L’infrazione di una norma sulla circolazione stradale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 31 maggio 2019, n. 14885.

La massima estrapolata:

L’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una domanda di risarcimento proposta nei confronti di un Comune per i danni subiti a seguito della perdita di controllo di un motoveicolo e della conseguente caduta del conducente, verificatasi a causa della presenza al centro della strada di un tombino, aveva determinato nella misura dell’80% la partecipazione concorsuale del danneggiato per non avere tenuto la destra e per avere circolato contromano, nonostante che la violazione di tali norme non fosse da porsi in relazione all’evento dannoso in concreto determinatosi).

Sentenza 31 maggio 2019, n. 14885

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29505-2017 proposto da:
(OMISSIS) legalmente incapace in persona della tutrice (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SCHIO in persona del Sindaco (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 961/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso dei motivi 4 e 5, assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 9/5/2017, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da (OMISSIS), e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Schio al risarcimento, in favore del (OMISSIS), dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza di una caduta avvenuta in corrispondenza di un tombino sporgente dal piano della sede stradale sul quale il (OMISSIS) era transitato in sella al proprio ciclomotore.
2. A fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come la caduta dell’originario attore fosse stata provocata dall’imprevedibile e inevitabile insidia costituita dalla sporgenza del tombino dal piano della sede stradale, ma anche, quale elemento concausale del fatto, dal comportamento gravemente colposo del danneggiato, transitato a bordo del proprio ciclomotore contromano e in stato di ebbrezza, si’ da giustificare i termini della partecipazione concorsuale del danneggiato nella misura dell’80%.
3. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi d’impugnazione.
4. Il Comune di Schio resiste con controricorso.
5. Il (OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria, fondata su contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, con particolare riguardo all’individuazione del ruolo concausale del danneggiato nella provocazione della caduta oggetto dell’odierno esame.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di precisare in modo concreto se il contributo causale addebitato al Comune di Schio in relazione alla provocazione del sinistro fosse riferito alla mancata eliminazione dell’anomalia stradale (sulla base del presupposto colposo di cui all’articolo 2043 c.c.), ovvero alla causalita’ della cosa in custodia (ovvero ad entrambi i presupposti), con il conseguente omesso esame della questione da esaminare in relazione all’articolo 2051 c.c..
3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonche’ per violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1 e articolo 2051 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale trascurato le circostanze della mancata presegnalazione del tombino, la non preavvisistabilita’ dello stesso e l’inevitabilita’ della caduta, ai fini dell’attribuzione del ruolo concausale del comportamento del danneggiato nella provocazione della caduta, arrivando ad attestare la partecipazione causalmente rilevante del ricorrente alla determinazione del sinistro in contrasto con i principi di diritto stabiliti dagli articoli 1227 e 2051 c.c..
4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1 e articolo 2043 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condotto la comparazione della gravita’ delle colpe dell’ente pubblico e del danneggiato nella considerazione della partecipazione di ciascuno alla provocazione delle conseguenze derivate da ciascun comportamento.
5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. e dell’articolo 41 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente conferito rilevanza causale al comportamento del danneggiato consistente nella marciare contromano in violazione dell’articolo 143 C.d.S., e nel non aver circolato con traiettoria rettilinea, senza avvedersi dell’irrilevanza causale della prima norma cautelare e dell’inesistenza di alcuna norma cautelare concernente il secondo comportamento indicato.
6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1227 c.c. e degli articoli 40 e 41 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale conferito rilevanza causale alla guida in stato di ebbrezza del danneggiato, pur quando l’ottemperanza della norma penale e cautelare violata non avrebbe in ogni caso impedito la caduta dello stesso danneggiato sul tombino presente al centro della strada, con la conseguente irrilevanza causale del comportamento colposo contestato.
7. Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale apoditticamente affermato che lo stato di ebbrezza del danneggiato avrebbe influito anche sulle conseguenze dannose della caduta, senza articolare sul piano argomentativo, le ragioni dell’affermazione cosi’ riportata.
8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per error in procedendo (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4) per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riguardo all’adeguamento dell’importo risarcitorio alle specificita’ del caso concreto secondo le indicazioni riportate in ricorso.
9. Con il nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., dell’articolo 185 c.p., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente applicato le c.d. tabelle di Milano, utilizzate ai fini della quantificazione del danno, senza provvedere a un’adeguata personalizzazione degli importi previsti da dette tabelle in relazione a tutte le circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso, nella specie totalmente trascurate dal giudice a quo, con la conseguente palese violazione del principio dell’integrale riparazione del danno.
10. Con il decimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di esaminare le domande del ricorrente intese a ottenere il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali connessi con la violazione degli ulteriori diritti fondamentali della persona rispetto a quello alla salute, con particolare riguardo al diritto alla piena dignita’ personale, alla sessualita’, al diritto di farsi una famiglia, al lavoro e al diritto all’autodeterminazione.
11. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente quantificato il danno patrimoniale da perdita integrale e definitiva della capacita’ di guadagno, avendo il giudice d’appello provveduto a tale determinazione a distanza di vent’anni dal superamento del periodo di comporto e dal licenziamento, senza distinguere tra ratei stipendiali gia’ perduti e quelli non ancora maturati al momento della decisione per i quali solamente poteva ritenersi adeguato il sistema della capitalizzazione anticipata ai fini del calcolo equitativa del danno.
12. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione il criterio seguito nella determinazione del danno futuro connesso all’esigenza di assumere personale per l’assistenza domiciliare.
13. Con il tredicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente provveduto alla liquidazione del danno futuro consistente negli esborsi per il personale indispensabile ai fini dell’assistenza domiciliare, non avendo la corte territoriale adeguatamente individuato le effettive esigenze della vittima ai fini della determinazione delle somme da porre a base del procedimento di capitalizzazione anticipata dell’importo risarcitorio.
14. Il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure.
15. Osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale, nel procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale in esame, sulla scorta degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, abbia espressamente dichiarato di voler condividere la ricostruzione fatta propria dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alle modalita’ della traiettoria seguita dal ciclomotore condotto dall’odierno ricorrente in occasione dell’evento de quo, rilevando come il (OMISSIS) avesse verosimilmente seguito una “traiettoria curvilinea verso destra” che, secondo le osservazioni dello stesso c.t.u., avrebbe comunque determinato la caduta di qualunque ciclomotore, in ipotesi anche condotto da un soggetto versante in normali condizioni psicofisiche (“cioe’ non alterate dallo stato di grave ebbrezza” riscontrato nella persona del (OMISSIS): cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
16. Cio’ posto, pur condivisa tale premessa in fatto, il giudice a quo ha in ogni caso sottolineato come lo “stato di grave ebbrezza” del (OMISSIS) ebbe a integrare comunque un fattore concorrente nella causazione del fatto dannoso imputabile allo stesso danneggiato (cfr. pag. 11 e pagg. 12-13 della sentenza impugnata), in palese contrasto (e dunque in termini irriducibilmente contraddittori) con le indicate premesse del ragionamento mutuato dagli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, non avendo il giudice d’appello provveduto, ne’ ad argomentare alcunche’ in relazione ai modi o alle forme di detta pretesa efficienza causale concorrente della condotta in stato di grave ebbrezza (rispetto a una situazione di fatto riconosciuta come tale da determinare eventi dannosi dello stesso tipo di quello considerato a prescindere dallo stato psicofisico del conducente), ne’ ad elaborare in modo concreto i modi e le forme della presunta incidenza di tale stato di ebbrezza sulla “reazione alla perdita di controllo del mezzo e alle modalita’ dell’impatto e della caduta” (v. pag. 13 della sentenza impugnata).
17. Sotto altro profilo, inoltre, la corte territoriale risulta aver attribuito una specifica rilevanza causale al comportamento tenuto dal (OMISSIS) in occasione del sinistro, consistito nell’aver proceduto “senza tenere la destra nel suo senso di marcia (il tombino e’ a centro strada)”, fuori dalla “corsia di propria pertinenza” e “contromano”, senza avvedersi che le norme cautelari cosi’ implicitamente invocate (l’obbligo di tenere la destra e di percorrere la corsia e la mano di propria pertinenza) non valgono ad assumere alcuna rilevanza causale in relazione allo specifico evento dannoso in concreto determinatosi (la caduta su un tombino posto al centro della strada), trattandosi di un evento palesemente estraneo al novero degli eventi specificamente cautelati da quelle norme di fondazione del rimprovero colposo.
18. Al riguardo, converra’ evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilita’ ad altro titolo, non puo’ di per se’ dar luogo a responsabilita’ civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019, Rv. 652996 – 01). In particolare, vale sottolineare come l’individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo e’ quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi.
19. Accade talora infatti di ravvisare il ricorso di ipotesi in cui l’inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all’agente in termini di responsabilita’ aquiliana, atteso che la qualificabilita’ del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalita’ tra l’inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d’esame (cfr. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 587 del 29/01/1982, Rv. 418329 – 01).
20. In breve, la dimostrazione della colpa non coincide con quella dell’infrazione a una qualunque norma cautelare, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla ricostruzione dello scopo di quest’ultima al fine di valutare in concreto il ricorso di uno specifico nesso di causalita’ tra la condotta considerata e l’evento esaminato.
21. Nel caso di specie, il giudice a quo risulta aver totalmente trascurato la considerazione, sul piano argomentativo, delle segnalate esigenze motivazionali, lasciando del tutto irrisolta la verifica dell’eventuale nesso causale (prima facie del tutto insussistente) tra la violazione delle regole cautelari consistenti nel dovere di procedere alla guida di un ciclomotore tenendo la destra e di percorrere la corsia e la mano di propria pertinenza, e l’evento dannoso consistito nella caduta su un tombino posto al centro della strada, ossia la verifica dell’appartenenza di quest’ultimo specifico evento al novero degli eventi specificamente cautelati da quelle norme di fondazione del rimprovero colposo.
22. Va infine osservato come la stessa corte territoriale abbia da ultimo attribuito uno specifico valore causale a un’indicazione di comportamento stradale (quello di “transitare sul tombino con moto rettilineo”: cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) che appare di per se’ inidonea a integrare gli estremi di una qualche forma prescrittiva d’indole cautelare (neppure di tipo generico) in relazione alla specifica situazione di fatto considerata, la’ dove il giudice non provveda (come nella specie avvenuto) a corredare la valutazione operata di un’adeguata e pertinente allegazione di carattere argomentativo.
23. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del primo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso – e assorbiti tutti i restanti – dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *