Corte di Cassazione, penale, Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28296.
In tema di infortunio sul lavoro conseguente all’utilizzo di un macchinario irregolare, correttamente va affermata la responsabilità anche del fornitore di tale macchinario ove risulti, come nella specie, che il manuale d’uso fornito alla ditta del lavoratore deceduto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una catena di sicurezza, cautela che avrebbe impedito l’evento. Ciò sul presupposto della conoscibilità in capo all’imputato della non conformità del macchinario (nella specie, un vibroinfossore), con specifico riferimento al carente contenuto del manuale d’uso, e quindi della rappresentabilità in capo al medesimo della specifica situazione di rischio poi concretizzatasi.
Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28296
Data udienza 16 settembre 2020
Tag – parola chiave: Sicurezza sula lavoro – Datore – Funzione della cosiddetta catena di sicurezza – Omessa spiegazione al prestatore – Responsabilità – Sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO, che deposita nomina a sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di MILANO difensore di (OMISSIS) e che riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.7.2018 la Corte di appello di Venezia ha ridotto la pena nei confronti di (OMISSIS) e, per il resto, ha confermato la condanna del medesimo per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme cautelari antinfortunistiche.
L’addebito nei confronti dell’imputato e’ quello di aver cagionato la morte del lavoratore (OMISSIS) – dipendente della (OMISSIS) S.r.l. – il quale stava operando presso un cantiere edile in (OMISSIS): al momento dell’infortunio erano in corso delle opere di contenimento, consistenti nella posa di palancole; in cantiere stavano lavorando solo (OMISSIS) con il collega (OMISSIS). Nel corso di tali operazioni una palancola, che il (OMISSIS) stava manovrando mediante un vibroinfissore, si staccava dalla pinza e cadeva, schiacciando il (OMISSIS) e causandone la morte.
La Corte territoriale, conformemente a quanto stabilito dal primo giudice, ha ritenuto la responsabilita’ (oltre che del datore di lavoro nelle more deceduto) dello (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l, societa’ che aveva fornito il vibroinfissore alla (OMISSIS) S.r.l., atteso che il manuale d’uso fornito alla ditta del lavoratore deceduto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una catena di sicurezza, cautela che avrebbe impedito l’evento.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), lamentando, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale – articolo 43 c.p. – in tema di prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento e contestuale carenza motivazionale.
Si deduce che la decisione impugnata non spiega sulla base di quali elementi si possa sostenere che l’imputato si sarebbe dovuto rappresentare una situazione di pericolo connessa alle indicazioni sulla “catena di sicurezza”, attivandosi di conseguenza, con riferimento al contenuto del manuale d’uso predisposto da ICE, societa’ costruttrice, e fornito dalla stessa unitamente al vibroinfissore all’azienda (OMISSIS) per cui operava l’operaio deceduto. Non e’ stato dato conto della rimproverabilita’ dell’evento all’imputato, al di la’ della violazione della regola cautelare contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996. L’imputato era solo il rivenditore del macchinario, e non e’ stato verificato se lo stesso potesse avvedersi che la formulazio’ne del manuale fosse idonea a giustificare una sorta di superamento della regola prevenzionale afferente l’utilizzo della “catena di sicurezza”. In realta’, l’imputato era consapevole del fatto che la ditta (OMISSIS), esperta del settore, aveva ben presente l’obbligo – sancito da precise norme – di utilizzo della catena di sicurezza, per cui non aveva motivo di ritenere che il contenuto del manuale d’uso avrebbe potuto causare l’incidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Si osserva che il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, ha formulato questioni gia’ puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello (e dal Tribunale) con motivazione del tutto coerente e adeguata.
3. Con specifico riferimento al tema della prevedibilita’ dell’evento, si deve premettere che la giurisprudenza della Corte di cassazione e’ ferma nel ritenere che la valutazione di tale elemento della colpa va compiuta “ex ante”, riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, e’ stata posta in essere, avendo riguardo anche alla potenziale idoneita’ della stessa a dar vita ad una situazione di danno, e riferendosi alla concreta capacita’ dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualita’ personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Galdino c/ Castellano, Rv. 27450001; v. anche Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Incorvaia, Rv. 26328301).
4. Sotto questo profilo, le motivazioni delle sentenze di merito hanno dato ampio conto della circostanza che l’imputato si sarebbe dovuto rappresentare la situazione di pericolo connessa alle (mancate) indicazioni sulla “catena di sicurezza” all’interno del manuale d’uso del macchinario che ha determinato l’evento mortale.
4.1. Gia’ il primo giudice aveva osservato che il manuale d’uso del vibroinfissore fornito dalla ditta del prevenuto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una catena di sicurezza, nonostante tale obbligo sia contemplato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996. Carenza che integra la violazione di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, che vieta la fabbricazione e la vendita di macchine non rispondenti alla disciplina in materia di sicurezza. Tale norma – continua il Tribunale – ha come diretto destinatario il ricorrente, in quanto venditore del macchinario, avendo egli l’onere di verificare la congruita’ del prodotto importato e commercializzato e dei suoi accessori rispetto’ alla normativa in materia di sicurezza; l’espressa indicazione di tale obbligo all’interno del manuale consegue alla complessita’ del macchinario utilizzato e alla pericolosita’ del tipo di lavorazione adottato.
4.2. Sul piano della concreta rimproverabilita’ dell’evento, la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, come tale insindacabile in cassazione, ha indicato gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che fondano la conoscibilita’ in capo all’imputato della non conformita’ del macchinario, con specifico riferimento al (carente) contenuto del manuale d’uso, e quindi la rappresentabilita’ in capo al medesimo della specifica situazione di rischio poi concretizzatasi.
In estrema sintesi, si tratta: della veste, in capo alla ditta del prevenuto, di rivenditore ufficiale del vibroinfissore in questione, con relativa ricezione dei manuali d’uso e dei relativi aggiornamenti; del diretto svolgimento dell’attivita’ di collaudo del macchinario; dell’obbligo, normativamente previsto, di inserimento nel manuale d’uso delle istruzioni in materia di sicurezza.
Tutti elementi che, in linea con gli insegnamenti della cassazione in tema di prevedibilita’, appaiono sicuramente riconducibili alle concrete e specifiche qualita’ personali del prevenuto, quale importatore e rivenditore del macchinario in questione.
4.3. I rilievi del ricorrente, in ordine alla circostanza che l’imputato non avrebbe potuto immaginare un “cambio di rotta” da parte del produttore rispetto all’uso di un dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa, attengono al merito e non possono essere affrontati in questa sede.
Si tratta, comunque, di argomento che non appare idoneo ad inficiare le argomentazioni dei giudici di merito, basate non sulla effettiva conoscenza ma sulla potenziale conoscibilita’ da parte dell’imputato delle carenze in materia di sicurezza presenti nel manuale d’uso.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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