Incorre in violazione del divieto di “reformatio in peius”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 marzo 2021| n. 8272.

Incorre in violazione del divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l’imputato per taluno di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta, anche se l’aumento sia stato quantificato dal giudice di primo grado in misura inferiore al limite legale di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen..

Sentenza|2 marzo 2021| n. 8272

Data udienza 27 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Sorveglianza speciale di p. s. con obbligo di soggiorno – Violazione delle prescrizioni – Proscioglimento in appello per uno dei reati contestati – Mancata riduzione della pena – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/09/2019 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CENTOFANTI Francesco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DALL’OLIO Marco, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato (OMISSIS), che si e’ associato alla richiesta del Pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva condannato (OMISSIS), con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata, alla pena complessiva di dieci mesi di reclusione in ordine al delitto continuato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, perche’ – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, e tenuto per l’effetto a permanere presso l’abitazione tra le ore 20 e le ore 7.30 – in piu’ occasioni non ottemperava, risultando assente da casa a ripetuti controlli notturni eseguiti tra l’aprile e il giugno 2015.
Nei motivi di appello l’imputato aveva tra l’altro dedotto che, a fronte di dodici complessive violazioni ritenute dal Tribunale, tante quante erano gli accessi effettuati dal personale di polizia operante, non ad ognuno di essi corrispondeva, in realta’, un reato distintamente configurabile. I controlli relativi alla medesima notte, o a nottate consecutive, si collegavano a un solo, prolungato allontanamento, che integrava un illecito unitario. Le violazioni penalmente rilevanti si riducevano cosi’ a tre e di cio’ si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione.
In replica a tale censura, la Corte territoriale osservava che essa incideva sulla sola entita’ del trattamento sanzionatorio, il cui mantenimento non avrebbe comunque violato il divieto di reformatio in peius. Inoltre, la pena complessiva, irrogata in aumento per la continuazione, risultava inferiore al limite legale di un terzo, stabilito dall’articolo 81 c.p., comma 4.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando l’inosservanza della legge penale.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza della censura difensiva, al cui accertamento avrebbe dovuto seguire la diminuzione della pena inflitta, ai sensi dell’articolo 597 c.p.p., comma 4, indebitamente non operata.
3. Il giudizio di cassazione si e’ svolto a trattazione scritta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 6, conv. dalla L. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’articolo 597 c.p.p., nel regolare la cognizione del giudice di appello, stabilisce che, se e’ accolto il gravame dell’imputato, relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata e’ corrispondentemente diminuita.
Violerebbe, pertanto, il divieto di reformatio in peius – contrariamente a quanto ritenuto, sia pure in astratto, dalla sentenza impugnata – la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per piu’ reati unificati dal vincolo della continuazione, lo prosciogliesse rispetto a taluno di essi, senza diminuire l’entita’ della pena originariamente inflitta (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570-01; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961-01).
Il giudice d’appello, se dichiara il proscioglimento per uno o piu’ dei reati in continuazione, deve appunto rideterminare in diminuzione la pena complessiva; se, in primo grado, non erano stati specificati i singoli aumenti di pena, il giudice superiore puo’ anche non presumerli uguali, e addivenire ad un aumento residuo che non sia proporzionalmente ridotto, purche’ la pena finale risulti inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice (cosi’ Sez. 6, n. 30164 del 02/04/2019, D’Antuono, Rv. 276229-01, richiamata anche dal giudice a quo, che tuttavia ne ha frainteso il significato).
3. Ne’ il giudice di appello puo’ da tanto esimersi, con la giustificazione che la pena in continuazione sia stata gia’ quantificata, a vantaggio dell’imputato, in modo difforme dal parametro edittale (nel caso di specie, in quanto determinata sotto la soglia minima indicata dall’articolo 81 c.p., comma 4).
La tesi – secondo cui il giudice dell’impugnazione, a fronte di una pena illegalmente determinata a vantaggio dell’imputato, possa negare gli effetti di favore conseguenti all’accoglimento dell’appello su un reato concorrente (ovvero sul riconoscimento di una circostanza attenuante o sull’esclusione di una circostanza aggravante) – non puo’ infatti essere condivisa.
Il suo recepimento si porrebbe in evidente contrasto con il consolidato orientamento per il quale, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, la pena illegale di favore non possa essere modificata (Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, Dzennaili, Rv. 277845-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01; Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza Lima, Rv. 265529-01).
A fronte di tale orientamento, l’assunto che l’immutabilita’ in senso deteriore della pena illegale di favore possa trovare un elemento di compensazione nell’impedimento al pieno esplicarsi del meccanismo di riduzione della pena, di cui all’articolo 597 c.p.p., comma 4, condurrebbe all’elusione del divieto della reformatio in peius, di cui quel meccanismo costituisce completamento e rafforzamento (da ultimo, Sez. 1, n. 27711 del 30/09/2020, Acquistapace, la cui impostazione e’ stata recepita da Sez. U, 17/12/2020, informaz. provv. n. 24).
4. L’appellante, nel quadro del reato continuato accertato a suo carico, aveva espressamente dedotto di dover rispondere di un minor numero di condotte omogenee, penalmente rilevanti, e aveva sollecitato, in ossequio ai principi suesposti, la corrispondente rivisitazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, sull’errato presupposto che quest’ultimo potesse in ogni caso rimanere inalterato, si e’ sottratta allo scrutinio pregiudiziale concernente l’esatta misura della responsabilita’ dell’imputato.
5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, in ordine al numero dei reati in continuazione autonomamente configurabili, e alla determinazione della pena relativa.
Il giudice di rinvio, dopo aver verificato l’esatto numero di violazioni ritenuto dal giudice di primo grado, sottoporra’ a vaglio critico la relativa decisione, osservando l’ulteriore principio per cui l’allontanamento del sorvegliato speciale dall’abitazione, nell’arco temporale in cui e’ obbligato a permanervi, integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi (cfr. Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, P., Rv. 273975-01, quanto all’allontanamento dal comune di residenza), che si protrae fino al rientro, all’arresto o al superamento del limite orario di divieto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione al numero dei reati autonomamente configurabili ritenuti in continuazione e per conseguenza alla determinazione della pena in continuazione, e rinvia per nuovo giudizio sui relativi capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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