Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 maggio 2021| n. 18067.

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo di ricorso volto a dedurre il travisamento della denuncia-querela trattandosi di atto che, in quanto non formato nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, non ha valore di prova e non può essere utilizzato ai fini della decisione.

Sentenza|10 maggio 2021| n. 18067. Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

Data udienza 3 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela – violenza sessuale – Dichiarazioni della persona offesa – Attendibilità – Valutazione del giudice di merito – Non consensualità dell’atto sessuale – Pacifica costrizione fisica della vittima da parte dell’imputato – Conferma da parte dei testimoni “de relato” – Esclusione dell’attenuante del fatto di minore gravità – Valutazione globale – Rilevanza del grado di coartazione della volontà della vittima – Congruità della motivazione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

Dott. PROTO PISANI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PROTO PISANI PAOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROVIGO in difesa di: PARTE CIVILE il quale si associa alle richieste del PG. Deposita conclusioni e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PARMA in difesa di: (OMISSIS) anche per l’avv. (OMISSIS) foro ROMA.
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/10/2019 la Corte d’Appello di Bologna pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6238 del 4/10/2018, della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 6/12/2017 – ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Parma ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 609-bis c.p. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione – oltre spese processuali e pene accessorie – e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita (OMISSIS) e al pagamento, in favore della stessa, di una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000,00 Euro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in riferimento a varie parti della sentenza impugnata, relativamente alla ritenuta mancanza del consenso della persona offesa al rapporto sessuale contestato – la cui sussistenza non e’ negata dall’imputato che ne – sostiene, pero’, la natura consensuale – e all’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa.
Rilevando che la responsabilita’ del (OMISSIS) e’ stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, con il ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata: sia sotto il profilo del vaglio di attendibilita’ di tale testimonianza, lamentandosi l’incoerenza, l’illogicita’ e anche il contrasto con le emergenze dell’istruttoria dibattimentale delle argomentazioni della Corte territoriale in riferimento a una serie di circostanze che, secondo la prospettazione offerta in ricorso, piuttosto che riscontrare che la persona offesa non era consenziente al rapporto sessuale, denoterebbero l’inattendibilita’ delle sue dichiarazioni; sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, in relazione alla ritenuta consapevolezza da parte dell’imputato della mancanza di consenso della persona offesa al rapporto sessuale; sia, infine in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravita’ di cui all’articolo 609-bis c.p., comma 3.
2.1. Segnatamente, sotto il profilo della attendibilita’ della persona offesa, si censura, con il primo motivo di ricorso, la parte della motivazione della sentenza (pagg. 6 e 7) che ha ritenuto che l’accettazione da parte della (OMISSIS) del passaggio offertole dal (OMISSIS) dopo cena per tornare a casa (in luogo di quello offertole dai colleghi e amici, Degni e Caravella, suoi vicini di casa, che quotidianamente la andavano a prendere a casa e la accompagnavano al lavoro e, terminato il lavoro, la riaccompagnavano a casa), nonostante la notevole distanza tra casa del (OMISSIS) e quella della persona offesa, si spieghi perche’ quest’ultima non voleva disturbare i colleghi, che avevano l’auto ingombra di scatoloni.
In proposito si deduce l’illogicita’ della motivazione nella misura in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il passaggio sia stato accettato dalla (OMISSIS) per “non disturbare” i colleghi e amici che quotidianamente la portavano al lavoro e poi a casa, cosi’ pero’ “disturbando” il datore di lavoro, costretto a percorrere – per riaccompagnarla a casa – circa 120 km di notte; e si sostiene che tale passaggio fu accettato dalla persona offesa – diversamente da quanto dalla stessa riferito perche’ voleva stare ancora un po’ insieme al (OMISSIS), cosi’ come ritenuto, e riferito nel suo esame, dalla teste Caravella.

 

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E si censura anche la valutazione operata dalla sentenza impugnata del carattere timido e non invadente della persona offesa – che secondo la Corte territoriale spiegherebbe perche’ la stessa non abbia accettato il passaggio in auto offertole dai colleghi – in quanto contrastante con la descrizione della stessa da parte della teste Caravella (che la aveva definita una “gatta morta”, nel senso di una persona che, magari con innocenza e senza farlo apposta, provoca, esemplificando tale concetto con la narrazione di un episodio in cui la (OMISSIS) si era seduta sulle gambe del (OMISSIS) per fargli la barba), nonche’ con le deposizioni rese dagli altri testi escussi in dibattimento – che avevano riferito che la (OMISSIS) durante l’orario di lavoro si lamentava spesso con il datore di lavoro e con alcuni clienti dell’intimita’ sessuale che aveva con il fidanzato, e con la testimonianza del collega (OMISSIS), che aveva riferito delle confidenze ricevute da alcuni clienti maschi del negozio circa l’approccio sfacciato della (OMISSIS) durante i loro trattamenti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata, sempre sotto il profilo della attendibilita’ della persona offesa, nella parte (pag. 10) in cui ha ritenuto il rientro della persona offesa a casa in tardo orario (cinque del mattino) indice della sua credibilita’ (in quanto compatibile solo con un rapporto violento imposto dopo una serie di avances e relativi rifiuti come descritto dalla stessa), cosi’ desumendo la mancanza di consenso al rapporto sessuale dall’orario di rientro a casa della (OMISSIS), senza considerare e che dall’istruttoria non era emerso che la (OMISSIS) dovesse far rientro presto a casa, anche perche’ il giorno successivo era festivo, e non tenendo conto ne’ della distanza (e quindi del tempo necessario per percorrere il tragitto) ne’ della deduzione svolta nell’atto di appello secondo cui dal lungo viaggio fatto con l’imputato dopo il rapporto sessuale si dovrebbe, invece, desumere la natura consenziente dell’atto.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura, inoltre, per contraddittorieta’ e travisamento delle prove, la parte della motivazione (pag. 11) che ha ritenuto confermata l’attendibilita’ della persona offesa dalle scuse per l’accaduto rivoltele da parte del (OMISSIS) nei giorni successivi sul luogo di lavoro, ritenute dalla Corte territoriale integranti un atteggiamento non pertinente con un rapporto consenziente.
In proposito il ricorrente rileva che nella denuncia querela tali scuse erano state collocate cronologicamente due giorni dopo la violenza sessuale, cioe’ il (OMISSIS), laddove in dibattimento la stessa persona offesa aveva riferito che il (OMISSIS), allorquando era tornata al lavoro, il (OMISSIS) non era presente, e la stessa sentenza impugnata ha ritenuto congrua la condotta della vittima che era tornata al lavoro il 3 novembre perche’ certa di non incontrare il (OMISSIS) che le aveva riferito che il 1 novembre sarebbe andato in Germania: cosi’ mostrandosi contraddittoria per avere al contempo valorizzato, quali indici di attendibilita’ della persona offesa, due fatti incompatibili.

