In tema di tentativo il concorrente nel reato plurisoggettivo

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 22 maggio 2019, n. 22503.

La massima estrapolata:

In tema di tentativo il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un “quid pluris” consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte.

Sentenza 22 maggio 2019, n. 22503

Data udienza 24 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. MONACO Marco Mari – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/05/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONACO MARCO MARIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SECCIA DOMENICO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d’APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza del 29/5/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA il 13/11/2014 nei confronti di (OMISSIS), dichiarava assorbito il reato di cui all’articolo 610 c.p. in quello previsto dall’articolo 628 c.p. e, rideterminata la pena, confermava nel resto la condanna in relazione ai reati di cui all’articolo 628 c.p..
1. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 56 c.p., comma 3, articolo 110 c.p. e articolo 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1 e 3 bis. La difesa evidenzia che la Corte territoriale, omettendo di considerare che il comportamento tenuto dal (OMISSIS) durante la rapina e facendo riferimento in modo improprio alla circostanza che lo stesso non aveva ricevuto quota del provento della stessa, avrebbe utilizzato un argomento illogico e contraddittorio per escludere che il ricorrente abbia desistito dall’azione criminale.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 114 c.p.. Il ricorrente rileva che la motivazione in merito al ruolo in concreto svolto dal (OMISSIS), ritenuto addirittura come indispensabile, sarebbe illogica.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 15, 610, 132 e 133 c.p.. La corte territoriale, che pure ha accolto il motivo di appello circa l’assorbimento del reato di violenza privata nel reato di cui all’articolo 628 c.p., riducendo la pena di soli due mesi e non dei tre originariamente irrogati, violerebbe il divieto di reformatio in peius.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 81, 132, 133 e 110 e 628 c.p. ed in relazione all’articolo 597 c.p.. Sotto altro profilo la Corte territoriale avrebbe errato nella quantificazione della pena base, operata discostandosi, pure con le generiche riconosciute con criterio di prevalenza, dal minimo edittale previsto dall’articolo 628 c.p., comma 1. Anche l’aumento di un anno per la continuazione sarebbe eccessivo e, infine, non si sarebbe tenuto nella dovuta considerazione la particolare situazione soggettiva dell’imputato, appena diciottenne e psicologicamente succube del coimputato (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ complessivamente infondato.
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Diversamente da quanto indicato nel ricorso, la motivazione della sentenza, che si salda ed integra con la sentenza di primo grado, e’ coerente e fornisce adeguata e congrua risposte alle critiche contenute nell’atto di appello.
In tema di tentativo il concorrente nel reato plurisoggettivo, d’altro canto, per beneficiare della desistenza volontaria, non puo’ limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa occorrendo, invece, un “quid pluris”, consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte. (Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo e altri, Rv. 259250).
In tale corretta prospettiva nel caso di specie, come evidenziato, non risultano in atti elementi valutabili al fine di ritenere che il (OMISSIS) abbia desistito dall’azione criminale.
Lo stesso, infatti, nell’ampia ed articolata confessione resa, valorizzata in entrambe le sentenze di merito, ha dichiarato di essere stato messo a conoscenza del programma di rapinare la gioielleria, di avere accompagnato gli autori materiali, di averli aspettati per circa un’ora e di avere aiutato, “conformemente alle direttive dell’ (OMISSIS)”, lo (OMISSIS) ad allontanarsi dal luogo del delitto (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Condotta complessiva questa che non consente di ritenere che il ricorrente abbia desistito quanto, piuttosto, che lo stesso abbia partecipato a tutte le fasi dell’azione criminale senza mai compiere alcuna azione idonea ad elidere il contributo morale e materiale fornito alla commissione del reato.
2. Il secondo motivo, formulato peraltro in termini generici, e’ manifestamente infondato.
Anche in relazione all’invocata applicazione dell’articolo 114 c.p., infatti, la motivazione della sentenza impugnata, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimita’, appare adeguata e coerente agli elementi emersi.
La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel ritenere che l’articolo 114 c.p.si applichi laddove l’apporto del correo risulti obbiettivamente cosi’ lieve da apparire, nell’ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).
In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’articolo 114 c.p., non e’ sufficiente una minore efficacia causale dell’attivita’ prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, e’ necessario che il contributo sia di efficacia causale cosi’ lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091).
In tale corretto contesto, il giudice d’appello, anche richiamando la motivazione di primo grado sul punto, ha evidenziato i motivi per i quali il ruolo del (OMISSIS) (che ha, come detto, partecipato a tutte le fasi della rapina, cfr. pag. 6) non puo’ essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva dovesse essere disattesa.
3. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
La riduzione operata a seguito dell’assorbimento e’ corretta.
Il primo giudice, infatti, aveva quantificato in mesi tre la pena per il reato di cui all’articolo 610 c.p., che aveva aggiunto prima di procedere alla riduzione di un terzo per il rito.
Il giudice di appello, diversamente ma con identico risultato, ha detratto due mesi (cioe’ tre mesi meno un terzo) alla pena a cui aveva gia’ applicato la riduzione di un terzo.
4. Il quarto motivo di appello e’ infondato.
La valutazione operata dai giudici di merito in relazione alla quantificazione della pena non e’ censurabile in questa sede.
Nella sentenza impugnata – pure tenuto conto dell’attento giudizio operato dal giudice di primo grado con riferimento alla personalita’ dell’imputato, alla giovane eta’, alla condotta processuale – sono evidenziate le ragioni per le quali il giudice di merito non ha ritenuto che fosse possibile partire dal minimo edittale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
In assenza di palesi illogicita’, infatti, i riferimenti alla particolare gravita’ del fatto ed al contesto nel quale questo si e’ sviluppato, appaiono adeguati e congrui ed impongono,di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione imposto dagli articoli 133 e 133 c.p..
Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi quanto agli aumenti applicati per la continuazione per gli ulteriori reati.
La doglianza circa l’eccesivo aumento applicato per la continuazione, non evidenziando alcun elemento specifico, appare del tutto generica e la valutazione dei giudici di merito, con il riferimento anche al solo titolo del reato ed alla circostanza che le violazioni si riferivano alla legge armi, non appare palesemente illogica e pertanto non e’ sindacabile sul punto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali.

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