In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 21 maggio 2020, n. 15669.

Massima estrapolata:

In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda. (Fattispecie relativa all’omicidio di due migranti, gettati in mare durante la traversata notturna dalle coste libiche a quelle italiane, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che, nella ricostruzione unitaria del fatto, ha ricondotto le minime divergenze del narrato dei testi alla differente situazione percettiva soggettiva, influenzata dal clima di confusione, concitazione e paura per la propria incolumità e dalle condizioni psico-fisiche di estrema difficoltà in cui versavano).

Sentenza 21 maggio 2020, n. 15669

Data udienza 24 febbraio 2020

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE – OMICIDIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Dr. CORASANITI GIUSEPPE che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catania del 13.2.2019 che, decidendo sul rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione con la pronuncia n. 35794 del 10/5/2016 di annullamento della precedente sentenza della medesima Corte d’Assise d’Appello di Catania del 6.5.2015, in riforma della decisione emessa dalla Corte d’Assise di Siracusa in data 2.7.2014, ha assolto (OMISSIS) da tre dei cinque delitti di concorso in omicidio per i quali era stato condannato in primo grado (e in particolare, da quello commesso in danno di un ghanese di nome (OMISSIS), da quello ai danni di un nigeriano di nome (OMISSIS) o (OMISSIS), nonche’ da quello di un nigeriano che voleva uscire per fare acquisti) ed ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla condanna per i residui due delitti di concorso in omicidio, aggravati dalla crudelta’ e dall’approfittamento di circostanze di minorata difesa di aver agito di notte, commessi ai danni di un nigeriano chiamato (OMISSIS) e di un altro cittadino nigeriano interessatosi al funzionamento della bussola dell’imbarcazione su cui tutti si trovavano; ritenuta la continuazione criminosa, la Corte d’Assise d’Appello ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in ventidue anni e sei mesi di reclusione.
La contestazione iniziale vedeva l’imputato coinvolto con altri complici, per i quali si e’ proceduto separatamente con rito abbreviato, in una gravissima vicenda di scafismo criminale, culminata nell’omicidio di tredici cittadini extracomunitari, tra le decine trasportati dalla Libia alle acque territoriali italiane su un gommone partito nel (OMISSIS) dalle coste libiche, gettati in mare e abbandonati da coloro i quali erano alla guida, nel corso della traversata ed in esito ad episodi diversi (molti testimoni hanno dichiarato che cio’ avveniva spesso per superstizione, perche’ si individuava le povere vittime come “stregoni”), prima che l’imbarcazione fosse intercettata nelle nostre acque territoriali e dello sbarco degli altri, superstiti al viaggio. (OMISSIS), tuttavia, in primo grado, era gia’ stato assolto dagli omicidi diversi dai cinque dei quali si sono poc’anzi indicate le vittime, per non aver commesso il fatto.
2. Avverso la pronuncia propone ricorso l’imputato mediante il difensore avv. (OMISSIS), che deduce un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione carente e manifestamente illogica, nonche’ travisamento della prova.
Il ricorso e’ sostanzialmente improntato a ripercorrere le aporie narrative che, a giudizio della difesa, sono evidenti dalle dichiarazioni tutte che la Corte di merito ha posto alla base della sua motivazione di condanna, sia pur solo per i due omicidi ritenuti provati, sui cinque contestati e oggetto dell’affermazione di responsabilita’ in primo grado.
2.1. Quanto all’omicidio del cittadino nigeriano conosciuto sul gommone di extracomunitari con il nome di ” (OMISSIS)”, la difesa ritiene inattendibili le dichiarazioni del teste (OMISSIS) rese in incidente probatorio del 30.11.2009, con le quali egli ha indicato nell’imputato l’autore del reato insieme a (OMISSIS), riconoscendo entrambi dall’album fotografico composto dagli inquirenti, descrivendo la condotta di averlo gettato in mare dopo avergli sottratto del denaro in suo possesso.
L’inattendibilita’ deriverebbe dal contrasto tra tali affermazioni e le sommarie informazioni del 10.10.2008;nel corso delle quali il testimone aveva dichiarato di non aver mai assistito a nessuno degli omicidi e di non poter fornire altre indicazioni su quanto accaduto nel viaggio date le sue condizioni fisiche precarie (salvo poi indicare gia’ allora che durante la notte di traversata sentiva urla di persone e, al mattino, si rendeva conto che alcuni tra i passeggeri non erano piu’ presenti a bordo).