 

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Si lamenta inoltre che la Corte territoriale non abbia preso in adeguata considerazione la capacita’ di mentire della vittima emersa dal fatto che essa aveva presentato in data 30 novembre una denuncia querela in cui erano esposti fatti totalmente diversi rispetto a quelli narrati nella denuncia querela sporta successivamente.
2.4. Con il quarto motivo la motivazione della sentenza impugnata viene censurata nella parte (pag. 12) in cui ha ritenuto costante la descrizione dei fatti fornita dalla persona offesa nelle dichiarazioni rese tempo (cioe’ in sede di denuncia, di sommarie informazioni testimoniali e nella deposizione in dibattimento) e nelle confidenze fatte, alla (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)), e al (OMISSIS), e da questi ultimi riferite nelle loro deposizioni testimoniali, dalle quali, invece – secondo la prospettazione del ricorrente – si desumerebbe l’inattendibilita’ della vittima, emergendo dalle contraddizioni evidenziate con l’atto d’appello ben sei distinte modalita’ esecutive della violenza sessuale.
Tale parte della motivazione viene censurata sotto il profilo della palese illogicita’ deducendosi che il ragionamento del giudice del gravame muova dall’elemento – erroneamente dato per scontato e invece bisognoso di prova, avendo l’imputato ammesso solo il rapporto sessuale, ma non la violenza – della mancanza di consenso della (OMISSIS) al rapporto sessuale.
Il ricorrente si duole, poi, che la Corte territoriale non abbia preso in seria considerazione le contraddizioni, evidenziate con l’atto d’appello, nella descrizione dei fatti fornita nel tempo dalla persona offesa (con particolare riguardo alla diversa versione fornita nel tempo in merito alla posizione delle sue gambe, alzate o meno, durante l’amplesso che, secondo il ricorrente, non puo’ essere dimenticato perche’ “chi realmente e’ vittima di un grave reato… tende a cristallizzare nei punti salienti il torto subito e non dimenticare/cancellare elementi fattuali di importanza rilevante”) e nelle confidenze fatte alla (OMISSIS), alla (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)) e al (OMISSIS) e da questi ultimi riferite nelle loro deposizioni testimoniali, (che rispettivamente hanno riferito che la violenza si era consumata in piedi, a pancia in giu’, e per terra).
Si deduce, inoltre, che la valutazione di attendibilita’ della persona offesa in ordine alle modalita’ esecutive della violenza sessuale riferita sarebbe fondata soprattutto su considerazioni soggettive del giudice del gravame anziche’ su una valutazione oggettiva del dato probatorio, come invece richiesto dalla Corte in sede di annullamento con rinvio.
Si lamenta infine che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare le dedotte contraddizioni unitamente ai fatti inventati dalla persona offesa (relativamente alle dichiarazioni contenute nella querela in merito alle scuse rivoltegli dal (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), allorquando era rientrata al lavoro, smentite in dibattimento ove la (OMISSIS) aveva dichiarato di non aver visto il (OMISSIS) il giorno in cui era tornata al lavoro), la cui falsita’ inficerebbe, altresi’, la attendibilita’ della teste (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)), che nel suo esame, ha confermato di aver appreso anche tale circostanza dalla persona offesa.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla attendibilita’ della persona offesa, riguardo alla parte (pag. 16) in cui ha ritenuto convincente il motivo per cui, il (OMISSIS) successivo, la (OMISSIS), nonostante la precedente violenza sessuale subita, accetto’ di andare nella cabina massaggi col (OMISSIS), che gli aveva chiesto di fargli un massaggio – cosi’ subendo un’ulteriore violenza sessuale non contestata nel capo di imputazione – in quanto la decisione di accettare la richiesta del (OMISSIS) di praticargli un massaggio, anziche’ “d’impeto e semplicemente per “rispetto al negozio” (.. era stata) presa solo dopo un netto rifiuto dopo aver richiesto la presenza della collega, negatale dal datore di lavoro e infine dopo aver valutato la sicurezza del luogo e la inevitabile necessita’ di mantenere quel posto di lavoro, ove non vi era pericolo di ulteriori e continuativi contatti con l’imputato, dato che costui stava trasferendosi in Germania”.

 

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Il ricorrente oltre a dedurre l’illogicita’ intrinseca della dichiarazioni della persona offesa relative a questo secondo fatto di violenza sessuale (in quanto sarebbe assurdo che la vittima, venti giorni dopo la violenza subita, abbia accettato di chiudersi nella sala massaggio con il sui “aguzzino”, e illogico che – dopo che l’imputato, approfittando del massaggio, le aveva palpato il seno, la (OMISSIS) anziche’ urlare o comunque rivestirsi e andarsene dalla sala massaggi, ivi fosse rimasta, cambiando posizione, e cosi’ esponendosi ad un’ulteriore violenza, e addirittura praticando un massaggio lei stessa al (OMISSIS) dopo tale ulteriore violenza) rileva che il motivo dell’esigenza di conservare il posto di lavoro ritenuto dalla Corte idoneo a giustificare il comportamento della (OMISSIS) sarebbe smentito dalla deposizione testimoniale della (OMISSIS) stessa che aveva riferito di non averlo fatto per paura di essere licenziata, e dalle risultanze dell’istruttoria dalle quali era emerso che il centro estetico del (OMISSIS) sarebbe stato chiuso definitivamente dopo poche settimane per problemi economici, con la conseguenza che non aveva senso conservare un posto di lavoro che si sarebbe comunque perso dopo poche settimane.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per l’omessa motivazione delle circostanze obiettive in base alle quali l’imputato avrebbe avuto consapevolezza della mancanza di consenso agli atti sessuali deducendosi che, a pag. 18 della sentenza, la Corte territoriale avrebbe ravvisato l’elemento soggettivo nelle battute erotiche rivolte alle dipendenti, mentre la consapevolezza dell’imputato circa la mancanza di consenso all’atto sessuale da parte della vittima non potrebbe desumersi dal senso di percepita doverosita’ e dal sentimento di soggezione di quest’ultima legato allo svolgimento di attivita’ lavorativa dipendente.
2.7. Infine, con il settimo motivo di ricorso, si censura la motivazione della sentenza in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravita’ del fatto di cui all’articolo 609-bis c.p., comma 3, deducendosi la carenza della motivazione per non avere chiarito il grado di compromissione della liberta’ sessuale della vittima ne’ l’esistenza e la tipologia di danno, anche di natura psichica, riportato dalla vittima, tanto da giustificare l’esclusione dell’invocata attenuante.
8. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza impugnata e’ stata pronunciata in sede di rinvio dopo che la Terza sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 16/03/2016 con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, in ordine al reato di cui all’articolo 609-bis c.p., commesso in (OMISSIS), per avere costretto (OMISSIS) a subire atti sessuali, portandola in un appartamento nella sua disponibilita’, e, al rifiuto della donna di assecondare le sue pretese sessuali di praticargli un rapporto orale o di masturbarlo, la afferrava per un braccio, fino a farla sdraiare su un materasso, dove, dopo averla denudata la penetrava, tenendola bloccata per le braccia, fin quando non raggiungeva l’orgasmo.
La Corte di cassazione (Sez. 3, n. 6238 del 4/10/2018, dep. 2019) ha annullato la sentenza d’appello per avere disatteso le specifiche censure articolate dall’imputato nell’atto di appello, senza un adeguato e approfondito confronto con le stesse, inerenti il giudizio di attendibilita’ della persona offesa e concernenti sia la descrizione del fatto storico contestato – in ragione delle dedotte contraddizioni del racconto reso in sede di esame dibattimentale dalla (OMISSIS) rispetto alle dichiarazioni dalla stessa rese durante le indagini e alle testimonianze delle persone con cui essa si era confidata – sia all’ulteriore abuso sessuale subito il (OMISSIS) sul luogo di lavoro, nella sala massaggi.
In particolare la Corte, in riferimento alla censura relativa al (secondo) episodio di violenza sessuale riferito come avvenuto nella sala massaggi del centro estetico dove la persona offesa prestava attivita’ lavorativa, ha ritenuto inappagante la motivazione della Corte territoriale – in base alla quale la motivazione fornita dalla (OMISSIS) alla apparente incongruita’ della sua accondiscendenza alla proposta del (OMISSIS) di mostrarle un massaggio, adducendo “un senso di percepita doverosita’ per attinenza del massaggio al rapporto di lavoro” costituiva “motivazione che puo’ apparire debole a noi, adulti esperti e smaliziati, ma non e’ tuttavia del tutto incongrua e illogica, specialmente se collocata nella psiche di una ragazza inesperta e bisognosa di lavorare: non dunque tale da inficiare in toto la attendibilita’ della teste anche sull’episodio (unico) di cui oggi si tratta” – in quanto fondata “piu’ su considerazioni soggettive che su una valutazione oggettiva del dato probatorio che, per la sua peculiarita’, avrebbe imposto un maggiore sforzo argomentativo, dovendosi evidenziare che l’episodio in questione, sebbene non ricompreso nel capo di imputazione, fa parte comunque del narrato della (OMISSIS), avendo una sua incidenza sul giudizio complessivo riguardante l’attendibilita’ della persona offesa” la cui valutazione va compiuta “attraverso l’analisi necessariamente unitaria degli episodi narrati e del relativo contesto per la verifica dello spessore e della convergenza delle fonti dimostrative acquisite”.

