L’individuazione del mezzo d’impugnazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17646.

L’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello, in un giudizio avente ad oggetto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione territoriale, promosso – prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. n. 132 del 2018 – nelle forme dell’art. 702 bis c.c., invece che dell’art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, e deciso, senza mutamento del rito, ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., poiché, dovendosi tenere conto del rito in concreto applicato, l’unico mezzo di impugnazione esperibile era l’appello).

Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17646. L’individuazione del mezzo d’impugnazione

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Immigrazione – Protezione umanitaria – Accertamento dei presupposti – Diniego Ordinanza – Rito sommario di cognizione – Impugnazione – Appello – Art. 702 quater c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 18428/2020 proposto da:
(OMISSIS), cod. fisc. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, cod. fisc. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2046/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 5 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

L’individuazione del mezzo d’impugnazione

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che con ricorso ex 702-bis c.p.c. depositato il 10 novembre 2017 (OMISSIS) (di nazionalita’ del Bangladesh): impugno’ avanti il Tribunale di Bologna il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna dispose il rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria da lui avanzate; chiese il solo accertamento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria;
2. che con ordinanza emessa il 28 novembre 2018 a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione (articoli 702-bis e 702-ter c.p.c.) il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, rigetto’ tale domanda;

 

L’individuazione del mezzo d’impugnazione

3. che, adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 5 luglio 2019, dichiaro’ inammissibile l’appello per la riforma di tale ordinanza in quanto:
a) la domanda era stata proposta dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 13, come modificato dal Decreto Legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, con L. n. 46 del 2017, prevedente che la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale appartiene al tribunale in composizione collegiale che tratta la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in Camera di consiglio camerali (articoli 737 – 742 bis c.p.c.) e la definisce con decreto ricorribile per cassazione;
b) il fatto che il Tribunale di Bologna, in contrasto con tale disciplina, abbia deciso la controversia applicando il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e 702-ter c.p.c., sul rilievo che il ricorrente avesse chiesto solo il riconoscimento della protezione umanitaria non osta alla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello “in quanto, cosi’ opinando, si produrrebbe una ingiustificata distonia tra il rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto la domanda di protezione umanitaria proposta unitamente a quella di riconoscimento delle protezioni maggiori giudicate in primo grado dal tribunale in composizione collegiale con decreto non impugnabile ed il rito in tesi applicabile alle controversie aventi ad oggetto la sola protezione umanitaria giudicate in primo grado dal giudice monocratico con ordinanza appellabile”;
4. che per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propose ricorso con cui deduce che:
a) il rito camerale previsto dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, citato articolo 35-bis, “si applica solo ed esclusivamente alle domande di protezione internazionale”;
b) alla luce del contenuto precettivo del Decreto Legge n. 13 del 2017, articolo 3, comma 1, lettera d) e comma 4, convertito, con modificazioni, con L. n. 46 del 2017, nel testo, applicabile al caso di specie (anteriore al Decreto Legge n. 113 del 2018) la controversia relativa alla sola domanda di protezione umanitaria doveva dunque essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica facendo applicazione, secondo la scelta del ricorrente, del rito ordinario di cognizione da definire con sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., ovvero del rito sommario di cognizione e tali provvedimenti sono impugnabili con l’appello;
c) e’ comunque “illegittimo dichiarare l’inammissibilita’ dell’Appello proposto quando il Tribunale si era espresso con Ordinanza e cio’ a prescindere dall’eventuale distonia evidenziata dalla Corte rispetto ai casi di ricorso avverso diniego di protezione internazionale”;
5. che l’intimato Ministero dell’Interno si e’ costituito tardivamente;
6. che la censura sub c), anche se non sorretta da alcuna argomentazione, evoca con chiarezza, in funzione dell’individuazione del mezzo di impugnazione di provvedimento giudiziale definitorio di controversia su diritti soggettivi, il principio dell’apparenza formale dell’atto decisorio e del procedimento giudiziale in concreto seguito per giungere alla decisione (se e come impugnabile);

 

L’individuazione del mezzo d’impugnazione

che tale censura e’ fondata;
che costituisce principio affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza; decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell’azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l’utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e cio’, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza (in questo senso, cfr., fra le molte, e le piu’ recenti: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass., n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020);
che, in tale ordine di concetti, in materia di protezione internazionale, nella disciplina vigente dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, con L. n. 46 del 2017 e prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018 (applicabile al caso di specie in ragione del giorno del deposito dell’atto introduttivo del processo di primo grado), qualora la sola domanda di accertamento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in sede di impugnazione di decisione amministrativa di diniego di protezione internazionale, sia dal destinatario di tale decisione stata proposta avanti il Tribunale competente per territorio con ricorso redatto in applicazione dell’articolo 702-bis c.p.c. e il giudice adito non abbia mutato il rito scelto dalla parte in quello (camerale: articoli 737 – 742 bis c.p.c.) previsto dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 1, decidendo su tale esclusiva domanda con ordinanza emessa ai sensi del successivo articolo 702-ter, l’appello e’ l’unico mezzo di impugnazione previsto dalla legge processuale contro tale provvedimento (articolo 702-quater c.p.c.), senza che sia necessario verificare se il rito sommario di cognizione sia stato dal giudice di primo grado applicato in conformita’ alla legge al tempo vigente; in applicazione, per l’appunto, del sopra ricordato principio di apparenza;
che la sentenza impugnata non e’ conforme a tale principio di diritto, avendo dichiarato inammissibile l’appello contro ordinanza emessa a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione, sul presupposto che tale provvedimento sarebbe solo ricorribile per cassazione (Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 13) in ragione della affermata non conformita’ alla legge processuale speciale del rito applicato dal giudice di primo grado per addivenire alla decisione sulla domanda del ricorrente, volta a ottenere la protezione umanitaria;
che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione: dovra’ procedere alla trattazione dell’appello (articolo 702-quater c.p.c.) proposto dall’odierno ricorrente contro l’ordinanza emessa il 28 novembre 2018 dal Tribunale di Bologna in applicazione degli articoli 702-bis e 702-ter c.p.c.; dovra’ pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui rimette la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

 

L’individuazione del mezzo d’impugnazione

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