Si evidenzia ancora l’incompatibilita’ tra le dichiarazioni del testimone (OMISSIS) (cosi’ come di ciascuno dei testi che accusano l’imputato dell’uccisione) e quelle dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali tutti hanno escluso che l’imputato sia stato coinvolto in omicidi e, in particolare, in quello dell’uomo chiamato (OMISSIS).
Si contesta ancora la valenza probatoria delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), il quale ha ricostruito la vicenda ipotizzata come omicidio soltanto nella prima parte del suo accadere, cui ha direttamente assistito, e cioe’ limitatamente all’episodio che ha visto (OMISSIS) essere gettato in mare, ma poi ripreso poiche’ aveva rivelato di possedere del denaro che avrebbe dato ai suoi aguzzini in cambio della salvezza; il testimone dichiara di aver assistito alla scena sino al momento in cui (OMISSIS) era stato ripreso a bordo, ma di non aver visto poi altro. La deduzione che il suo narrato confermi l’omicidio a carico dell’imputato deriva alla Corte d’Assise d’Appello dal fatto che egli ha dichiarato, altresi’, di non aver piu’ visto (OMISSIS) sul gommone il mattino successivo a quanto accaduto, ma cio’, appunto, e’ frutto di una deduzione e non costituisce conferma alle dichiarazioni di coloro i quali accusano il ricorrente.
Ulteriore contestazione di valenza probatoria attiene alla testimonianza di (OMISSIS), sia sotto un profilo generale – poiche’ emerge dalle intercettazioni svolte e dalla sentenza del GIP del Tribunale di Siracusa acquisita in atti che tra gli immigrati coinvolti nella drammatica traversata si era diffusa voce che, accusando gli imputati, avrebbero ottenuto il permesso di rimanere in Italia per un consistente periodo – sia dal punto di vista soggettivo intrinseco, in quanto l’individuazione del ricorrente come autore dell’omicidio di (OMISSIS) sarebbe avvenuta da parte del teste (soggetto che appare privo di scrupoli dalle intercettazioni che lo vedono coinvolto) soltanto in un momento successivo all’iniziale descrizione dei fatti, che non lo vedeva protagonista, e solo su sollecitazione del pubblico ministero.
Infine, si eccepisce travisamento della prova in quanto i giudici d’appello hanno erroneamente motivato sulla valenza delle dichiarazioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenute inidonee a smentire l’individuazione del ricorrente come autore dell’omicidio di (OMISSIS), poiche’ non lo avrebbero espressamente escluso. Cio’ invece non corrisponde al vero, alla luce del narrato di tali testi che indicano espressamente altri complici come concorrenti nell’omicidio e non fanno parola del coinvolgimento del ricorrente.
2.2. La difesa deduce, altresi’, la carenza di valore individualizzante a carico dell’imputato delle dichiarazioni rese ripetutamente nel corso del procedimento dai due coimputati di reato, (OMISSIS) e (OMISSIS); entrambi hanno dichiarato particolari dell’omicidio che appaiono inconciliabili con le altre dichiarazioni utilizzate dalla Corte d’Assise d’Appello in chiave accusatoria ed hanno evitato anche di accusarsi dei fatti (il primo non ha mai ammesso il concorso nell’omicidio in esame), mentre invece sono stati poi condannati definitivamente per l’omicidio di (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.3. La difesa, infine, eccepisce l’inattendibilita’ soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente rese dai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) anche in relazione all’omicidio del ragazzo nigeriano interessatosi al funzionamento della bussola; le dichiarazioni, peraltro, sono incompatibili nella ricostruzione dell’accaduto con quelle rese dai testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ne’ le intercettazioni utilizzate hanno alcun valore individualizzante nel senso di indicare il ricorrente come autore anche di questo secondo omicidio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile poiche’ sostanzialmente propone una rilettura in fatto, non consentita in sede di legittimita’, dell’impianto probatorio e della ricostruzione della drammatica vicenda svolta dalla Corte d’Assise d’Appello.
L’impugnazione si rivela, altresi’, nel complesso manifestamente infondata e a tratti anche genericamente formulata.
2. Va premesso che la Prima Sezione Penale, nel giudizio rescindente, ha evidenziato come la motivazione della decisione annullata non avesse una sufficiente struttura probatoria per tre dei cinque omicidi ascritti all’imputato, in relazione ai quali (OMISSIS) era stato condannato dai giudici di primo grado.
