Indennizzo per l’irragionevole durata della causa

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26858.

La massima estrapolata:

L’indennizzo per l’irragionevole durata della causa non si può escludere per il solo fatto che il processo si sia concluso con una sentenza che ne ha pronunciato l’estinzione per inattività delle parti in lite. La decisione della Corte d’appello, competente per materia, deve necessariamente passare dall’accertamento di eventuali responsabilità della stessa parte sulle cause della lungaggine del giudizio.

Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26858

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 906/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositate il 09/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

che:
1. Con ricorso del 14/7/2012 (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), proponeva ricorso alla Corte di appello di Salerno per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex articolo 1 bis, in relazione al procedimento r.g.n. 911/1985 svoltosi davanti al Tribunale di Paola per una durata complessiva pari a circa 26 anni.
La Corte di appello, con decreto del 29/8/2014, rigettava il ricorso, ritenendo non provata la qualita’ di erede in capo al ricorrente.
2. Avverso tale decreto ricorreva in cassazione (OMISSIS), eccependo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 476, 115 e 116 c.p.c.. La Corte di cassazione, con sentenza n. 10853/2017, in accoglimento del ricorso, affermava che era possibile evincere dagli atti la qualita’ di erede di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
3. Riassunta la causa, la Corte di appello, con decreto n. 7852 del 9/10/2017, rigettava il ricorso, ritenendo che nel caso di specie l’eccessiva durata del procedimento presupposto fosse dipesa “in maniera determinante” dall’inattivo comportamento delle parti, e quindi di (OMISSIS), dante causa del ricorrente.
4. Contro il decreto ricorre per cassazione (OMISSIS). Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 (prima della riforma ad opera della L. n. 134 del 2012) e dell’articolo 175 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso l’indennizzabilita’ dell’irragionevole durata del procedimento presupposto, imputando la stessa al comportamento inattivo delle parti. Sostiene il ricorrente che non solo la Corte di appello avrebbe deciso in base a una formulazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2, non applicabile ratione temporis al ricorso in esame (introdotto prima della novellazione operata dalla L. n. 134 del 2012), ma soprattutto che il comportamento inattivo delle parti, imputabile anche a (OMISSIS), potrebbe semmai riferirsi al solo periodo compreso tra il 31/7/2010 – data in cui scadeva il termine per l’integrazione del contraddittorio disposto per la prima volta con ordinanza dell’11/5/2010 – e il 19/1/2012, data in cui veniva pubblicata la sentenza; occorre infatti considerare che era anzitutto compito dei magistrati che si sono succeduti esercitare poteri intesi a un sollecito svolgimento del procedimento e anzitutto verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e adottare gli opportuni provvedimenti nel caso di inattivita’ delle parti.
Il motivo e’ fondato. La Corte d’appello, a fronte di un giudizio (di convalida di un sequestro conservativo e di divisione ereditaria) instaurato nel 1986 e definito con sentenza di estinzione per inattivita’ delle parti nel 2012, afferma che si sono avuti alcuni rinvii su richiesta delle parti, che poi nel 1991 il giudizio e’ stato interrotto per il decesso di uno dei coeredi; circa i successivi 21 anni, la Corte si limita a genericamente affermare che “il giudizio, da allora, non risulta essere stato mai piu’ correttamente riassunto nei confronti di tutti gli eredi (..), tanto che il giudice che ha definito la lite ha rilevato il difetto di integrazione del litisconsorzio necessario”, senza specificamente individuare la responsabilita’ di (OMISSIS).
II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvedera’ anche in relazione alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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