 

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2. Sempre in via preliminare, censurandosi con i primi cinque motivi di ricorso la motivazione della sentenza della Corte territoriale in ordine alla ritenuta attendibilita’ della persona offesa, deve darsi atto dei principi pacifici nella giurisprudenza di legittimita’ applicabili in questo giudizio.
– In primo luogo, in ordine al valore probatorio della testimonianza della persona offesa si richiama il principio secondo cui “le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto” (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.
275312; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 – dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).
Quanto alla sindacabilita’ in sede di legittimita’ della valutazione dell’attendibilita’ della persona offesa dal reato, la Corte ha affermato che, trattandosi di questione di fatto, non e’ “censurabile in sede di legittimita’, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni (Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575) o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilita’” (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
Piu’ in generale, riguardo alle censure della motivazione deducibili con il ricorso per cassazione, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte anche quello secondo cui “in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivita’, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione”. (Sez. 3 -, n. 16440 del 22/01/2020, S., non mass. sul punto; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

 

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Ed invero, “il difetto di motivazione, quale causa di nullita’ della sentenza, non puo’ essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso dell’imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione)” (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 –
– dep. 2013 -, Spezzacatena, Rv. 255096).
Infine, avuto riguardo ai vizi di travisamento della prova dedotti col ricorso si richiama il principio affermato da questa Corte, secondo cui il principio della cd. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente – anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 165-bis disp. att. c.p.p., introdotto dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, articolo 7, comma 1, – di adempiere all’onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati, da assolversi mediante richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, ferma la possibilita’ per il ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l’inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 – dep. 2021 -, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimita’ nei citati recenti e condivisibili arresti, anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 165 bis disp. att. c.p.p., comma 2, va mantenuto fermo il principio secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericita’, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione” (cfr., ex plurimis” Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723) in quanto “sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non puo’ essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso”.

 

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Inoltre deve ritenersi che, anche dopo l’entrata in vigore della citata disposizione, rimane fermo il principio secondo cui, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo di ricorso con cui si deduca il travisamento di una testimonianza (quale, nel caso di specie, quella della persona offesa) e’ necessario che il ricorso sia accompagnato dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, allo scopo di consentire la verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione. (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 – dep. 2017 -, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023), non essendo sufficiente a escludere la violazione del principio di autosufficienza o la genericita’ del ricorso, che lo stesso riporti meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale ne’ che proceda ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 – dep. 2015 -, Savasta, Rv. 263601).
3. Passando all’esame del ricorso la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate, avendo fatto buon governo dei principi sopra esposti, e del vincolo posto dalla Corte in sede rescindente, nella valutazione dell’attendibilita’ della persona offesa, condotta attraverso una compiuta disanima dell’intera dimensione fattuale della vicenda, e un’analisi unitaria delle dichiarazioni della persona offesa relative ai vari episodi narrati – ivi compreso quello della violenza perpetrata in occasione del massaggio all’interno del luogo di lavoro, non contestato nell’imputazione – senza che siano rilevabili manifeste contraddizioni ne’ il ricorso a congetture, avendo anzi, il giudice del rinvio, fondato la propria decisione su di un approfondito percorso argomentativo contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all’approdo cui e’ pervenuta la giurisprudenza di legittimita’ in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, che, come esposto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato senza bisogno di riscontri esterni, che peraltro vengono comunque individuati nel contenuto della deposizione della teste (OMISSIS), alla quale la persona offesa aveva rivelato la violenza subita il giorno dopo i fatti.

 

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Il ricorso, invece, parcellizza, attraverso i primi cinque motivi e nell’ambito di ciascuno di essi, le censure sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, il cui vaglio positivo e’ stato svolto dalla sentenza impugnata attraverso una valutazione complessiva, alla luce di tutti gli elementi di prova disponibili, delle sue dichiarazioni relative non soltanto alla violenza sessuale subita e alle sue modalita’ di consumazione, ma ai fatti che la hanno preceduta – con particolare riguardo al plausibile motivo (parlare di lavoro col (OMISSIS) e non disturbare i colleghi) per cui aveva accettato il passaggio del suo datore di lavoro, e alle modalita’ artificiose con le quali l’uomo la aveva convinta ad andare a casa sua (dicendo di dover recuperare alcune cose, dato che si stava trasferendo in Germania, e convincendola a non restare ad aspettarlo in macchina stante l’ora tarda) – e seguita – con particolare riguardo alle ragioni per le quale era spiegabile che si fosse fatta riaccompagnare a casa in auto dall’autore del reato, e per le quali fosse tornata al lavoro due giorni dopo il fatto, nonche’ per le quali, venti giorni dopo il fatto, avesse accettato di isolarsi con il (OMISSIS) nella sala massaggi del centro estetico, cosi’ esponendosi a un ulteriore abuso sessuale, e alle modalita’ e ai tempi con cui aveva presentato denuncia.
D’altra parte inammissibili, per genericita’, sono i dedotti vizi di travisamento della prova, non avendo il ricorrente allegato al ricorso (ne’ indicato alla cancelleria di allegare) i verbali integrali delle deposizioni testimoniali da cui risulterebbero le circostanze omesse e/o travisate, cosi’ impedendo a questa Corte di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo delle dichiarazioni richiamate a sostegno del motivo di ricorso.
Infine, manifestamente infondati sono anche gli ultimi due motivi di ricorso non essendo riscontrabili nella sentenza impugnata i denunciati vizi di carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato e all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-bis c.p.p., comma 3.
3.1. Segnatamente con il primo motivo di ricorso si censura, per illogicita’, il passaggio della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’accettazione da parte della persona offesa del passaggio offertole dal (OMISSIS) dopo cena per tornare a casa si spieghi con la volonta’ della (OMISSIS) di “non disturbare” i colleghi che quotidianamente la portavano al lavoro e poi a casa, intenzione ritenuta consona al carattere e alla personalita’ “timida e riservata” della persona offesa.