In particolare, la sentenza rescindente ha segnalato l’incoerenza tra la decisione assunta e le dichiarazioni accusatorie di due dei coimputati di reato connesso, per come richiamate nei loro contenuti dalla motivazione impugnata.
(OMISSIS) aveva, infatti, dichiarato di aver assistito personalmente soltanto a due tra essi, e cioe’ all’uccisione di uno dei ragazzi a bordo di cui non conosceva il nomee che indicava per essere quello che non era riuscito a sistemare la bussola necessaria al viaggio dell’imbarcazione,ed a quella di un altro degli sfortunati migranti trasportati, conosciuto con il nome di ” (OMISSIS)”.
La Corte d’Assise d’Appello non aveva chiarito, invece, secondo la Corte di legittimita’, da chi il dichiarante avesse appreso i suoi elementi di conoscenza in relazione agli altri tre omicidi per i quali vi era stata condanna in primo grado.
Anche l’altro dichiarante, (OMISSIS), non aveva precisato se le vittime della condotta di plurimo omicidio ascritta all’imputato fossero effettivamente le cinque persone indicate nell’imputazione.
La sentenza rescindente ha segnalato, inoltre, un travisamento della prova rispetto al contenuto di alcune intercettazioni riportate in sentenza, ritenute decisive nel senso dell’accertamento di responsabilita’, nonostante che in esse il ricorrente venisse solo genericamente indicato tra coloro che uccidevano i passeggeri, senza specificazioni che consentissero di individuare le vittime.
Tanto piu’ andava esplorato il punto motivazionale – si e’ detto da parte della Prima Sezione – la’ dove si fossero considerate le dichiarazioni di due testimoni, pure ascoltati in dibattimento, i quali hanno escluso di aver visto il ricorrente uccidere dei passeggeri.
3. All’esito del giudizio rescissorio, la Corte d’Assise d’Appello di Catania ha confermato la condanna solo per i due omicidi, tra i cinque, ai quali si e’ gia’ fatto riferimento (e cioe’, l’uccisione del ragazzo che non era riuscito a sistemare la bussola necessaria al viaggio, e che lui stesso aveva rotto mentre tentava di muoversi dalla sua posizione sull’imbarcazione stipata all’inverosimile, e l’omicidio del ragazzo nigeriano chiamato (OMISSIS)), assolvendo invece l’imputato, per non aver commesso il fatto, dalle altre tre contestazioni di omicidio.
3.1. Risolvendo le aporie ricostruttive segnalate dalla sentenza rescindente, la Corte di merito ha basato la sua motivazione e, ovviamente, la sua decisione sull’impianto probatorio gia’ acquisito al dibattimento precedentemente all’annullamento con rinvio e, d’altro canto, ha rinnovato l’istruttoria dibattimentale, tenuto conto dei vizi motivazionali che avevano portato la Cassazione ad annullare la prima pronuncia d’appello, ed ha ascoltato due dei coimputati giudicati definitivamente colpevoli nel separato procedimento innestatosi per la definizione con rito abbreviato: (OMISSIS) e (OMISSIS) (le cui dichiarazioni erano state utilizzate nel giudizio di merito benche’ fossero parte del fascicolo relativo soltanto alle posizioni definite con rito abbreviato); entrambi sono stati ascoltati ai sensi dell’articolo 197-bis c.p.p. come testimoni assistiti, essendo stati condannati per alcuni dei diversi omicidi accertati ( (OMISSIS), in particolare, e’ stato condannato per il concorso nell’omicidio del cittadino nigeriano chiamato (OMISSIS) e per quello di un ghanese di nome (OMISSIS); (OMISSIS) e’ stato condannato definitivamente per i due omicidi predetti nonche’ per l’omicidio del ragazzo interessatosi alla bussola).
E’ stata acquisita anche la sentenza definitiva a carico dei coimputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), passata in giudicato in seguito alla sentenza di rigetto dei loro ricorsi emessa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte il 25/9/2013 (la n. 3155 del 2014).
Si e’ poi proceduto a disporre perizia per la trascrizione di cinque ulteriori intercettazioni ambientali utilizzate dalle motivazioni di merito benche’ non acquisite formalmente al fascicolo del dibattimento.
4. Le ragioni di ricorso attinenti al giudizio di attendibilita’ dei testimoni ascoltati sono manifestamente infondate e, in parte, generiche.
