In tema di successione delle leggi

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 maggio 2019, n. 21700.

La massima estrapolata:

In tema di successione delle leggi, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell’articolo 2, comma 4, del Cp, secondo il quale «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo». Pertanto, a seguito delle modificazione al regime di procedibilità introdotte con il decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex articolo 61, numero 11, del Cp, la remissione della querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità ex articolo 129 del Cpp ove non ricorrano altre circostanze aggravanti a effetto speciale.

Sentenza 17 maggio 2019, n. 21700

Data udienza 17 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/02/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese il 3 Marzo 2017 nei confronti di (OMISSIS) dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato a lui ascritto sub. 1) (articolo 624 c.p., articolo 625 c.p. e articolo 61 c.p., n. 11) e confermava la condanna del predetto in relazione al reato di cui all’articolo 646 c.p. e articolo 61 c.p., n. 11.
2 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., articolo 646 c.p. e articolo 61 c.p., n. 11 nonche’ vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ per il reato di appropriazione indebita.
Lamenta che nella specie non era configurabile il reato di appropriazione indebita in quanto le somme erano state trattenute dall’imputato in ragione di una consuetudine e con il consenso tacito del datore di lavoro, il quale aveva, peraltro, rimesso la querela e rinunziato alla costituzione di parte civile in ragione dell’intervenuto integrale risarcimento del danno.
Assume che nella specie non era configurabile l’aggravate di cui all’articolo 61 c.p., n. 11. dal momento che non vi era stato alcun abuso ma l’imputato, dipendente della (OMISSIS) s.r.l. aveva svolto le proprie mansioni secondo le modalita’ concordate con il datore di lavoro.
Rileva che l’imputato andava assolto in ragione della esclusione della detta aggravante e per effetto della remissione di querela anche in applicazione del principio del favor rei;
– omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto avuto riguardo alle recenti modifiche normative in tema di procedibilita’ per il reato di appropriazione indebita aggravata.
2. Osserva il collegio che a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 36 del 2018, anche l’appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 11 e’ divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte.
L’articolo 10 del suddetto Decreto Legislativo ha, infatti espressamente disposto che: “All’articolo 646 c.p., approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il comma 3 e’ abrogato”.
E poiche’ il suddetto comma 3 prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilita’ a querela stabilita dal comma 1, sia nei casi previsti dallo stesso articolo 646 c.p., comma 2 (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse la citata aggravante comune dell’articolo 61 c.p., n. 11 (fatto commesso con abuso di autorita’, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc…), il delitto di appropriazione indebita e’ divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa.
2.1. Lo stesso Decreto Legislativo stabilisce, infatti, al successivo articolo 11, delle ipotesi residuali di procedibilita’ di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilita’ a querela; si stabilisce infatti che “per i fatti perseguibili a querela preveduti dall’articolo 640, comma 3, articolo 640 ter, comma 4, e per i fatti di cui all’articolo 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, comma 1, n. 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”.
Solamente, quindi, in presenza di aggravanti ad effetto speciale potra’ ritenersi continuare a sussistere la procedibilita’ di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 c.p., n. 11 mentre in tutti gli altri rimanenti casi rimane ferma la procedibilita’ esclusivamente a querela di parte.
3. Ne discende che di tale modifica normativa favorevole per l’imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti occorrendo dare seguito all’orientamento secondo cui a seguito della modifica del regime di procedibilita’ per i delitti di cui agli articoli 640 e 646 c.p., introdotta dal Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 c.p., n. 11 l’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiarare la non procedibilita’ ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilita’ a querela, dalla quale discende la necessita’ di applicare la sopravvenuta disciplina piu’ favorevole nei procedimenti pendenti) (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018 – dep. 04/01/2019, MOHAMMAD RAZZAQ, Rv. 27473401).
Invero vale a tal proposito il principio secondo cui il problema dell’applicabilita’ dell’articolo 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilita’ a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilita’ e di punibilita’. Infatti, il principio dell’applicazione della norma piu’ favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilita’ che inerisce alla fattispecie dato che e’ inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).
Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell’articolo 2 c.p., comma, secondo il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu’ favorevoli al reo”.
3.1. Piu’ recentemente la corte di Cassazione (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 – dep. 07/09/2018, Salatino, Rv. 27355201) ha avuto modo di precisare, in linea con tale orientamento, come “la giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, (v., in tema di procedibilita’ d’ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188; in tema di procedibilita’ a querela introdotta per il reato di cui all’articolo 642 c.p., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabro’, Rv. 241862), giungendo per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilita’ di ufficio con quello della procedibilita’ a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato. Ne deriva affermare che a seguito della modificazione introdotta con il Decreto Legislativo n. 36 del 2018 nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 c.p., n. 11, la remissione della querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilita’ ex articolo 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale”.
4. Nel caso di specie risulta che nelle more del procedimento la persona offesa ha rimesso la querela, revocando la costituzione di parte civile, e che l’imputato, ha accettato tale remissione.
Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Le spese vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese.

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