Incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4903.

La declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l’incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito in questione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, investito del gravame sul procedimento di esecuzione forzata intrapreso dal creditore, aveva erroneamente ritenuto che, nonostante la declaratoria di incompetenza del tribunale originariamente adito nella causa avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo azionato, non fosse conseguita la revoca implicita di quest’ultimo poi azionato in via esecutiva; non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, il giudice di legittimità ha così deciso la causa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione a precetto a suo tempo proposta dall’originario debitore e poi coltivata dagli eredi ricorrenti; in particolare, osserva la decisione in esame, non può non evidenziarsi che, allorquando la società controricorrente, in veste di creditrice, intimò il precetto opposto non fosse in possesso di alcun valido titolo esecutivo: infatti, quali che fossero le ragioni che indussero il tribunale a declinare la propria competenza, la relativa declaratoria – mai impugnata da nessuno – aveva indubbiamente determinato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ciononostante poi azionato dalla società creditrice con il precetto stesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1121; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 luglio 2021, n. 20839; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2020, n. 13426; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 luglio 2006, n. 15694).

Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4903. Incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Data udienza 23 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo – Revoca del decreto – Incompetenza dello stesso giudice – Implicazione incompetenza del giudice del monitorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso N. 18094/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore (OMISSIS), domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 491/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 5.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23.11.2021 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Monza, Sez. st. di Desio, in data 22.9.2009, ingiunzione di pagamento nei confronti di (OMISSIS), per la fornitura di alcuni macchinari tessili. Proposta opposizione da parte dell’ingiunto, ed ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca (OMISSIS) s.p.a., il Tribunale di Monza accolse l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da quest’ultima, fissando il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma; nessuna delle parti riassunse pero’ la causa. Pertanto, sul presupposto della definitivita’ dell’ingiunzione, (OMISSIS) notifico’ ad (OMISSIS) atto di precetto, poi seguito da pignoramento immobiliare su un compendio sito in (OMISSIS). (OMISSIS), con atto di citazione ex articolo 615 c.p.c., comma 1, notificato il 19.4.2012, propose quindi opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi in via preesecutiva dinanzi al Tribunale di Prato, che nel contraddittorio delle parti la accolse con sentenza n. 352/2014 del 24.3.2012, dichiarando la nullita’ del precetto e l’insussistenza del diritto di (OMISSIS) s.p.a. di procedere ad esecuzione forzata, per essere venuto meno il titolo esecutivo, in forza della dichiarata incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Monza. La Corte d’appello di Firenze, adita da (OMISSIS) s.p.a., accolse pero’ il gravame, riformando la prima decisione, con sentenza del 5.3.2019, osservando che il d.i. opposto non era stato espressamente dichiarato nullo, e che i Tribunale monzese aveva dichiarato (incompetenza per territorio – erroneamente in relazione ad un rapporto di credito diverso rispetto a quello tra debitore e creditore, donde l’esistenza e la definitivita’ dello stesso d.i. opposto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Gli eredi di (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., che ha pure depositato memoria. Il ricorso, dapprima assegnato alla Sez. VI-2 di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10135/2021 e’ stato rimesso al Primo Presidente per eventuale riunione con il ricorso N. 12923/2019 R.G..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico articolato motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 38, 100, 167 e 645 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice d’appello erroneamente ritenuto che, nonostante la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Monza nella causa avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo azionato, non sia conseguita la revoca implicita del d.i. opposto.
2.1 – Preliminarmente, occorre dar atto che il ricorso N. 12923/2019 R.G. risulta gia’ deciso da questa stessa Sezione a seguito dell’adunanza camerale del 28.10.2021; la relativa decisione e’ in corso di pubblicazione. Ne deriva che non mette conto valutare la proposta richiesta di riunione.
3.1 – Cio’ posto, il ricorso e’ fondato.
