In tema di tutela del demanio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 15981.

Massima estrapolata:

In tema di tutela del demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui all’art. 1161 cod. nav. è configurabile indipendentemente dalla emanazione, da parte dell’autorità competente, dell’ingiunzione di rimessione in pristino di cui all’art. 54 cod. nav. che costituisce mero “post factum” la cui violazione integra il diverso reato previsto dall’art. 1164 cod. nav.

Sentenza 27 maggio 2020, n. 15981

Data udienza 30 aprile 2020

Tag – parola chiave: Demanio – Demanio marittimo – Occupazione abusiva – Assenza di titoli abilitativi – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Richiesta di variazione della concessione – Mancanza di provvedimento autorizzativo – Art. 24 re.es. cod. nav – Art. 1164 cod. nav. – Integrazione del reato – Necessaria preventiva emanazione dell’ordinanza di sgombero da parte della autorità competente – Esclusione – Mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio: integrazione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/09/2019 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FILIPPI PAOLA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 settembre 2019, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 5 agosto 2019 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito di un procedimento penale che vede, come indagato, (OMISSIS) per i reati di cui agli articolo 54, 1161 c.n., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, lettera a), articolo 181 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 perche’, quale socio del “(OMISSIS)”, in difformita’ dalle prescrizioni della concessione demaniale marittima, nonche’ in difformita’ ed in assenza dei rispettivi titoli abilitativi, realizzava, in area demaniale marittima, zona sottoposta anche a vincolo paesaggistico, varie strutture meglio specificate nel relativo verbale di sequestro.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni relative al rilascio della concessione demaniale marittima, che indica nel dettaglio, individuando anche il soggetto competente all’emissione ed all’autorizzazione delle variazioni, analizzando anche i contenuti di quella ottenuta dal Comune di Villa San Giovanni (individuata con il numero (OMISSIS)).
Rileva, dunque, che la concessione demaniale sarebbe stata rilasciata dall’amministrazione comunale, autorita’ delegata dalla Legge Regionale n. 17 del 2005, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, come recepito dall’articolo 10 del Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.I.R.) della Calabria, avendo una durata inferiore a sei anni e riguardando strutture facilmente amovibili, tanto da dover essere rimosse ogni anno, potendo insistere appoggiate al suolo soltanto 6 mesi su 12, nonche’ che tale concessione poteva essere rinnovata senza formalita’ istruttorie.
Fatte tali premesse, osserva come il Tribunale del riesame sarebbe incorso in errore nel ritenere che la concessione fosse stata rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il quale ha come titolo concessioni di durata superiore al quadriennio (da leggersi, tuttavia, come durata superiore ai 6 anni ai sensi della L. n. 88 del 2001) e riguarderebbe impianti di difficile rimozione e, quindi, da utilizzare in maniera permanente, diversamente da quelli oggetto del sequestro.
Aggiunge che il titolo abilitativo ottenuto non necessiterebbe di alcuna novazione in caso di variazione dell’assetto funzionale delle attrezzature di facile rimozione, dal momento che queste vengono collocate nell’area concessa e per il solo periodo stagionale autorizzato. Ne conseguirebbe, pertanto, che sarebbe del tutto legittimo che presso lo Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP) si sia proceduto mediante ottenimento di licenza di concessione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento con documento unico autorizzativo, rilasciato dal sindaco assentendo le comunicate innovazioni senza variazione volumetrica.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, lettera a) e articolo 181 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 osservando che, da quanto emerso dagli elaborati predisposti dalla ausiliario di polizia giudiziaria nella relazione datata 29 luglio 2019, le caratteristiche delle opere realizzate non consentirebbero di ricomprenderle tra quelle che necessitano di permesso di costruire ovvero di altre autorizzazioni per la sussistenza del vincolo paesaggistico e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata occupazione abusiva di area demaniale.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli articolo 54 e 1161 codice navale in quanto, prevedendo l’articolo 54, in caso di occupazione abusiva o di esecuzione di innovazioni non autorizzate, che il capo del compartimento (ora il sindaco) ingiunga al contravventore di rimettere le cose in pristino entro un termine stabilito, provvedendo d’ufficio a spese dell’interessato in caso di mancata esecuzione dell’ordine, tale procedura avrebbe dovuto precedere la contestazione del reato ed il sequestro preventivo, sicche’ il sequestro sarebbe stato adottato in violazione della legge.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
