Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2024| n. 27089.
Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
Massima: Nella ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 cod. civ. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria (Nel caso di specie, ritenuto applicabile l’enunciato principio anche al contratto di noleggio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata con la quale la corte territoriale, accertato che il mezzo di trasporto di proprietà del noleggiante era andato distrutto a causa di un incendio di natura dolosa appiccato, all’interno di un piazzale chiuso al libero transito e dotato di recinzione, da soggetti terzi rimasti ignoti, aveva ritenuto che il noleggiatore fosse esente da ogni responsabilità, non potendogli essere imputato l’evento dannoso).
Ordinanza|18 ottobre 2024| n. 27089. Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
Data udienza 8 luglio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Locazione – Perdita o deterioramento della cosa locata – Incendio – Responsabilità del conduttore – Presunzione di colpa a suo carico – Operatività – Superamento – Condizioni – Individuazione – Fattispecie relativa a noleggio di autoarticolato distrutto da incendio doloso
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere-Relatore
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30573/2020 R.G. proposto da:
Co.Me., Ve.De., Ve.Se. e Ve.Ma., in qualità di eredi del defunto Ve.Ge., rappresentati e difesi dall’avvocato SA.AN., elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti-
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato CA.GA., elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
SOCIETÀ COOPERATIVA ORTOFLOROFRUTTICOLA AGRO VERDE, rappresentata e difesa dall’avvocato FO.CA., elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA n. 487/2019 depositata il 24/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
FATTI DI CAUSA
1. Ve.Ge. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Gela, la Società cooperativa “Ag.Ve.”, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dall’autoarticolato di sua proprietà, concesso in locazione alla convenuta per la conservazione e refrigerazione di pomodori destinati alla vendita.
A sostegno della domanda espose che nella notte del 1 ottobre 2001, quando il mezzo era nella disponibilità della società convenuta e si trovava nel piazzale della medesima, lo stesso era stato gravemente danneggiato da un incendio doloso determinatosi ad opera di ignoti.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa del perimento dalla merce; la convenuta chiese, inoltre, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Un.As. Spa, la quale pure si costituì eccependo la non operatività della garanzia e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletata una c.t.u. e dato corso all’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, accertata la responsabilità di questa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., accolse la domanda e condannò la società cooperativa al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 91.929, con rivalutazione, interessi e con il carico delle spese di lite, respingendo la domanda di manleva avanzata contro la società di assicurazioni.
Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
2. La pronuncia è stata appellata dalla società soccombente e la Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 24 luglio 2019, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del Ve.Ge., regolando le spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che, dovendosi inquadrare il rapporto contrattuale tra le parti nella figura del noleggio, al quale è applicabile la disciplina della locazione, il Tribunale aveva erroneamente richiamato l’art. 2051 cod. civ. come fondamento della responsabilità dell’originaria convenuta. Trattandosi, infatti, di noleggio senza ingerenza, da parte del noleggiatore, nel godimento del bene da parte del noleggiante, quest’ultimo era da assimilare al conduttore, con conseguente applicazione delle norme sulla locazione.
Esclusa, quindi, l’esistenza di un obbligo di custodia in capo alla società Ag.Ve., la Corte d’Appello ha ricostruito i fatti nel senso che, nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre 2001, l’autoarticolato del Ve.Ge. era stato noleggiato dalla società Ag.Ve. e collocato nel piazzale antistante la sede della società, allo scopo di mantenere in fresco un certo quantitativo di pomodori. Era altresì pacifico, secondo la Corte d’Appello, che l’automezzo era andato distrutto a causa di un incendio doloso appiccato da terzi rimasti ignoti e che il piazzale era chiuso al libero transito e dotato di recinzione. Doveva quindi ritenersi pacifico che il deterioramento del bene era stato determinato da causa non imputabile al conduttore noleggiante il quale non avrebbe potuto evitare il fatto dannoso utilizzando l’ordinaria diligenza. Pertanto, in assenza di un profilo di responsabilità in capo alla società appellante, la domanda proposta dal Ve.Ge. doveva essere rigettata.
Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
La Corte d’Appello ha poi ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale ribadita dalla parte appellante. 3. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta ricorre Ve.Ge.con atto affidato a tre motivi.