La Corte d’appello di Firenze, accogliendo il gravame di (OMISSIS) s.p.a., ha incentrato il proprio ragionamento sulla pretesa erroneita’ della decisione del Tribunale brianzolo sull’opposizione a decreto ingiuntivo (ossia nel giudizio “a monte”), sostenendo che non avrebbe potuto dichiararsi, in realta’, l’incompetenza per territorio, in quanto la relativa eccezione proveniva dal terzo chiamato iussu iudicis e non gia’ dall’ingiunto (OMISSIS); male avrebbe fatto, dunque, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo a non decidere la causa, fermo restando che la declaratoria di incompetenza non ha comunque investito la competenza del giudice del monitorio, ma appunto soltanto quella relativa al giudizio ex articolo 645 c.p.c., con la conseguenza che essendosi estinto detto giudizio per la mancata riassunzione, non e’ affatto conseguita la revoca del d.i. opposto, bensi’ la sua definitivita’.
Senonche’, il giudice d’appello non ha debitamente considerato (benche’ abbia mostrato di esserne del tutto consapevole) che detta decisione non fu oggetto di impugnazione da alcuna delle parti. Conseguentemente, non ha rilevato – erroneamente – che le doglianze spese nel presente giudizio dall’appellante (OMISSIS) circa il tema del rapporto tra ingiunzione ed eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nel relativo giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c., dinanzi al predetto Tribunale monzese, avrebbero dovuto gia’ proporsi avverso la sentenza con cui lo stesso Tribunale dichiaro’ – a torto o a ragione, ormai non importa – la propria incompetenza per territorio. Dette questioni, dunque, non avrebbero potuto proporsi ex novo nel presente giudizio, avente ad oggetto l’opposizione al precetto con cui (OMISSIS) preannuncio’ l’azione esecutiva fondata sul titolo ottenuto in via monitoria e asseritamente divenuto definitivo.
Sgombrato il campo dalle suddette questioni, occorre dunque esaminare gli effetti di quella statuizione dichiarativa dell’incompetenza (si ripete, non impugnata da alcuno), per poi valutare se (OMISSIS) fosse in possesso o meno di un titolo esecutivo, allorche’ ne minaccio’ l’efficacia col precetto opposto da (OMISSIS).
Anche qui, la soluzione offerta dalla Corte toscana (peraltro in singolare contraddizione con la decisione adottata nella vicenda parallela – di cui al ricorso 12923/2019 R.G., come detto gia’ deciso – neppure due mesi prima), e’ erronea. Essa non ha infatti preso in considerazione la consolidata giurisprudenza secondo cui la declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata (v. Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 13426/2020, Cass. n. 20839/2021, e molte altre), in quanto l’incompetenza dello stesso giudice implica, a fortiori, quella del giudice del monitorio.
D’altra parte, si e’ pure precisato che “cio’ che trasmigra al giudice “ad quem” non e’ propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’articolo 645 c.p.c., comma 2″ (Cass. n. 15694/2006), e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito in questione.
4.1 – In definitiva, il ricorso e’ accolto; la sentenza impugnata e’ dunque cassata in relazione. Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, puo’ quindi decidersi il merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’opposizione a precetto a suo tempo proposta da (OMISSIS), proseguita dagli eredi.
Infatti, non puo’ non evidenziarsi che, allorquando (OMISSIS) intimo’ il precetto opposto, essa non fosse in possesso di alcun valido titolo esecutivo: quali che fossero le ragioni che indussero il Tribunale di Monza a declinare la propria competenza, la relativa declaratoria (mai impugnata da nessuno) ha indubbiamente determinato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ciononostante azionato da (OMISSIS) col precetto stesso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per l’intero giudizio, seguono la soccombenza della controricorrente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione gia’ proposta da (OMISSIS), dichiarando la nullita’ del precetto opposto. Condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 7.795,00 per compensi, per il secondo grado in Euro 4.758,00 per compensi e per il giudizio di legittimita’ in Euro 8.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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