5. La difesa ha successivamente inviato memorie difensiva datate 28 e 29 aprile 2020 ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Occorre premettere che la vicenda in esame e’ oggetto di due distinti ricorsi (il presente e quello recante il n. 5502/2020 R.G.) di identico contenuto avverso due distinte ordinanze sempre di contenuto identico.
Nel presente, come nell’altro ricorso, il difensore ha richiesto la trattazione ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 3, lettera b) e succ. mod. e dei decreti del Primo Presidente di questa Corte n. 47/2020 e 55/2020.
Fissata l’odierna udienza con decreto n. 68/2020 del Presidente titolare della Sezione, la difesa ha richiesto un rinvio evidenziando difficolta’ di spostamento, istanza che il Collegio ha ritenuto tuttavia implicitamente revocata mediante l’invio di successive memorie nelle quali la difesa insiste per l’accoglimento del ricorso.
3. Fatte tali premesse, occorre osservare, con riferimento al primo motivo di ricorso, come questa Corte abbia gia’ avuto modo di osservare che l’accertamento della correttezza dei procedimenti amministrativi per il rilascio di titoli abilitativi edilizi e’ sostanzialmente riservata al giudice di merito, poiche’ presuppone necessariamente la verifica di atti della pubblica amministrazione, mentre il controllo in sede di legittimita’ concerne la correttezza giuridica dell’accertamento di merito sul punto. Deve peraltro tenersi conto della natura sommaria del giudizio cautelare, la quale impedisce una esaustiva verifica della regolarita’ dei procedimenti amministrativi, in quanto l’accertamento dell’esistenza del fumus dei reati e’ fondato sulle prospettazioni della pubblica accusa, che non appaiano errate sul piano giuridico ovvero non siano contraddette in modo inconfutabile dalla difesa (cosi’ Sez. 3, n. 20571 del 28/4/2010, Alberti, Rv. 247189).
Tale condivisibile principio, peraltro, sebbene affermato con riferimento alla disciplina edilizia, puo’ ben trovare applicazione anche per cio’ che riguarda altre situazioni nelle quali si rende necessaria la disamina dell’iter amministrativo seguito per il rilascio di altri titoli abilitativi, quali quelli considerati, oltre al permesso di costruire, nel presente procedimento (autorizzazione paesaggistica e concessione demaniale).
4. Cio’ rilevato, va osservato che il Tribunale ha espressamente dato conto, in punto di fatto, di quanto risultante dalla comunicazione della notizia del reato, rilevando come, dagli accertamenti espletati, fosse emerso che, sotto il profilo dell’occupazione demaniale, l’area interessata dalla presenza dello stabilimento balneare era conforme, per difetto, a quella autorizzata, mentre invece le opere presenti non corrispondevano, per ubicazione, a quelle indicate nella planimetria allegata alla concessione demaniale marittima n. (OMISSIS).
Il Tribunale, richiamate quindi le disposizioni applicate e, segnatamente, l’articolo 24 reg. es. c.n., ha osservato, sempre in punto di fatto, che nonostante fosse stata inoltrata, da parte del ricorrente, la pratica SUAP con codice univoco 1163, contenente una richiesta di variazione della concessione n. (OMISSIS) per la ricollocazione delle strutture all’interno dell’area segnata, non risultava, dagli atti, alcun provvedimento di autorizzazione suppletiva da parte dell’autorita’ competente e che, sebbene in una memoria della difesa fosse stato fatto riferimento ad una non meglio definita documentazione in cui tale ricollocazione verrebbe qualificata come “variazione senza attivita’ edilizia, non soggetta ad alcuna variazione del canone concessorio e quindi non necessitante di alcuna nuova concessione demaniale marittima”, tale attestazione, ovvero altri provvedimenti concessori suppletivi o integrativi della predetta concessione demaniale marittima del (OMISSIS), non sarebbero rinvenibili in atti, ritenendo conseguentemente dimostrata la sussistenza del fumus del reato di cui agli articolo 54 e 1161 c.n.
