In tema di spese processuali

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 19 giugno 2019, n. 16503.

La massima estrapolata:

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Sentenza 19 giugno 2019, n. 16503

Data udienza 8 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro Consiglie –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28074/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimato –
e contro
Fallimento (OMISSIS) in persona curatore (OMISSIS);
– intimato –
e contro
Procura Generale Repubblica Corte Appello Milano;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3716/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Dott. FIDANZIA ANDREA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 29 settembre 2015 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal Dott. (OMISSIS) avverso la sentenza n. 613 del 12.12.2011 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) LDA, (d’ora in poi (OMISSIS)), avente sede legale in (OMISSIS).
La Corte d’appello di Milano e’ nuovamente intervenuta sulla vicenda processuale in oggetto dopo che questa Corte, con ordinanza n. 12654/2014, aveva annullato la sentenza n. 1845/2012 con cui la stessa Corte di Appello, in diversa composizione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’attore avverso la predetta sentenza di fallimento.
Il giudice di appello, dopo aver rigettato l’eccezione di nullita’ della sentenza per irregolare composizione del collegio giudicante, ha dichiarato, in primo luogo, la giurisdizione del Giudice italiano a dichiarare il fallimento della (OMISSIS), nonostante la sede legale della stessa si collocasse in altro stato membro dell’Unione Europea, a norma dell’articolo 3 del regolamento UE 1346/2000, essendo emerso dall’istruttoria che il centro degli interessi principali della fallita si trovava in (OMISSIS).
Inoltre, il giudice di secondo grado ha dichiarato il fallimento della predetta societa’ in virtu’ dell’irreversibile stato di insolvenza, evincibile da passivita’ per milioni di Euro non compensati da attivita’, essendo tutti i suoi crediti nei confronti di societa’ collegate o nei confronti della stessa controllante, (OMISSIS), stati interamente svalutati per impossibilita’ di recupero.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), depositando altresi’ una memoria ex articolo 378 c.p.c..
Il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 114 c.p.c., comma 3 e articolo 132 disp. att. c.p.c..
Lamenta il ricorrente la nullita’ della sentenza impugnata a causa dell’irregolare composizione del Collegio deliberante.
Espone, in particolare, il ricorrente che essendosi accorto che il Presidente che doveva presiedere il collegio giudicante in appello era incompatibile, avendo gia’ fatto parte del collegio che aveva pronunciato la sentenza poi annullata dalla Suprema Corte, era sua intenzione presentare istanza di ricusazione dello stesso giudice a norma dell’articolo 52 c.p.c., atto che avrebbe determinato l’automatica sospensione del processo. Tuttavia, la presentazione di tale istanza di ricusazione gli e’ stata impedita con la preventiva sostituzione del Presidente, che e’, tuttavia, avvenuta in violazione delle norme che regolano la composizione dei collegi giudicanti (articolo 114 disp. att. c.p.c.), atteso che il nuovo Presidente del Collegio non e’ stato nominato a priori dal Presidente di sezione, ma a posteriori dal giudice relatore, con conseguente nullita’ della sentenza pronunziata dal collegio malamente nominato.
2. Il motivo e’ infondato.
In primo luogo, l’articolo 114 disp. att. c.p.c., puo’ ritenersi implicitamente abrogato dall’articolo 7 ter ORD. GIUD., come introdotto dal Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e sostituito dal Decreto Legislativo 4 maggio 1999, n. 138, articolo 1, che regola l’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici effettuata dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio Superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.
Il ricorrente si duole che il Presidente del Collegio che ha sostituito il Presidente originariamente designato (ma incompatibile per aver fatto parte del Collegio che aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS)) sia stato nominato dal Giudice relatore, ma tale censura di cui non risulta traccia nel decreto impugnato – difetta, in primo luogo, del requisito dell’autosufficienza, non avendo lo stesso ricorrente neppure dedotto di averla gia’ prospettata, anche sotto questo profilo, alla Corte d’Appello di Milano.
In ogni caso, non vi e’ prova della irregolare composizione del collegio giudicante, non avendo il ricorrente neppure dedotto che la designazione del nuovo Presidente del Collegio sia avvenuta in violazione dei criteri tabellari.
Infine, anche ammettendo in astratto che il Presidente designato fosse stato nominato in violazione dei criteri tabellari, e pur in mancanza di un provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, cio’ non avrebbe comunque dato luogo alla nullita’ del procedimento, atteso che, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., la nullita’ di un atto per inosservanza di forme non puo’ essere pronunciata se non e’ comminata dalla legge. E’, infatti, eventualmente configurabile una mera irregolarita’ inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza (Cass. N. 6964 del 22/05/2001, rv. 546878; conforme Sez. L, n. 1912 del 25/01/2017, Rv. 642786).
3. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., articoli 15, 18 e 22.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non si e’ limitata a verificare la correttezza della sentenza di primo grado, confermandola sulla base di circostanze di fatto e valutazioni nuove e diverse rispetto a quelle del Tribunale.