 

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

L’illogicita’ della motivazione viene dedotta in quanto la persona offesa, rifiutando il passaggio dei colleghi (e vicini di casa) per non disturbarli, e accettando invece quello del (OMISSIS), avrebbe “disturbato” quest’ultimo, costringendolo a percorrere, per riaccompagnarla a casa, circa 120 km di notte sostenendosi che, invece, tale passaggio fu accettato dalla persona offesa perche’ voleva trascorrere ancora del tempo insieme al (OMISSIS), diversamente da quanto dichiarato dalla (OMISSIS) e cosi’ come ritenuto, e riferito nel suo esame, dalla teste Caravella – e in quanto il ritenuto carattere timido e non invadente della persona offesa contrasterebbe con la descrizione della stessa da parte della teste (OMISSIS) e da altri testi escussi in dibattimento, tra i quali viene nominativamente indicato soltanto il collega (OMISSIS).
L’infondatezza del motivo di ricorso emerge alla luce della lettura completa del censurato passaggio della motivazione, nella quale la condotta della persona offesa e’ spiegata non soltanto con la sua intenzione di non disturbare i colleghi ritenuta conforme alla situazione obiettiva e alla sua personalita’ – ma, altresi’, per l’esigenza, rappresentatale dal (OMISSIS), di parlarle di lavoro.
La Corte territoriale ha, infatti, dato atto che la proposta dei colleghi “era stata formulata in uno con la necessita’ di spostare gli scatoloni riposti sui sedili posteriori, cosi’ che (OMISSIS), che era una persona timida e non invadente, non insisteva per non creare disagio ai due, tanto piu’ che il datore (OMISSIS) si era riservato di parlarle di lavoro durante il tragitto. Una tale chiarezza comportamentale esclude che costei, accettando il passaggio da (OMISSIS), avesse dato adito a far credere all’uomo che vi era un implicito consenso ad avere un’intimita’ con lui” (pag. 7 della sentenza impugnata).
– Peraltro la sentenza impugnata rileva che anche i colleghi che avevano offerto il passaggio alla (OMISSIS), per come dagli stessi riferito, erano rimasti spiazzati quando avevano visto l’auto del (OMISSIS) prendere una direzione diversa da quella che conduceva all’abitazione della ragazza, a conferma che al momento in cui il (OMISSIS) aveva offerto il passaggio alla (OMISSIS), non vi erano elementi per dubitare che l’intenzione da lui manifestata fosse quella di riaccompagnarla a casa.
Inoltre la motivazione della sentenza (pag. 17) dedica ampio spazio all’esame della personalita’ della vittima e alla sua profonda diversita’ da quella dell’imputato, rilevando che la deposizione della (OMISSIS) – che l’aveva definita una “gatta morta” e che aveva riferito dell’episodio della barba fatta sedendosi sulle gambe del (OMISSIS) – era stata l'”unica dissonante rispetto a tutto il restante materiale dichiarativo dell’ambiente di lavoro che appunto ha descritto (OMISSIS) come una ragazza “un po’ timida, una brava ragazza e molto riservata”” che “trova peraltro spiegazione nel fatto che fra le due ragazze i rapporti fossero pressoche’ inesistenti – come del resto lo dimostra il fatto che (OMISSIS) fosse l’unica collega a cui (OMISSIS) non racconto’ la violenza subita – e dunque la stessa abbia espresso una valutazione frettolosa, maturata solo sulla base di una “impressione a pelle” della giovane collega”.
Le dichiarazioni della (OMISSIS) relative alla personalita’ della persona offesa sono state quindi prese in considerazione e valutate dalla sentenza impugnata e le censure sul punto svolte con il primo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto invocano una diversa valutazione delle prove ad opera della Corte.

 

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

Peraltro inammissibili, per difetto di specificita’ (richiamandosi sul punto la citata giurisprudenza della Corte in tema di travisamento della prova), sono anche le censure avverso la valutazione della personalita’ della (OMISSIS) operata dalla sentenza impugnata attraverso il richiamo delle contrastanti deposizioni rese da altri testimoni, neppure nominativamente individuati in ricorso, e da quelle del (OMISSIS), di cui e’ allegato al ricorso soltanto uno stralcio del relativo verbale (dal quale peraltro risulta che la circostanza dedotta in ricorso aveva formato oggetto di una mera contestazione svolta dal difensore durante il relativo esame testimoniale, che non risulta neppure autorizzata dal Presidente del collegio, ne’ confermata dal teste, per quanto e’ dato comprendere dallo stralcio prodotto).
Si ritiene, pertanto, congrua, e immune dai vizi logici denunciati la motivazione della sentenza in ordine all’attendibilita’ della persona offesa riguardo alle ragioni, da essa indicate, per le quali, dopo la cena, aveva accettato il passaggio offertole (OMISSIS), avendo ritenuto l’intenzione di non creare disturbo ai colleghi – dichiarata dalla vittima -rispondente sia al dato obiettivo, riferito anche dai colleghi, dell’essere la loro auto ingombra di scatoloni riposti sul sedile posteriore, sia alla sua personalita’ – per come descritta da tutti i colleghi di lavoro, ad eccezione della (OMISSIS) che la conosceva meno degli altri – ed avendo individuato un ulteriore fondamento della volonta’ di farsi riaccompagnare a casa dal datore di lavoro nella necessita’, da questi rappresentatale, di parlarle di lavoro.
3.2. Infondata e’ anche la censura di incoerenza e illogicita’ della motivazione, in relazione al punto (pag. 10 della sentenza impugnata) in cui ha ritenuto il rientro della persona offesa a casa in tardo orario (cinque del mattino) riscontro della sua attendibilita’, in quanto compatibile con un rapporto violento imposto dopo una
– serie di avances e relativi rifiuti come da lei descritto.

 

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Diversamente da quanto sostenuto in ricorso – secondo cui dall’istruttoria non sarebbe emerso che la (OMISSIS) dovesse far rientro a casa presto, anche perche’ il giorno successivo era festivo – la motivazione della sentenza, infatti, da’ atto che al suo rientro la (OMISSIS) trovava a casa, dove viveva con i genitori, la madre ancora sveglia perche’ preoccupata del ritardo, che la rimproverava per l’orario; con la conseguenza che la considerazione secondo cui se, come sostenuto dalla difesa, la (OMISSIS) avesse accettato il rapporto sessuale con il (OMISSIS) sarebbe potuta rientrare a casa molto prima delle cinque, e’ immune da vizi logici oltre che rispondente all’id quod plerumque accidit in ordine agli orari di rientro a casa pretesi dai genitori di una ragazza di ventidue anni con essi convivente, e al conseguente comportamento dei figli.
Peraltro, diversamente da quanto dedotto in ricorso, la Corte non desume la natura non consenziente dell’atto sessuale dall’orario di rientro a casa della (OMISSIS), bensi’ considera tale circostanza indice di credibilita’ della vittima, in quanto compatibile con le modalita’ esecutive della violenza sessuale, per come narrate dalla stessa.
Cosi’ come immune da censure e’ la valutazione, operata dalla Corte territoriale, della congruita’ del comportamento tenuto dalla ragazza subito dopo la violenza subita – consistito nel farsi riaccompagnare a casa dal (OMISSIS) – rispetto alla situazione contingente in cui si trovava (con il telefono scarico, nel cuore della notte e in una zona sconosciuta, distante 50 Km da casa); con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il viaggio fatto con l’imputato dopo il rapporto sessuale, in mancanza di alternative concretamente praticabili per tornare a casa, con motivazione logica e basata su elementi obiettivi, non e’ stato ritenuto indice della natura consenziente dell’atto sessuale e quindi dell’inattendibilita’ della persona offesa.
3.3. Quanto alla censura di contraddittorieta’ della motivazione e travisamento delle prove assunte in dibattimento, mossa alla motivazione per avere ritenuto confermata l’attendibilita’ della persona offesa, da un lato, dalle scuse per l’accaduto rivoltele, secondo quanto dalla stessa riferito, da parte del (OMISSIS) in negozio, nei giorni successivi la violenza – trattandosi di atteggiamento non pertinente con un rapporto consenziente – e, dall’altro lato, dal fatto che la (OMISSIS) era tornata al lavoro il 3 novembre, cioe’ due giorni dopo la violenza sessuale, perche’ certa di non incontrare il (OMISSIS) che le aveva riferito che il 1 novembre sarebbe andato in Germania, si osserva quanto segue.