Resistono la Società cooperativa “Ag.Ve.” e l’Un.As. Spa con due separati controricorsi. Nelle more del giudizio di cassazione è venuto a mancare il ricorrente e si sono costituiti in sua vece, con apposita “comparsa di costituzione e atto di intervento volontario”, in qualità di eredi, Co.Me., nonché Ve.De., Ve.Se. e Ve.Ma., rispettivamente moglie e figli di Ve.Ge., i quali hanno depositato memoria. La Società cooperativa “Ag.Ve.” ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1177, 1218, 1588 e 1590 cod. civ., ritenendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità della società cooperativa.
Secondo il ricorrente, la società Ag.Ve. non avrebbe dimostrato di aver agito nell’adempimento delle sue obbligazioni con la dovuta diligenza. Richiamata la ricostruzione del contratto operata dalla Corte d’Appello in termini di noleggio, il ricorrente lamenta che la società noleggiante non avrebbe superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 1588 citato. In particolare, il ricorrente sostiene essere fatto notorio che nelle Regioni S, C, C e P vi è un’alta incidenza di furti e incendi per fini estorsivi, per cui la società cooperativa avrebbe dovuto attrezzarsi con idonei sistemi di custodia, utilizzando telecamere, custodi e vigilanti.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1176, 1218, 1588 e 1590 cod. civ., sul rilievo che la società convenuta non avrebbe dimostrato in alcun modo di aver tenuto un comportamento conforme al dovere di diligenza che grava sul noleggiatore del bene.
Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che la società cooperativa non avrebbe chiesto di provare, né avrebbe fornito alcuna prova, di aver adottato le dovute cautele in relazione alla situazione specifica, né di aver compiuto lo sforzo diligente richiesto dall’art. 1176 citato.
4. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
4.1. La giurisprudenza di questa Corte, com’è noto, ha stabilito che in ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 cod. civ. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria (sentenza 27 luglio 2015, n. 15721, ordinanza 26 settembre 2018, n. 22823 e n. 22289 del 2023).
Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
Tale principio deve ritenersi applicabile anche al contratto di noleggio.
4.2. La Corte d’Appello ha fatto buon governo di questo principio. La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, dopo aver inquadrato il contratto intercorso tra le parti nella figura giuridica del noleggio, ha accertato che il mezzo di trasporto di proprietà del Verderame era andato distrutto a causa di un incendio di natura dolosa appiccato da soggetti terzi rimasti ignoti. L’incendio era avvenuto all’interno di un piazzale chiuso al libero transito e dotato di recinzione, illecitamente scavalcata dagli autori dell’incendio. E poiché si trattava di un incendio doloso – punto sul quale pare non ci sia alcuna discussione, tantomeno in questa sede – la Corte nissena ha ritenuto che la società Ag.Ve. fosse esente da ogni responsabilità, non potendole essere imputato l’evento dannoso. A fronte di tale ricostruzione, i tre motivi di ricorso, che peraltro contengono censure in larga misura sovrapponibili, appaiono infondati, in quanto, attraverso un indebito tentativo di ottenere in questa sede un riesame del merito, finiscono col sostenere che la società cooperativa non avrebbe fornito la prova dell’uso della dovuta diligenza. Il che, al contrario, è proprio quello che la Corte d’Appello ha escluso. E, d’altra parte, l’accertamento sui limiti di esigibilità della prestazione di diligenza è oggetto di un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Appare poi francamente insostenibile la tesi del ricorrente, proposta nel primo motivo di ricorso, secondo cui l’applicazione della regola dell’art. 1588 cod. civ. dovrebbe avvenire con un particolare (e diverso) rigore solo perché costituirebbe fatto notorio la circostanza che nelle Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia vi è un’alta incidenza di furti e incendi per fini estorsivi.
Incendio della cosa locata e la presunzione di colpa
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali, con distrazione delle stesse in favore dei difensori avvocati Ca.Fo. e Ga.Ca. che si sono dichiarati antistatari.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto a Un.As. in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto alla Società cooperativa Ar.Ve. in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati Fo. e Ca. antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l’8 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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