A fronte di cio’, il ricorrente, come specificato in premessa, ritiene che il Tribunale abbia errato nell’individuare le disposizioni del codice della navigazione applicabili nel caso di specie.
5. Osserva a tale proposito il Collegio che, indipendentemente dai diversi richiami a plurime disposizioni di legge nazionali e locali effettuata dal ricorrente peraltro non sempre in maniera pertinente, atteso che, laddove afferma, ad esempio, che l’articolo 8 del regolamento e’ stato modificato dal Decreto Legge n. 400 del 1993, articolo 1 (in realta’ articolo 01) a sua volta modificato dalla L. n. 88 del 2001, articolo 10 in relazione alla durata delle concessioni demaniali, non tiene conto del fatto che la L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha abrogato il comma 2 del menzionato articolo 01 – cio’ che rileva e’ il dato fattuale, specificamente indicato dai giudici del riesame, dell’assenza in atti di qualsivoglia documento o altro elemento atto a dimostrare che la procedura attivata presso lo sportello unico fosse stata portata a conclusione.
Si tratta, dunque, di un dato determinante al di la’ dell’esatta individuazione delle norme applicabili nella fattispecie, atteso che, in ogni caso, non risulta comunque che le modifiche apportate fossero assistite da un valido titolo abilitante.
6. Per cio’ che concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso risulta articolato in fatto, poiche’ il ricorrente si sofferma sulla corrispondenza tra le opere realizzate ed accertate in sede di controllo con quelle, indicate nel Decreto Legislativo n. 222 del 2016, articolo 1, comma 2 che possono essere eseguite in regime di attivita’ edilizia libera, verifica che non puo’ che essere effettuata nel giudizio di merito.
Il ricorrente richiama, inoltre, un non meglio specificato “documento unico autorizzativo rilasciato dal sindaco secondo la normativa vigente ad assentire le comunicate innovazioni senza variazione volumetrica” che sembra corrispondere al medesimo documento che il Tribunale ha indicato come non presente in atti.
Va peraltro considerato che i giudici del riesame hanno correttamente dato conto della sussistenza del vincolo paesaggistico e dell’assenza di un valido titolo autorizzativo ai fini paesaggistici, escludendo anche, ancora una volta in punto di fatto, che le opere realizzate fossero riconducibili a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, articolo 4 alla voce 26, All. B, in quanto non risultava in atti la presenza di provvedimenti da cui dedurre che, come previsto dalla disposizione richiamata, nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico fossero contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.
Anche con riferimento all’articolo 44 Testo Unico edilizia il Tribunale ha evidenziato, sempre con argomenti in fatto non sindacabili in questa sede di legittimita’, che dalla descrizione delle opere presente in atti, gli interventi realizzati non consisterebbero nella mera ricollocazione di strutture preesistenti, come sostenuto dalla difesa, ma si sarebbero concretati nell’introduzione di nuove opere che, anche se di natura stagionale, per la loro tipologia non assumevano il carattere della precarieta’, in quanto destinate a soddisfare esigenze permanenti nel tempo e, dunque, non contingenti.
7. Quanto al terzo motivo di ricorso, si rileva che il ricorrente sembra sostenere che ogni valutazione in sede penale di condotte riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 1161 codice navale debba essere preceduta, secondo quanto disposto dall’articolo 54 del medesimo codice, dall’ingiunzione al contravventore di riduzione in pristino entro un termine stabilito, ovvero dal diretto ripristino a spese dell’interessato in caso di mancata esecuzione dell’ordine.
Si tratta, come e’ evidente, di un’affermazione del tutto errata, in quanto una simile sequenza non e’ affatto imposta dalla legge, perche’, come gia’ si e’ avuto modo di precisare, il reato di cui all’articolo 1161 codice navale si concretizza indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa dalla autorita’ competente l’ordinanza di sgombero di cui all’articolo 54 c.n., la quale, quindi, e’ solo un eventuale post factum, la cui violazione integra, peraltro, l’ulteriore reato previsto dall’articolo 1164 cit. codice (cosi’ Sez. 3, n. 21809 del 18/4/2007, Scognamillo, Rv. 236681. Conf. Sez. 3, n. 6250 del 15/5/1996, Guercia, Rv. 205290).
Si tratta di un principio pienamente condivisibile dal quale il Collegio non intende discostarsi e che qui ribadisce.
8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilita’ consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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