 

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La dedotta contraddittorieta’ – fondata sulla coincidenza del giorno in cui la (OMISSIS) sarebbe tornata al lavoro perche’ certa di non trovarvi il (OMISSIS) e in cui avrebbe ricevuto le scuse da parte del (OMISSIS) in negozio – non emerge dal testo della sentenza impugnata ma soltanto dalla denuncia querela specificamente indicata nel motivo di ricorso allegata allo stesso (da cui risulta che la (OMISSIS) dichiaro’ “Dopo due giorni sul posto di lavoro si avvicino’ a me il (OMISSIS), dicendomi che era dispiaciuto di quanto accaduto e che lui aveva un’attrazione fisica nei miei confronti”) e dalle dichiarazioni che la (OMISSIS) avrebbe reso nella sua deposizione testimoniale in dibattimento il 28/01/2015 trascritte a pag. 17 del ricorso (ma – contrariamente a quanto indicato in calce al ricorso – non allegate allo stesso, poiche’ il doc. 6 allegato al ricorso e’ la pag. 43 del verbale di udienza del 28/1/2015 nel quale pero’ non risultano trascritte le domande e risposte riportate a pag. 17 del ricorso) secondo cui essa, quando torno’ al lavoro il mercoledi’, non vide il (OMISSIS) (“Non lo vidi, perche’ forse era gia’ partito, comunque non lo vidi”).
Nella motivazione della sentenza – diversamente da quanto dedotto in ricorso ed emergente dalla denuncia-querela allo stesso allegata – le scuse per l’accaduto rivolte dal (OMISSIS) alla (OMISSIS), incontrandola in negozio, vengono collocate “nei giorni successivi”, e non due giorni dopo la violenza sessuale, e vengono esaminate nell’ambito della valutazione operata da parte della Corte territoriale della congruita’, con il racconto della vittima, delle condotte tenute dal (OMISSIS) subito dopo e nei giorni successivi il fatto contestato.
Inoltre nella stessa motivazione non si legge che la (OMISSIS) il giorno in cui rientro’ al lavoro non vide l’imputato, bensi’ che anche la sua condotta successiva
ai fatti fu congrua rispetto al suo racconto, “perche’ era certa di non incontrare (OMISSIS) che aveva riferito che dal 1/11/2011 si sarebbe trasferito in Germania. E dunque non vi era affatto bisogno – come ha sottolineato la difesa – di presentare un certificato di malattia per garantirsi quello stipendio che la (OMISSIS) indicava come ragione preponderante che l’aveva determinata a rimanere a lavorare, escludendo che vi potesse essere un contatto con il violentatore”.
Nessuna contraddizione interna e’ pertanto ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata la quale ritiene che nei giorni successivi alla violenza sessuale il (OMISSIS) le porse nel negozio delle scuse per l’accaduto e che ritiene giustificata, anche alla luce della violenza subita, la scelta della (OMISSIS) di tornare al lavoro due giorni dopo la stessa, perche’ convinta che il suo datore di lavoro, autore dell’abuso, fosse gia’ partito per la Germania. In altri termini deve escludersi una contraddizione interna della motivazione sia perche’ la stessa non esclude che il (OMISSIS) fosse presente in negozio allorquando, due giorni dopo i fatti, la (OMISSIS) torno’ a lavorare – limitandosi a ritenere congrua con il suo narrato la condotta della vittima che nonostante la violenza subita da parte del suo datore di lavoro torno’ a lavorare, perche’ convinta di non incontrarlo – sia perche’ non colloca cronologicamente le scuse rivolte dal (OMISSIS) alla (OMISSIS) sul luogo di lavoro il 3 novembre.

 

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Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova lo stesso si rivela inammissibile – anche sotto il profilo dell’omessa valutazione di una prova esistente agli atti – perche’, da un lato, opera un confronto tra la motivazione della sentenza e un atto (la denuncia querela) che, non essendosi formato nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, non ha valore di prova, e che, peraltro, non e’ neppure dedotto che sia stata utilizzato per le contestazioni; e dall’altro lato, opera il confronto tra la motivazione della sentenza impugnata e uno stralcio della deposizione testimoniale resa in dibattimento dalla persona offesa, trascritto in ricorso e indicato come “(pag. 43 verbale di udienza del 28/01/2015) (doc. 6)”, che non trova riscontro nell’allegato n. 6 al ricorso, il quale – pur costituendo pag. 43 verbale di udienza del 28/01/2015 – non contiene lo stralcio della dichiarazione della persona offesa trascritto in ricorso.
– Sotto il profilo del dedotto travisamento della denuncia querela il motivo di ricorso e’ inammissibile, poiche’ la denuncia querela, non costituendo prova, non era utilizzabile ai fini della decisione impugnata e non puo’ pertanto essere posta a fondamento del vizio di travisamento della prova dedotto con il ricorso.
Sotto il profilo del dedotto vizio di travisamento della deposizione testimoniale della persona offesa il motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ si limita a trascrivere nel corpo del ricorso un limitato stralcio della testimonianza ritenuta decisiva, senza adempiere all’onere di allegazione richiesto dal principio di
autosufficienza del ricorso che si presenta, pertanto, generico ed incompleto in quanto si risolve nella deduzione di un travisamento della prova dichiarativa, senza l’allegazione integrale della stessa (nello stesso senso si veda Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).
Inoltre con il motivo in esame non si opera un raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e un contrastante e inconciliabile dato emergente dall’istruttoria dibattimentale, bensi’ tra i fatti emergenti da due atti (la denuncia-querela e le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa) nessuno dei quali recepito dalla motivazione della sentenza impugnata, che non contiene peraltro affermazioni di fatti inconciliabili con quelli emergenti da tali atti.

 

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Infine sotto il profilo della dedotta omessa considerazione della capacita’ di mentire che sarebbe emersa dal fatto che la (OMISSIS) aveva, dapprima, presentato una querela in cui aveva riferito fatti diversi da quelli esposti in quella presentata successivamente, si rileva che la motivazione della sentenza impugnata alle pagg. 14 e 15 prende adeguatamente in esame tale circostanza, ritenendola giustificata in ragione della paura della (OMISSIS) di confessare i fatti alla famiglia e al fidanzato, che la aveva, dapprima – unitamente alla volonta’ di non rovinare la famiglia del (OMISSIS), che aveva figli piccoli – trattenuta dall’esporre querela il primo fatto di violenza sessuale subita e, a seguito dello stato di esasperazione in cui l’aveva posta il secondo episodio, indotta a denunciare, recandosi con il fidanzato dai carabinieri, ma riferendo soltanto le pesanti avances ricevute; per poi – solo dopo che il fidanzato era venuto a completa conoscenza dei fatti a seguito del colloquio avuto col (OMISSIS) nell’occasione in cui l’aveva accompagnata a presentare in negozio la lettera di dimissioni e le aveva dato il necessario sostegno morale per denunciare tutto l’accaduto – denunciare completamente i fatti.
Con motivazione logica e immune da censure la Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto in ricorso, ha esaminato la questione dei diversi contenuti delle due denunce-querele presentate dalla (OMISSIS) nel giro di poche ore, escludendo la idoneita’ di tale fatto ad inficiare l’attendibilita’ delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, in ragione dei fatti intercorsi in quel lasso di tempo, ed in particolare della circostanza che il fidanzato, attraverso il colloquio col (OMISSIS), fosse venuto a conoscenza dei fatti che la (OMISSIS) aveva vergogna di raccontargli, e la avesse pertanto spinta a raccontare tutto, e a vincere la paura, che fino ad allora la aveva trattenuta, di confessarli alla sua famiglia e al fidanzato stesso.
3.4. Infondata e’ anche la censura mossa con il quarto motivo di ricorso alla motivazione della sentenza impugnata, sempre sotto il profilo del giudizio di attendibilita’ della persona offesa, in relazione alla parte (pag. 12) in cui il giudice del rinvio ritiene che la versione dei fatti fornita dalla persona offesa, con riferimento alle modalita’ di consumazione della violenza sessuale, sia stata costante nel tempo, e non sia stata smentita dalle deposizioni dei testi a cui la persona offesa aveva confidato la violenza subita.
3.4.1 Nell’esame di tale motivo di ricorso deve preliminarmente darsi atto che, in ordine alle modalita’ della violenza sessuale subita descritte nel tempo dalla persona offesa, la sentenza dedica ampio spazio (pagg. 8, 9, 12 e 13) – e non soltanto i primi due capoversi di pagina 12 avverso i quali sono mosse le censure articolate con il terzo motivo di ricorso – a spiegare i motivi per cui ha ritenuto le sue dichiarazioni intrinsecamente attendibili e non smentite dalle dichiarazioni dei testi con i quali si era confidata, oltre che riscontrate ab estrinseco dalle dichiarazioni della teste (OMISSIS).

