In tema di misure cautelari personali ed il divieto di avvicinamento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28393.

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter c.p.p. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato.

Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28393

Data udienza 17 settembre 2020

Tag – parola chiave: Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Atti persecutori – Insussistenza di ulteriori esigenze tali da giustificare l’estensione del divieto anche ai prossimi congiunti della vittima – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduar – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/05/2020 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DI LEO Giovanni;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore;
L’avvocato (OMISSIS), insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Firenze ha parzialmente riformato l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pisa nei confronti di (OMISSIS), indagato per il delitto di atti persecutori, con cui si era disposto il divieto di avvicinamento alla p.o. ex convivente (OMISSIS) ed ai suoi prossimi congiunti ed ai luoghi frequentati dalla p.o. e dai suoi prossimi congiunti, nonche’ il divieto di comunicare con la stessa attraverso il telefono o altro mezzo. Il Tribunale ha limitato il divieto di avvicinamento alla p.o. e ai figli minori ed ha individuato i luoghi di operativita’ del divieto nell’abitazione, nei luoghi di lavoro della p.o. e nelle scuole frequentate dai figli minori. Nel resto ha confermato l’ordinanza impugnata.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’indagato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione agli articoli 273, 274, 275, 282-ter c.p.p. e articolo 612-bis c.p. in quanto il Tribunale, pur investito di uno specifico motivo di gravame, non avrebbe esplicitato le “ulteriori esigenze cautelari” che hanno comportato la conferma del provvedimento anche in relazione ai figli minori. A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente rileva che nessun comportamento aggressivo e’ stato mai adottato da (OMISSIS) in danno dei figli e che cio’ sarebbe pacifico, emergendo, peraltro, dalle stesse dichiarazioni della (OMISSIS). La difesa si duole della motivazione illogica laddove non vengono specificate le ulteriori esigenze di tutela in relazione ai minori, per i quali si sarebbe dovuto configurare un pericolo per la loro incolumita’ personale, intesa come integrita’ fisica e non morale, che nel caso di specie non sussisterebbe.
All’odierna udienza il P.G., dr Di Leo, ha concluso per l’inammissibilita’ ed il difensore ha insistito per l’accoglimento, ed ha prodotto il provvedimento del Tribunale di Pisa che regolava i rapporti tra le parti circa le modalita’ di visita del padre con i figli minori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni svolte dal ricorrente. L’ordinanza impugnata, sebbene abbia ampiamente argomentato in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti della persona offesa, nulla ha esplicitato in relazione al divieto di avvicinamento ai figli minori. Secondo quanto disposto dall’articolo 282-ter c.p.p., infatti, e’ necessario che sussistano delle ulteriori esigenze di tutela affinche’ il divieto possa essere esteso anche ai prossimi congiunti della p.o.. Nel caso di specie, il Tribunale si e’ limitato a confermare apoditticamente la misura anche nei confronti dei figli minori, senza chiarire quali fossero le ulteriori esigenze in merito a questi ultimi, risultando peraltro contraddittorio il percorso argomentativo seguito con la parte dell’ordinanza in cui si e’ dato atto che (OMISSIS) non ha mai avuto “atteggiamenti scorretti” verso i figli.
Le censure avanzate dal ricorrente risultano in linea con quanto recentemente affermato da questo Supremo Collegio secondo cui in tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento di cui all’articolo 282-ter c.p.p. puo’ essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla liberta’ di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche alla figlia minorenne con questa convivente, in tal modo impedendo all’indagato di mantenere rapporti con la propria figlia, pur senza motivare in ordine alle specifiche esigenze ed indicando il nominativo della minore nel solo dispositivo.)
(Sez. 6, Sentenza n. 6563 del 30/01/2020 Cc. (dep. 19/02/2020) Rv. 278346). Tale obbligo motivazionale non e’ stato assolto dal Tribunale del riesame.
Inoltre, i giudici errano nel porre a fondamento della propria decisione l’affermazione che la misura cautelare potra’ essere modificata a seguito della definizione del giudizio civile sull’affidamento dei minori. Il giudizio civile, infatti, e’ del tutto autonomo e distinto rispetto al procedimento cautelare penale, rispondendo quest’ultimo a criteri e logiche di tutela assolutamente differenti di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto ai fini dell’estensione del divieto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente all’estensione ai minori, al Tribunale del riesame di Firenze.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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