I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo

Corte di Cassazione, penale, Ordinanza|2 marzo 2021| n. 8283.

I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l’impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di affidamento del godimento, dietro pagamento di un canone di locazione, di un immobile sottoposto a sequestro preventivo).

Ordinanza|2 marzo 2021| n. 8283

Data udienza 24 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sequestro preventivo – Provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della misura – Inappellabilità – Qualificazione del ricorso per cassazione come opposizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. – rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. PERELLI Simone, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4 e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per lo svolgimento della relativa fase.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato il 16 dicembre 2019, rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, il difensore di (OMISSIS) esponeva che nel corso di procedimento penale nei confronti di quest’ultimo era stata sottoposta a sequestro preventivo la casa di abitazione che costui deteneva in locazione, e che con provvedimento del 2 dicembre 2019 era stata rigettata, per ritenuta incapienza economica in relazione al pagamento del canone, una istanza tendente ad ottenere, anche per soddisfare le esigenze dei figli minori, l’affidamento del godimento dell’immobile al coniuge dello (OMISSIS). Cio’ premesso, il predetto difensore reiterava l’istanza, aggiungendo che la corresponsione del canone di locazione sarebbe stata garantita dal fratello dello (OMISSIS).
2. Con provvedimento del 20 dicembre 2019, l’adito Giudice per le indagini preliminari rigettava anche l’istanza piu’ recente.
3. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimo provvedimento, con atto articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), violazione di legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, nonche’ vizio di motivazione. La motivazione dell’ordinanza, non prendendo in considerazione le reali ragioni sottese alla richiesta – le esigenze educative e di vita dei figli minori ha determinato la violazione di una serie di norme giuridiche volte a tutelare in primo luogo i diritti del minore, e si e’ rivelata in tal modo insufficiente e incongrua rispetto alla domanda. Manca la motivazione in ordine alla garanzia prestata dal fratello del ricorrente quanto alla corresponsione del canone di locazione.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione. La reiterazione del rigetto dell’istanza nonostante l’indicazione, da parte dello (OMISSIS), di un garante del pagamento del canone, rende la motivazione dell’ordinanza viziata da contraddittorieta’, perche’ incoerente con le premesse – relative alla incapienza del nucleo familiare dello (OMISSIS) – poste dal Giudice delle indagini preliminari a fondamento della prima reiezione datata 2 dicembre 2019. La motivazione, omettendo di valutare la prestazione della garanzia da parte del terzo e focalizzandosi unicamente sulla questione della “fittizieta’ dell’intestazione dell’immobile”, non consente l’esatta individuazione della ratio decidendi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’impugnazione deve essere qualificata come opposizione.
La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalita’ di esecuzione del sequestro preventivo non sono ne’ appellabili ne’ ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 2, Sentenza n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103).
E’ stato spiegato, inoltre, che, in sede esecutiva, il principio di conversione dell’impugnazione e’ applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv. 237362).
Nel caso concreto ora in esame, l’istanza rigettata con il provvedimento del 20 dicembre 2019 attiene specificamente alla gestione del bene sequestrato e, quindi, ad un profilo sostanzialmente amministrativo ed attuativo del provvedimento cautelare, non all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, come anticipato, la qualificazione dell’impugnazione come opposizione ex articolo 667 c.p.p., comma 4 e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, per la relativa fase.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per la relativa fase.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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