 

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Le dichiarazioni rese direttamente dalla (OMISSIS) sono ritenute intrinsecamente attendibili dalla Corte territoriale (pagg. 8, 9, e primo capoverso di pag. 12) in ragione: della loro costanza nel tempo riguardo al nucleo essenziale della dinamica della violenza subita, e alla sequenza dei fatti (a partire dall’approccio del (OMISSIS) e dalle pesanti avances rivolte alla (OMISSIS), per passare al netto rifiuto di quest’ultima e alla sua richiesta di essere portata immediatamente a casa e, quindi, alle modalita’ violente con le quali il datore di lavoro l’aveva fisicamente costretta a subire l’atto sessuale, tirandole con la forza giu’ i pantaloni e le mutande, bloccandole le braccia e sopprafacendola con la sua preponderanza fisica, per penetrarla dapprima ponendosi sopra di lei, e poi proseguire nell’atto sessuale tenendo la vittima bloccata su un fianco e prendendola da dietro, sino alla consumazione del rapporto, di cui restava traccia sui pantaloni conservati dalla persona offesa fino alla presentazione della denuncia); degli esaurenti chiarimenti resi in dibattimento a fronte delle contestazioni delle precedenti narrazioni rese in querela e in sede di sommarie informazioni (in particolare dichiarando di non ricordare che il (OMISSIS) le avesse tenuto bloccate le gambe, senza colmare la carenza di memoria con supposizioni logiche, elemento, questo, considerato indice di sincerita’ unitamente alle emozioni di ansia e di pianto esternate durante il racconto reso in udienza); nonche’ della rigorosa logicita’ della versione fornita circa lo sviluppo dinamico della violenza sessuale (connotata dalla sopraffazione fisica del (OMISSIS) che costringeva la vittima a subire il rapporto sessuale completo, iniziato prima a pancia in su e poi ripreso da dietro, dopo che la (OMISSIS) in un tentativo di divincolarsi si era girata su un fianco), non alterata dal particolare delle gambe della vittima tenute piegate dall’imputato – non ricordato dalla (OMISSIS) nel suo esame dibattimentale ritenuto dalla Corte territoriale inidoneo a provare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nell’atto di appello, una seconda e diversa versione dei fatti.
Le dichiarazioni delle persone a cui la (OMISSIS), nei giorni successivi alla violenza subita, aveva riferito i fatti, secondo la motivazione della sentenza impugnata – resa con riguardo al motivo d’appello con cui si sosteneva, come in ricorso, che esse fornissero altre tre diverse ricostruzioni dei fatti – nonostante la diversita’ dei particolari riferita dall’uno o dall’altro teste, non smentiscono la deposizione della vittima.

 

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A sostegno di tale conclusione il giudice del rinvio valorizza: che tutti i testi hanno dichiarato che la persona offesa gli aveva riferito di aver ripetutamente rifiutato il rapporto a cui era stata costretta dal (OMISSIS) la notte del 31 ottobre; che nessuno dei testi, ricevendo la rivelazione, ha neppure minimamente messo in discussione il fatto del rifiuto, cosi’ da chiedere spiegazioni alla vittima, avendo invece avuto immediata percezione di genuinita’ del narrato, senza piu’ tornare sull’argomento; che tutte le rivelazioni sono avvenute in modo spontaneo e genuino, essendo scaturite dalla percezione, da parte dei testi, di un immotivato nervosismo della (OMISSIS) e dalla richiesta di una spiegazione, alla quale ella aveva risposto piangendo, e cosi’ svelando la violenza subita “senza entrare in particolari dettagli, non necessari per far capire agli interlocutori la gravita’ del fatto e che, per il connaturale pudore della vittima, avrebbero rappresentato una ulteriore e gratuita afflizione psicologica, rinnovando la memoria di cio’ che voleva dimenticare”; che il fatto che si tratti di testi de relato, con i quali la (OMISSIS) come da lei stessa riferito in dibattimento – non era entrata nei dettagli “rende verosimile che i singoli testi abbiano aggiunto (del tutto incolpevolmente e non certo maliziosamente) particolari non riferiti dalla teste ma ritenuti come sviluppi idealmente logici rispetto alla sintetica rivelazione ricevuta, cosi’ spiegandosi le parziali difformita’ che certo non avallano plurime, diverse ricostruzioni del rapporto sessuale nella sua materialita’, di cui lo si ribadisce, non c’e’ dubbio, essendo stato ammesso dallo stesso imputato”.
La testimonianza della (OMISSIS) (amica intima della (OMISSIS) alla quale quest’ultima aveva confidato d la violenza sessuale il giorno dopo averla subita) in ordine alle modalita’ della violenza riferitele dalla (OMISSIS) – in gran parte coincidenti con quelle esposte dalla vittima – viene ritenuta, oltre che
intrinsecamente attendibile, riscontro esterno dell’attendibilita’ della persona offesa.
3.4.2. Cosi’ sintetizzata, la motivazione della sentenza impugnata dell’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alle modalita’ della violenza sessuale subita, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non si fonda sull’elemento della mancanza di consenso al rapporto sessuale, dandolo per scontato, ne’ su considerazioni soggettive anziche’ sull’elemento obiettivo del dato probatorio, ne’ tanto meno omette di prendere in seria considerazione – nel vaglio di attendibilita’ – le contraddizioni evidenziate dalla difesa nell’atto di gravame.
La sentenza impugnata infatti motiva ampiamente (pagg. 8, 9 e 12) sulla non consensualita’ dell’atto sessuale – espressamente ritenuto il “tema centrale” del processo, quale “elemento essenziale della sussistenza del reato, oggetto delle versioni date, in modo diametralmente opposto, da imputato e persona offesa” (pag. 5 della sentenza). Ed invero, rilevando che la “costrizione fisica…e’ circostanza che rimane invariata nelle plurime e progressive dichiarazioni della vittima avendo la stessa sempre affermato che l’imputato, fregandosene del suo rifiuto, le aveva bloccato le braccia impedendole di muoversi e le aveva abbassato i pantaloni e le mutande”, la Corte territoriale prende in esame dettagliatamente le dichiarazioni rese nel tempo dalla vittima, che confermano tale conclusione (pag. 8).

 

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3.4.3. Nell’ambito di tale motivazione la Corte territoriale chiarisce, altresi’, le ragioni della “modesta e marginale importanza” – nel descritto “contesto di totale costrizione, resa concreta da quella soverchiante imponenza fisica con cui
– l’imputato bloccava la ragazza, di corporatura piu’ esile, ponendosi su di lei” – del particolare del blocco delle gambe della vittima ad opera dell’imputato, non ricordato dalla (OMISSIS) in occasione del suo esame in dibattimento, dando atto che comunque la persona offesa aveva riferito che l’uomo l’aveva bloccata con tutto il suo corpo “usando il suo corpo per bloccarla”, mentre essa si trovava gia’ in parte bloccata dai pantaloni che non le erano stati completamente sfilati, ma soltanto abbassati sotto le ginocchia, cosicche’ “la percezione complessiva avuta dalla (OMISSIS) era appunto quella di non potersi in alcun modo muovere e di non potersi sottrarre all’uomo che con tutto il suo peso le stava addosso” (pag. 9).
In altri termini la motivazione, con un ragionamento logico, ritiene che il mancato ricordo, da parte della vittima, nell’esame dibattimentale, del particolare delle gambe tenute bloccate dall’imputato: da un lato non escluda il raggiungimento della prova della mancanza di consenso all’atto sessuale, stanti il riferito ripetuto rifiuto, anche verbale, della stessa rispetto alle “avances” del (OMISSIS), e il blocco delle sue braccia da parte di quest’ultimo, che ne vinceva la resistenza fisica tramite la sua preponderanza fisica, tenendola immobilizzata con il suo corpo; e, dall’altro lato, non infici l’attendibilita’ della persona offesa, perche’ tale particolare non proverebbe una seconda e diversa ricostruzione delle modalita’ delle violenza sessuale (pag. 12), essendo compatibile con lo sviluppo dinamico della descritta consumazione del reato.
Sul punto non e’ ravvisabile la dedotta illogicita’ poiche’ la motivazione, nell’attribuire marginale importanza al particolare non ricordato dalla vittima delle sue gambe tenute sollevate dall’imputato al fine di penetrarla, si fonda sul dato obiettivo – “empiricamente verificabile” – della compatibilita’ di tale particolare con la dinamica della violenza descritta anche in dibattimento, secondo cui il (OMISSIS) la aveva penetrata dopo averle abbassato, ma non tolto, i pantaloni e le mutande.
3.4.4. Immune da censure in quanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, fondata su dati obiettivi e non su considerazioni soggettive, e’ anche la motivazione secondo cui tale mancato ricordo – in quanto sinceramente ammesso dalla vittima, che contemporaneamente aveva riferito di essere rimasta “pietrificata” dalla violenza del suo aggressore, non capendo piu’ nulla di quanto le stesse accadendo – conferma la genuinita’ delle dichiarazioni della vittima e considerato unitamente alle emozioni di pianto e di ansia esternate durante il resoconto in udienza nonche’ all’espressa e naturale dichiarazione di voler dimenticare piuttosto che ricordare quel fatto, nonche’ alla precisione narrativa nella descrizione della sequenza in modo pressoche’ coincidente con la versione fornita in sede di indagini – rafforza la valutazione della sua attendibilita’ in quanto la testimone, anziche’ ammettere di non ricordare, avrebbe potuto limitarsi a confermare, a seguito di contestazione, quel particolare descritto, quattro anni prima, nelle sommarie informazioni testimoniali, o colmare la mancanza di memoria con supposizioni logiche o particolari di fantasia (cfr. intera pagina 8 della sentenza).
Tale motivazione e’ immune da censure in quanto fondata sulla compatibilita’ del mancato ricordo del particolare in questione con gli elementi obiettivi emergenti dalle dichiarazioni, e dal contegno tenuto dalla persona offesa in sede di esame dibattimentale, e non su una (presunta dal ricorrente) massima di comune di esperienza (asseritamente dal ricorrente) contrastante con quella secondo cui “chi realmente e’ vittima di un grave reato… tende a cristallizzare nei punti salienti il torto subito e non dimenticare/cancellare elementi fattuali di importanza rilevante”.

 

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

3.4.5. Riguardo alle dichiarazioni delle persone a cui la (OMISSIS), nei giorni successivi alla violenza subita, aveva riferito i fatti, il motivo di ricorso in esame si manifesta inammissibile, per genericita’, in quanto meramente reiterativo delle doglianze mosse con l’atto d’appello senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che esamina funditus tali dichiarazioni, e spiega le divergenti modalita’ della violenza da esse emergenti con il fatto che si tratti di testi de relato, con i quali la (OMISSIS) non era entrata nei dettagli nelle sue rivelazioni, e i quali pertanto verosimilmente hanno arricchito, incolpevolmente, il racconto ricevuto con ” particolari non riferiti dalla teste ma ritenuti come sviluppi idealmente logici rispetto alla sintetica rivelazione ricevuta”.
3.4.6. Infine, in ordine alla dedotta mancata valutazione delle allegate – contraddizioni nelle versioni sulle modalita’ esecutive del reato con i “fatti inventati di sana pianta dalla persona offesa”, circa le scuse che il (OMISSIS) le avrebbe porto sul posto di lavoro due giorni dopo i fatti, riferite in sede di denuncia-querela – la cui falsita’ inficerebbe, altresi’, la attendibilita’ della teste (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)), che nel suo esame, ha confermato di aver appreso anche tale circostanza dalla persona offesa – si ribadisce che non risulta, e non e’ neppure dedotto, che le dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela siano state utilizzate per le contestazioni, nel corso dell’esame dibattimentale della stessa, con la conseguenza che non e’ ravvisabile un onere motivazionale circa l’eventuale discrasia intercorrente tra esse e quelle rese in dibattimento, in relazione alla valutazione di attendibilita’ della vittima.
3.5. Le censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata, sempre riguardo alla ritenuta all’attendibilita’ delle dichiarazioni della (OMISSIS), con il quinto motivo del ricorso reiterano le analoghe doglianze mosse con l’atto d’appello, senza confrontarsi adeguatamente con le relative argomentazioni svolte
– dalla Corte territoriale, palesandosi sotto tale profilo generiche e, come tali, inammissibili.
La sentenza impugnata infatti – a fronte del motivo d’appello con cui era stata dedotta l'”assurdita’” della condotta della vittima che, venti giorni dopo la violenza sessuale subita “si chiude in una cabina massaggi con il suo aguzzino” solo per “rispetto al negozio”, e, a fronte dell’ulteriore violenza perpetratale, piuttosto che urlare, invocando l’aiuto dei colleghi, o scappare, rivestendosi, invece cambiava posizione sul lettino, continuando a farsi massaggiare – motiva adeguatamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la (OMISSIS) in ordine alla decisione di accettare di entrare nella sala massaggi insieme al (OMISSIS) (che viene ritenuta presa non semplicemente “per rispetto al negozio” ma solo dopo un iniziale netto rifiuto e, poi, dopo aver richiesto la presenza di una collega e, infine – a fronte del superamento delle sue resistenze da parte del (OMISSIS) – in ragione della rassicurazione derivante dalla presenza dei colleghi in negozio, e stante la necessita’ economica di mantenere il posto di lavoro) e riguardo ai caratteri della descrizione (ritenuta dettagliata coerente e ferma anche a seguito dell’approfondito controesame dibattimentale svolto dalla difesa: pag. 16 quarto capoverso), e alla coerenza delle descritte modalita’ con le personalita’ del tutto diverse della vittima (ed in particolare in ordine alla congruita’ della reazione avuta dalla (OMISSIS) con il suo carattere “docile e remissivo”: pag. 16 ultimo capoverso) e del suo autore (il quale “mostrando un’astuzia inaudita e ancora una volta approfittando di una situazione apparente falsa tranquillita’… ripeteva la condotta abusante”: pag. 15 ultimi due capoversi, pag. 17 secondo capoverso e pag. 18 primo capoverso), nonche’, infine, alla coerenza del descritto episodio con il successivo comportamento della vittima che, esasperata dal tale secondo episodio, si determinava a presentare denuncia – vincendo la paura di confessare i fatti al fidanzato e alla famiglia, e le remore di non rovinare la famiglia al (OMISSIS), che era sposato e aveva figli piccoli – e la lettera di dimissioni.