Deve essere messo in evidenza come la Corte d’Assise d’Appello di Catania abbia analizzato approfonditamente le dichiarazioni dei testi sentiti in incidente probatorio durante la fase delle indagini preliminari: alcuni dei cittadini extracomunitari presenti nel terribile viaggio e che avevano assistito agli episodi delittuosi hanno riferito di quanto accaduto con sostanziale omogeneita’ del racconto e, ovviamente, con normali e fisiologiche diversita’ narrative e di ricordo, del tutto compatibili con l’affidabilita’ del nucleo centrale comune del narrato, alla luce della drammatica condizione in cui hanno vissuto gli eventi.
I giudici del rinvio hanno, altresi’, esaminato e valorizzato opportunamente le dichiarazioni dei coimputati ed hanno analizzato anche i contenuti delle intercettazioni disposte in carcere a carico dei soggetti che, subito dopo lo sbarco dei migranti, erano apparsi essere gli autori delle condotte di violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina: i loro passaggi principali vengono specificamente evocati, facendo attenzione alla parte di registrazione da cui si evince con nettezza che piu’ voci hanno concordemente indicato l’imputato, chiamandolo con il suo soprannome, pacificamente emerso in dibattimento, di “(OMISSIS)”.
4.1. Il Collegio rileva che la Corte d’Assise d’Appello ha risposto alle indicazioni di rinvio della sentenza rescindente; ha circoscritto l’area della prova a due soli omicidi, ha analizzato le lamentate discrasie e le ha logicamente superate riconducendole, in parte, a fisiologiche minime divergenze tra i singoli elementi dell’ampia piattaforma probatoria dichiarativa, in parte alla peculiare e drammatica situazione in cui gli eventi sono accaduti, certamente idonea a determinare nei testimoni un ricordo non preciso, ovvero filtrato da proprie comprensioni parziali delle dinamiche criminali che si stavano realizzando sul gommone stipato di esseri umani disperati e in cerca di salvezza, che e’ poi approdato in Italia.
In tale contesto di tragica emergenza umana, la percezione dissonante di particolari e moventi degli omicidi da parte di chi ha raccontato di avervi assistito, in una condizione, a sua volta, di evidente paura per la propria sorte, e’ del tutto plausibile.
Come ha sottolineato la sentenza impugnata, le minime differenze di narrato emerse dai racconti dei protagonisti sopravvissuti sono perfettamente comprensibili e spiegabili per il clima di confusione, concitazione e vero e proprio terrore di cio’ che poteva accadere in quei giorni terribili di traversata, sia per il rischio in se’ dell’impresa, sia per la condotta vessatoria, persecutoria e crudele degli uomini che avevano assunto il comando dell’imbarcazione e si “liberavano” di chi non piacesse loro per una qualsiasi ragione/gettandolo in mare. Anzi, e’ emerso dalle indicazioni di molti testi che venivano utilizzate anche superstizioni e credenze per additare i malcapitati come “posseduti dagli spiriti” e disfarsene in mare.
E’ evidente che una simile situazione di fatto – come ha condivisibilmente evidenziato il giudice del rinvio – determina condizionamenti della soglia di percezione soggettiva degli eventi e della capacita’ di memorizzazione da parte di coloro che vi hanno assistito in condizioni psico-fisiche di estrema difficolta’ e con reazioni verosimilmente differenziate secondo il maggiore o minore livello di resistenza allo stress.
Si e’ trattato innegabilmente, per quanto risulta non solo dal racconto dei protagonisti, ma dalle condizioni dei migranti constatate dalle autorita’ italiane allo sbarco e dalle circostanze oggettive complessive, di un viaggio durissimo e penoso che ha verosimilmente prodotto sui migranti-testimoni uno stress emotivo di eccezionale rilevanza.
La Corte d’Assise d’Appello ha sottolineato tali dati ed ha tenuto conto in modo logicamente ineccepibile del fatto che gli omicidi sono avvenuti di notte in mare, su di uno scafo non certo attrezzato per garantire condizioni di visibilita’ a bordo e stipato di persone; ciascuno dei testimoni, inoltre, occupava sull’imbarcazione una posizione che la Corte di merito ha definito correttamente “statica” e diversa rispetto a quella degli altri; ognuno era obbligato a rimanere tendenzialmente immobile, sia per il sovraffollamento sia per non incorrere in reazioni da parte degli “scafisti”, i quali, invece, erano in una situazione “dinamica”.
