tenuto conto della clausola di riserva prevista da questa disposizione – che sanziona l’inosservanza di un provvedimento amministrativo legalmente dato per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene “se il fatto non costituisce un piu’ grave reato LA” – e dell’impossibilita’ di configurare il concorso formale tra tale reato e quello di cui all’articolo 677 c.p., in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: “L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’articolo 677 c.p., e non anche la contravvenzione prevista dall’articolo 650, per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, e’ configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico” (Sez. 1, n. 14357 del 04/12/2000, Fabiani, Rv. 218632-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 41027 del 13/11/2002, Mazza, Rv. 222773-01; Sez. 1, n. 10660 dell’01/10/1981, Ventura, Rv. 151146-01).
3. Ricondotte le condotte illecite degli imputati alla sola fattispecie di cui all’articolo 677 c.p., contestata al capo a), deve rilevarsi che l’assunto fattuale su cui si fonda il giudizio di responsabilita’ formulato dal Tribunale di Torre Annunziata, relativo alla sussistenza di un pericolo di crolli dell’edificio denominato “(OMISSIS)”, di cui (OMISSIS) era l’amministratrice e (OMISSIS) il custode, risulta smentito dalle emergenze processuali.
Si consideri, in proposito, che l’esistenza di una situazione di pericolo di crolli, derivante dalle condizioni strutturali deteriorate dell’unita’ immobiliare controversa, deve ritenersi esclusa dalla testimonianza resa all’udienza del 21/12/2018 dal geometra (OMISSIS), che aveva eseguito il sopralluogo sull’edificio.
Riferiva, in particolare, il geometra (OMISSIS): “Non c’era un vero e proprio pericolo perche’ era uno stato di abbandono… l’area all’interno del cantiere era pieno di vegetazione perche’ essendo abbandonato stava pieno di vegetazione. Qualche struttura della recinzione, pannello della recinzione, era lievemente inclinato, perche’ logicamente a seguito dei venti… e il telo vicino al ponteggio qualche punto stava staccato”. Il teste (OMISSIS), inoltre, escludeva l’esistenza di una situazione di pericolo strutturale, rilevante ex articolo 677 c.p., affermando perentoriamente: “No, lo ho fatto una relazione che ho inviato al Comune”.
Ne discende che l’assunto accusatorio, cosi’ come recepito dal Tribunale di Torre Annunziata, appare smentito dalle emergenze processuali, che imponevano di escludere il pericolo di crolli dell’edificio gestito da (OMISSIS) e (OMISSIS), in assenza del quale non era possibile configurabile la fattispecie prevista dall’articolo 677 c.p., contestata agli imputati al capo a) della rubrica.
Al contempo, l’inesistenza di un pericolo di crolli dell’edificio, ferme restando le considerazioni sull’inammissibilita’ del concorso formale tra i reati contestati ai capi a) e b) – sulla quale ci si e’ soffermati nel paragrafo precedente, cui si rinvia -, impedisce di ritenere residualmente configurabile la fattispecie di cui all’articolo 650 c.p., in riferimento all’ordinanza sindacale n. 116 del 10/11/2016, non ricorrendo, nel caso di specie, le ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene, indispensabili per la configurazione di tale ipotesi contravvenzionale.
4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l’insussistenza delle ipotesi di reato ascritte agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) ai capi a) e b).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perche’ i fatti non sussistono.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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