 

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

Peraltro, il motivo in esame e’ inammissibile, per genericita’, anche sotto il profilo del dedotto travisamento della prova.
Con il ricorso, infatti, si deduce che il motivo dell’esigenza di conservare il
– posto di lavoro – ritenuto dalla Corte idoneo a giustificare il comportamento della (OMISSIS) – sarebbe smentito dalle risultanze dell’istruttoria ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel suo esame dibattimentale nel corso delle quali aveva riferito di non averlo fatto per paura di essere licenziata, e dalle altre emergenze secondo cui il centro estetico del (OMISSIS) sarebbe stato chiuso definitivamente dopo poche settimane per problemi economici, con la conseguenza che non aveva senso conservare un posto di lavoro che si sarebbe comunque perso dopo poche settimane.
Infatti, a sostegno di tale motivo, il ricorrente indica e allega la sola pag. 71 delle trascrizioni dell’esame della (OMISSIS) all’udienza del 28 gennaio del 2015, nelle quali sono riportate le sue risposte alle domande del difensore della parte civile, ma non anche a quelle successivamente poste – a chiarimento – dal Presidente, e non indica alcun elemento dal quale sia desumibile la circostanza che alla data del (OMISSIS) potesse essere nota alla persona offesa la circostanza che il negozio sarebbe stato chiuso dopo poche settimane, non essendo sufficiente, la circostanza (nota) che il (OMISSIS) si stesse trasferendo in Germania con tutta la sua famiglia, a far ritenere che il negozio in Italia sarebbe stato chiuso, poiche’ in quel momento erano contemporaneamente aperti i due negozi, in Italia e in Germania.
Deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente non abbia adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificita’, in cui si sostanzia il principio della cd. “autosufficienza” del ricorso, non avendo integralmente prodotto ne’ trascritto il verbale della deposizione testimoniale della persona offesa ne’ indicato in alcun modo quale sia la prova in base alla quale sia risultato che fosse noto alla (OMISSIS), nel novembre del 2011, che il negozio sarebbe stato chiuso dopo qualche settimana.
3. 6. Manifestamente infondato e’ il sesto motivo di ricorso con cui la sentenza impugnata viene censurata anche per l’omessa motivazione delle circostanze obiettive in base alle quali l’imputato avrebbe avuto consapevolezza della mancanza di consenso agli atti sessuali.

 

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

Il motivo in esame censura, infatti, una parte della sentenza impugnata (pag. 18) – diversa da quella in cui vengono spiegate le ragioni per le quali il (OMISSIS) e’ stato ritenuto consapevole della mancanza di consenso all’atto sessuale da parte della (OMISSIS) (pag. 8) – in cui la Corte territoriale affronta il diverso tema del “movente sotteso all’agire del (OMISSIS) (….)palesato da quella smania di mostrare le sue capacita’ seduttive e di quella finalita’ erotica, subito smorzate dal carattere deciso della Lecini che lo affrontava in presenza della moglie, cosi’ da indirizzare l’uomo nella successiva scelta, in modo piu’ attento e scrupoloso, indirizzando le sue “attenzioni” per soddisfare il proprio desiderio erotico verso una ragazza “timida”, piu’ fragile e dunque ben piu’ facile da aggredire, limitandone la liberta’ di autodeterminarsi e invadendo pesantemente la sua sfera sessuale”.
Dell’elemento soggettivo del reato, infatti, la sentenza tratta, con motivazione immune da censire, a pag. 8, penultimo capoverso, desumendolo dal “rifiuto, netto e chiaro perche’ manifestato sia con comportamento concludente spostandosi per evitare il contatto – sia con espressioni non suscettibili di interpretazioni equivoca”, quali quelle “cosa stai facendo- Non mi sembra giusto quello che fai facendo… lo voglio andare a casa… pretendo di essere accompagnata a casa… mi fai schifo, sei sposato, hai dei figli, sei ripugnante…”.
3.7. Infondato, infine, e’ anche il settimo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di minore gravita’, di cui all’articolo 609 c.p., comma 3, deducendosi la carenza della motivazione per non avere chiarito il grado di compromissione della liberta’ sessuale della vittima, ne’ l’esistenza e la tipologia di danno, anche di natura psichica, riportato da essa, tanto da giustificare l’esclusione dell’invocata attenuante.
La sentenza impugnata ha motivato l’esclusione dell’invocata attenuante dando atto del movente sotteso all’agire del (OMISSIS), ravvisato nella finalita’ di soddisfare il proprio desiderio erotico, dopo essere stato rifiutato dalla (OMISSIS) – che lo aveva affrontato in presenza della moglie e aveva interrotto il rapporto di lavoro dopo le avances ricevute dal (OMISSIS) – individuando una “vittima timida, piu’ fragile e dunque ben piu’ facile da aggredire, limitandone la liberta’ di autodeterminarsi ed invadendo pesantemente la sua sfera sessuale”, e valorizzando, per escludere che vi sia stata una minima compromissione della liberta’ sessuale della vittima, “la notevole intrusivita’ dell’atto sessuale in esame, con consumazione di un rapporto sessuale completo, perpetrato su una vittima giovane, posta in condizioni di privazione di ogni possibilita’ di difesa esterna perche’ condotta con inganno, dal suo datore di lavoro, persona su cui riponeva massima fiducia, in un luogo a lei non familiare”.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto e’ rispondente al principio costantemente affermato dalla Corte, secondo cui “ai fini della configurabilita’ della circostanza attenuante del fatto di minore gravita’, prevista dall’articolo 609-bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalita’ esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’eta’, in modo da accertare che la liberta’ sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici”. (ex multis Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615; Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516).
Nel caso di specie, oltre alle modalita’ dell’atto sessuale in se’ (rapporto sessuale completo) e’ stata valutato il grado di coartazione della volonta’ della vittima (in relazione alla sua giovane eta’ e alla natura fiduciaria dei rapporti che la legavano all’autore del reato) perpetrata dal (OMISSIS) tramite la sua conduzione, in piena notte, e con l’inganno, in un’abitazione posta a 50 km dalla sua, abusando della fiducia che essa riponeva in lui, attraverso una valutazione coerente con i parametri sopra indicati e quindi, insindacabile in questa sede.
Peraltro ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 609-bis c.p. non e’ richiesta la prova di un danno psichico, cosicche’ per escludere l’attenuante di cui al comma 3 della medesima disposizione, non e’ necessario escludere la rilevante entita’ di tale danno, laddove per riconoscerne l’esistenza puo’ invece rilevare la prova dell’inesistenza e/o della lievita’ del danno psichico.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS) in questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS) in questo giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), oltre accessori come legge.

 

Inammissibile il motivo di ricorso per travisamento della querela

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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