In tema di termini di durata massima della custodia cautelare

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 23 aprile 2020, n. 12809.

Massima estrapolata:

In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, è legittima la motivazione “per relationem” dell’ordinanza di sospensione che richiami il provvedimento del capo dell’ufficio di proroga straordinaria del termine di deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., perché tale norma è sistematicamente correlata all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sicchè il rinvio operato a detta disposizione dall’art. 304, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ed in pendenza del tempo necessario alla redazione della sentenza, comprende anche il periodo eventualmente prorogato con provvedimento presidenziale, il quale integra a pieno titolo l’originario termine assegnato al giudice per la stesura della motivazione.

Sentenza 23 aprile 2020, n. 12809

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Termine di durata massima della custodia cautelare – Sospensione – Durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza – Estensione al periodo di proroga concesso ai sensi dell’art. 154 disp. att. cpp – Necessità che il giudice procedente emetta un’ulteriore ordinanza di sospensione – Sussistenza – Nuovo esame delle condizioni di legittimità della misura – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. MESSINI D. Piero – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna M. – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. MONACO Marco M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 10/9/2019;
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. DE SANTIS Anna Maria;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. PEDICINI Ettore, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale, rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri in data 17/6/2019 con la quale veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti del (OMISSIS), imputato del reato di cui all’articolo 416 bis c.p., per un ulteriore periodo di giorni 90 dalla scadenza del termine originario di deposito della motivazione della sentenza a suo carico, provvedimento che il collegio cautelare riteneva legittimo, disattendendo le censure difensive, in considerazione della complessita’ del dibattimento, dell’elevato numero di imputati, della gravita’ dell’imputazione,della necessita’ di esame di una notevole mole di atti e prove e della molteplicita’ delle questioni processuali e sostanziali proprie dei processi di criminalita’ organizzata.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato,il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’articolo 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, articolo 304 c.p.p., comma 1, lettera c), articolo 544, comma 3, articolo 274 c.p.p. e la mera apparenza della motivazione.
La difesa osserva che mentre il provvedimento presidenziale di proroga del termine per la stesura della motivazione ha natura di atto interno non partecipato, l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, di cui la proroga costituisce presupposto, deve essere sostenuta da espressa ed autonoma motivazione. Nella specie, il Tribunale del riesame, a fronte della censura circa l’uso contra legem del potere discrezionale di sospensione dei termini da parte del primo giudice, che si era limitato a richiamare il decreto di proroga del Presidente del Tribunale di Locri, ha ritenuto legittimo il rinvio per relationem al provvedimento presidenziale, senza tuttavia rispondere alla censura di assenza di autonoma motivazione dell’ordinanza di sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non merita accoglimento in quanto manifestamente infondato. La difesa lamenta che il Tribunale del Riesame, a fronte della censura proposta che denunziava l’illegittimita’ dell’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare in quanto si era limitata a richiamare il provvedimento di proroga dei termini per il deposito della motivazione, reso ex articolo 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, dal Presidente del Tribunale, ha ritenuto adeguatamente esplicitate le ragioni giustificative del provvedimento, rigettando l’appello proposto.
Questa Corte ha chiarito che, qualora con provvedimento del capo dell’ufficio adottato ai sensi dell’articolo 154 disp. att. c.p.p., sia disposta la proroga straordinaria del termine di deposito della motivazione della sentenza, la sospensione dei termini di custodia deve essere recepita dal giudice che procede con apposita ordinanza, suscettibile di gravame; nondimeno, alla luce della formulazione letterale dell’articolo 304 c.p.p., comma 1, lettera c), detto giudice non deve piu’ valutare le condizioni di legittimita’ della misura, ma solo la concreta necessita’ della sospensione, al fine di evitare scadenze intempestive (Sez. 2, n. 26241 del 23/02/2017, Morabito, Rv. 269958). La richiamata pronunzia ha condivisibilmente evidenziato come il provvedimento di proroga emesso dal responsabile dell’ufficio e non dal collegio giudicante abbia natura giurisdizionale, in ragione dei suoi immediati riflessi nel processo, desumibili dall’incidenza che assume sul decorso dei termini per proporre impugnazione, sebbene la sua efficacia sul prolungamento del termine di custodia cautelare, sia pure automatica, in ragione della previsione – priva di contenuto valutativo – di cui all’articolo 304 c.p.p., comma 1, lettera c), postuli indefettibilmente l’emissione di una successiva ordinanza suscettibile di gravame.
Tale provvedimento non richiede, tuttavia, alcun riesame dell’esistenza dei presupposti delle misure, ne’ della loro attualita’ in quanto la discrezionalita’ del giudice si esprime esclusivamente nella valutazione delle condizioni per attivare la sospensione, ovvero nello scrutinio dell’esistenza dei presupposti per sospendere i termini di custodia anche in relazione alla necessita’ di evitare scadenze intempestive.
Deve, infatti, rilevarsi che l’articolo 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, e’ norma sistematicamente correlata all’articolo 544, comma 3, codice di rito, di cui costituisce necessario corollario, con la conseguenza che il rinvio operato a detta disposizione dall’articolo 304 c.p.p., comma 1, lettera c), ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ed in pendenza del tempo necessario alla redazione della sentenza, comprende anche il periodo eventualmente prorogato giusta provvedimento presidenziale, il quale integra a pieno titolo l’originario termine assegnato al giudice per la stesura della motivazione.
Pertanto, poiche’ la sospensione dei termini di custodia cautelare si pone in diretta relazione funzionale con la fissazione di un termine per il deposito della motivazione ai sensi dell’articolo 544 c.p.p., comma 3, l’obbligo di motivazione del provvedimento che la dispone e’ correttamente evaso con riferimento all’avvenuta proroga del termine ex articolo 154 disp. att., comma 4 bis e ai presupposti legittimanti detto provvedimento (Sez. 6, n. 22811 del 25/05/2011, Giuliano e altri, Rv. 250107; n. 15162 del 19/03/2014,Capone, Rv. 258635; nel senso della sufficienza del mero richiamo al disposto dell’articolo 304 c.p.p., comma 1, lettera c) e dell’articolo 544 c.p.p., comma 3, norme che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell’ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, Sez. 2, n. 4823 del 23/10/2012, dep. 2013, Di Rocco, Rv. 254232; Sez. 4, n. 15145 del 04/04/2006, Ventrici, Rv. 233966;Sez. 3, n. 36396 del 15/07/2003 Ait Abdelmalk Hassan Rv. 226386).
Trattasi, infatti, di una sequenza procedimentale in cui il provvedimento presupposto ben puo’ essere recepito da quello derivato, tanto piu’ quando, come nella specie, entrambi gli atti siano stati oggetto di rituale notifica alle parti. Pertanto, la natura necessitata della sospensione in presenza delle condizioni di legge da’ conto dell’infondatezza del gravame in quanto legittimamente il Tribunale ha richiamato il provvedimento di proroga che conteneva inequivoco riferimento alle situazioni legittimanti la dilazione del deposito, evocando, in particolare, la complessita’ della stesura della motivazione alla luce delle questioni fattuali e giuridiche oggetto della decisione.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 quater disp. att. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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