Tali elementi, seguendo la motivazione dei giudici di merito, hanno condizionato l’osservazione dei testimoni secondo il punto di vista di ciascuno e cio’ spiega ampiamente le divergenze, peraltro minime, di ricostruzione narrativa dei due omicidi sui quali si e’ concentrata l’attenzione della sentenza impugnata dopo l’esclusione della gravita’ indiziaria per gli altri episodi ascritti al ricorrente; tali divergenze, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente si e’ evidenziato che costituiscono, piuttosto che deficit, indicatori positivi di attendibilita’ e genuinita’ delle loro dichiarazioni.
La giurisprudenza di legittimita’ tradizionalmente stabilisce, peraltro, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilita’ del dichiarante e’ questione di fatto, non censurabile in sede di legittimita’, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilita’ (ex multis, Sez. 6, n. 10153 del 11/2/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Rv. 262575).
Piu’ in generale, deve ribadirsi che non e’ sindacabile in sede di legittimita’, salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilita’ delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D’Ippedico, Rv. 271623).
Piu’ specificamente poi, questa Corte ha gia’ affermato che la pluralita’ di testimonianze deve essere valutata alla luce delle circostanze di accadimento dei fatti e delle condizioni concrete nelle quali ciascun testimone ha acquisito cognizione degli accadimenti rilevanti ai fini dell’accertamento del reato, tenendo conto di possibili, parziali divergenze inidonee a scalfire la complessiva attendibilita’ dei narrati e la ricostruzione dei fatti (vedi in tema Sez. 1, n. 34473 del 27/5/2015, Bottigliero, Rv. 264276).
Il Collegio, pertanto, intende ribadire e precisare nella speciale fattispecie in esame, come, in tema di valutazione di una pluralita’ di prove testimoniali che ricompongano un quadro ricostruttivo unitario, la valenza probatoria di ciascuna delle dichiarazioni non e’ compromessa dal fatto che una o piu’ circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per le condizioni di tempo e modo dell’azione delittuosa e la differente situazione percettiva soggettiva, influenzata da un clima di confusione, concitazione e paura dei testi per la propria incolumita’ e da condizioni psico-fisiche di estrema difficolta’.
4.2. La Corte di merito ha ricostruito, dunque, perfettamente i tragici eventi oggetto del processo, alla luce dei principi di diritto enunciati, confrontando i racconti dei testimoni sulla base di tali criteri interpretativi e, per valutare le dichiarazioni rese dai testimoni assistiti pure ascoltati in rinnovazione istruttoria e coinvolti in diverso processo in cui hanno riportato condanna gia’ definitiva per alcuni omicidi nel medesimo contesto, si sono parametrati a tesi giurisprudenziali consolidate relative alla valutazione di attendibilita’ delle dichiarazione di imputati di reato connesso, alla valutazione frazionata della prova dichiarativa ed al criterio valutativo di cd. “convergenza del molteplice” (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 25266 del 3/4/2017, Polimeni, Rv. 270153 in tema di chiamata di correo e Sez. 1, n. 31695 del 23/6/2010, Calabresi, Rv. 248013).
I giudici si sono soffermati sui particolari minimi divergenti del narrato sulla ricostruzione dei due omicidi (cfr. pagg. 25 e ss. per l’omicidio del ragazzo conosciuto come ” (OMISSIS)” e pagg. 30 e ss. per l’omicidio del ragazzo che aveva maneggiato la8
bussola) ed hanno concluso, da un lato, come vi sia certezza, anche tramite riconoscimento fotografico, dell’individuazione del ricorrente per essere l’individuo soprannominato “(OMISSIS)”, incaricato dagli organizzatori libici della traversata di tenere il telefono satellitare per comunicare con loro e chiamare i soccorsi una volta giunti in prossimita’ delle coste italiane: il ricorrente, dunque, secondo quanto accertato, rientrava senza dubbio stabilmente nel gruppo di comando degli scafisti ai quali sono stati attribuiti i due omicidi in esame ed altri in separato procedimento e cio’ gia’ e’ indice indiziario della sua collaborazione in tali delitti.
D’altro canto, e’ stato anche adeguatamente esplorato come egli abbia avuto un ruolo concorsuale certo in entrambi gli omicidi per i quali e’ stato poi condannato.
