Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26600.

La massima estrapolata:

L’incarico all’avvocato si fonda sul contratto di patrocinio, che e’ regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale – mandato che nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio si esaurisce con la pubblicazione della sentenza di appello – e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine e’ soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte

Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26600

Data udienza 8 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8280-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2131/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:
(OMISSIS) proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Torino che gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 22.571,64 in favore dell’avv. (OMISSIS), per l’assistenza professionale da questi prestata, affermando di avere gia’ pagato e che comunque erano trascorsi i tre anni di prescrizione di cui all’articolo 2956 c.c., n. 2, e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per lo svolgimento negligente delle prestazioni da parte dell’avvocato. L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Torino, che, sulla base dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha invece respinto la domanda riconvenzionale.
La pronuncia veniva impugnata in via principale da (OMISSIS) e in via incidentale da (OMISSIS). La Corte d’appello di Torino, con sentenza 31 ottobre 2013, n. 2131, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.
Contro la sentenza ricorre in cassazione (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato, ex articolo 380-bis 1 c.p.c., memoria con cui ha eccepito la tardivita’ della notificazione del controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c., articolo 1362 c.c. e ss., articolo 1703 c.c. e ss., articoli 1722, 2730 e 2733 c.c., nonche’ omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione: la Corte d’appello avrebbe errato nell’individuare il termine di decorrenza della prescrizione in quanto, essendo stata conferita all’avv. (OMISSIS) una procura generale, tale termine non andava computato, come ha fatto il giudice di merito, dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Torino che ha definito la causa in relazione alla quale l’avv. (OMISSIS) aveva chiesto il pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Il motivo non puo’ essere accolto. La seconda parte del motivo – come del secondo e del terzo – fa riferimento, nella rubrica e nel successivo svolgimento, a un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Non e’ poi ravvisabile la violazione o falsa applicazione delle svariate disposizioni richiamate dalla rubrica, non tutte oggetto di sviluppo nel corpo del motivo: la Corte d’appello, come il Tribunale, ha ritenuto che il termine triennale della prescrizione decorra, ai sensi dell’articolo 2957 c.c., comma 2 c.c., dalla decisione della lite, ossia dalla sentenza della Corte d’appello di Torino che ha definito la causa in relazione alla quale l’avv. (OMISSIS) ha effettuato le prestazioni per cui ha chiesto il decreto ingiuntivo opposto, non dando rilievo all’avvenuto conferimento di una procura generale alle liti. Il giudice di merito ha cosi’ seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “l’incarico all’avvocato si fonda sul contratto di patrocinio, che e’ regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale – mandato che nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio si esaurisce con la pubblicazione della sentenza di appello – e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine e’ soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte” (cosi’ Cass. 13401/2015).
b) Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto del secondo, che contesta violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., articolo 1722 c.c., nonche’ omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, perche’ “esclusa la cessazione di efficacia della procura indicata dal giudice di merito”, questi avrebbe dovuto “approfondire, in relazione all’articolo 1722 c.c., a quale specifica causa di estinzione fare riferimento”.
c) Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli articoli 132, 345 e 421 c.p.c., articoli 2729, 2656, 2657 e 2659 c.c., nonche’ omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione: la Corte d’appello, in relazione alla “ammissione in giudizio che l’obbligazione non e’ stata estinta” di cui all’articolo 2959 c.c., non avrebbe “esaminato e valutato in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari coi caratteri della precisione e della gravita’ e dunque con potenziale efficacia probatoria”.
Il motivo e’ inammissibile: esso si sostanzia in una denuncia di insufficienza della motivazione, parametro che – come si e’ gia’ sottolineato supra sub a) – non e’ applicabile ratione temporis alla fattispecie.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla si dispone in punto spese essendo il controricorso, come eccepito dal ricorrente, stato tardivamente notificato.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Avv. Renato d’Isa