Nel primo, quello del ragazzo chiamato (OMISSIS), si e’ accertata pacificamente la dinamica: il malcapitato, non primo ne’ ultimo purtroppo, era stato buttato in acqua dall’imputato e da altri due complici perche’, sfinito, aveva provato a stendersi occupando piu’ posti di quelli “consentiti”, anche a causa della sua stazza fisica; era stato ripreso dal mare solo perche’, implorando, aveva promesso di dare del danaro in suo possesso, danaro che, una volta ottenuto dagli scafisti, non era servito a salvargli la vita, poiche’ era stato di nuovo e definitivamente gettato ed abbandonato in mare nel corso della notte.
In proposito, correttamente si e’ evidenziato come non sia rilevante che la seconda parte della condotta non sia stata da tutti e tre i testi principali ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) riferita allo stesso modo quanto alla partecipazione del ricorrente, essendo sufficiente la testimonianza di due di essi e la coerenza di quella del terzo, il quale semplicemente ha dichiarato di non aver visto la seconda fase, senza smentire gli altri due.
Quanto all’inattendibilita’ denunciata in particolare per (OMISSIS), in ragione delle divergenti dichiarazioni rese in incidente probatorio rispetto a quelle inizialmente di contenuto negativo della responsabilita’ del ricorrente, il ricorso non ne indica la decisivita’, visto che, sul punto del secondo abbandono in mare di (OMISSIS), emergono anche le dichiarazioni dell’altro teste (OMISSIS) ed, inoltre, i giudici del rinvio hanno ben spiegato come la situazione di emergenza psicofisica in cui sono stati immersi i migranti nel lungo viaggio abbia influito sulle loro dichiarazioni e ricordi; la motivazione tiene perfettamente dal punto di vista logico, oltre ad essere corrispondente agli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte di legittimita’ gia’ enunciati.
Peraltro, il ricorrente solo apoditticamente si confronta con la constatazione del provvedimento impugnato circa la coerenza reciproca del nucleo essenziale del narrato dei tre testimoni: le differenze sono solo marginali e, pertanto, irrilevanti, sia nella valutazione di attendibilita’ e credibilita’ soggettiva, sia nella valenza del portato probatorio delle dichiarazioni.
Anche sul secondo omicidio il giudice del rinvio ha ben motivato, tenuto conto delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) e del teste assistito (OMISSIS) (condannato come concorrente in due degli omicidi emersi nel corso delle indagini, tra i quali quello di ” (OMISSIS)”).
Emerge dalla puntuale ed approfondita analisi dei narrati dei due testi predetti e di eventuali snodi critici provenienti da altre prove dichiarative come, anche nel caso di questo omicidio, il movente sia stato futile ed occasionale, generato da un danneggiamento della bussola, che aveva in qualche modo coinvolto la vittima, poi “punita” con la morte per questo episodio e per non averla saputa riparare (secondo altri testimoni, peraltro, la persona sarebbe stata gettata in mare insieme ad altri due sfortunati poiche’ ritenuti anche “posseduti dagli spiriti”).
La ricostruzione del nucleo essenziale e rilevante del delitto e’ univoca da parte dei due testi principali gia’ citati: entrambi indicano il ricorrente come uno degli autori materiali della condotta; le diversita’ dei narrati complessivi sul movente e su particolari minimali della dinamica dei fatti non inficiano il cuore dell’accertamento della sua responsabilita’. 4.3. E’ indubbio, altresi’, che assume una forte valenza di riscontro alla correttezza delle conclusioni e della logica motivazionale utilizzata dal provvedimento impugnato la perfetta coerenza di quest’ultimo con le decisioni definitivamente assunte nel diverso procedimento i cui esiti sono passati in giudicato mediante la sentenza della Cassazione a carico di Waychay (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (n. 3155 del 2014 cit.) e hanno accertato la responsabilita’ dei due testimoni assistiti (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno direttamente coinvolto il ricorrente nel presente processo, una volta sentiti ex articolo 197-bis c.p.p., in entrambi gli omicidi per i quali e’ stato poi condannato, indicandolo anche come persona a capo del gruppo di scafisti.
Sono prive di pregio, al riguardo, le osservazioni difensive volte a contestare aporie e divergenze rilevanti tra le dichiarazioni di tali due testimoni assistiti e quelle di altri testi (in particolare, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) Skuki (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Etighe (OMISSIS)Izuke (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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