In particolare, evidenzia che la sentenza di primo grado e’, in primo luogo, incorsa nell’errore di ritenere sufficiente, per incardinare la giurisdizione italiana, accertare che il centro principale degli interessi del debitore (c.d. COMI) non coincidesse con il luogo in cui si trova la sede statutaria ((OMISSIS)), e, inoltre, nel ritenere che il COMi di (OMISSIS) fosse a (OMISSIS).
Sul punto, si duole che il Tribunale di Milano sia giunto a tale conclusione sulla base di dati di fatto o irrilevanti (quelli relativi alla operativita’ a (OMISSIS) del team addetto alla fase esecutiva dei contratti e della asserita collocazione a Milano di riunione strategiche) o forniti da persone interessate (coloro che hanno presentato istanza di fallimento), o inattendibili.
Peraltro, le dichiarazioni del sig. (OMISSIS) (raccolte dai curatori di fallimenti di altre societa’ del gruppo), che sono, in primo luogo, processualmente inutilizzabili perche’ rese senza alcun contraddittorio (indispensabile, invece, a norma della L. Fall., articolo 18, comma 10) non hanno alcun rilievo probatorio riferendo o giudizi o fatti falsi.
4. Il motivo e’ inammissibile per palese genericita’.
Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado sulla base di circostanze di fatto e valutazioni nuove e diverse rispetto a quelle valorizzate dal Tribunale – censura comunque infondata in conseguenza dell’effetto devolutivo pieno del mezzo di impugnazione del reclamo (Sez. 1 – n. 5520 del 06/03/2017, Rv. 644654) – ma non ha avuto cura di indicare, neppure sommariamente, in che cosa consisterebbero tali diverse circostanze e valutazioni.
In particolare, sono stati riportati dal ricorrente, in sintesi, alcuni elementi di fatto valutati dalla sentenza di primo grado per radicare la giurisdizione in Italia e la competenza presso il Tribunale di Milano, senza precisare quali altri diversi elementi avrebbe valorizzato la sentenza d’appello, la quale ha, invece, riportato sostanzialmente le medesime circostanze di fatto, ritenute sintomatiche della collocazione in (OMISSIS) del centro di interessi principali della (OMISSIS), gia’ considerate dal giudice di prime cure.
5. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 3 regolamento CE n. 1346/2000.
Il ricorrente, dopo aver illustrato il concetto di centro degli interessi principali di una societa’ alla luce della giurisprudenza comunitaria (che ha trovano le sue maggiori espressioni nelle sentenze Eurofood e Interedil), lamenta che la sentenza impugnata e’ incorsa in evidenti errori nella interpretazione di tale nozione.
6. Con il quarto motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 3 regolamento CE n. 1346/2000 nonche’ dell’articolo 2697 c.c. e articolo 2728 c.c., comma 1, articolo 2729 c.c., comma 1 e articolo 116 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, attribuendo un rilievo determinante alla asserita mancata prova da parte dello stesso dell’esistenza del COMI – centro degli interessi principali del debitore nella traduzione inglese – della societa’ fallita a (OMISSIS), ha violato le regole sull’onere della prova specificamente dettate dal predetto regolamento e dall’articolo 2697 c.c. e articolo 2728 c.c., comma 1. Inoltre, e persuadendosi erroneamente che gli indizi raccolti – e non soppesati con altri di segno contrario – fossero sufficienti a collocare il COMI della (OMISSIS) a (OMISSIS), ha violato, altresi’, l’articolo 2729 c.c., comma 1 e articolo 116 c.p.c..
7. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.
Da un attento esame della sentenza impugnata, non emerge affatto che la Corte d’Appello abbia individuato il COMI in (OMISSIS) sulla base del mero rilievo che il ricorrente non avesse fornito la prova della collocazione del centro degli interessi principali del debitore in (OMISSIS). E’ evidente che se la Corte di merito si fosse effettivamente espressa nei termini riferiti dal ricorrente, sarebbe senz’altro incorsa nella violazione del criterio ordinario di ripartizione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c..
In realta’, la valutazione della Corte di merito, nell’individuare il COMI a (OMISSIS), si fonda sugli elementi probatori offerti dalla Curatela – articolata deposizione del direttore Amministrativo de” (OMISSIS)” (OMISSIS), documenti contrattuali attestanti che il proponente era indicato in (OMISSIS) LDA presso Gruppo (OMISSIS), via (OMISSIS), e che la proposta contrattuale di (OMISSIS), previamente sottoscritta dal legale rappresentante della stessa societa’ ed accettata dall’acquirente (con la sottoscrizione) in territorio milanese, era ivi immediatamente entrata nella sfera di conoscenza della proponente fallita, tramite il soggetto incaricato di ricevere in consegna l’esemplare del documento sottoscritto dalle parti – e non certo sull’asserita mancata prova, da parte del ricorrente, della collocazione dello stesso COMI in Portogallo.
Ne’, peraltro, puo’ ritenersi che la Corte d’Appello, nel rilevare che il reclamante – odierno ricorrente – non avesse fornito argomenti fondati su circostanze idonee ad attestare lo svolgimento, da parte della fallita, in (OMISSIS) di attivita’ diversa da quella di mera trasmissione di documenti negoziali in precedenza sottoscritti dalle parti, abbia inteso dar luogo ad una sorta di inversione dell’onere della prova.
La Corte d’Appello, dopo aver ritenuto gli elementi di prova forniti dalla Curatela gia’ pienamente idonei a vincere la presunzione di coincidenza della sede legale della (OMISSIS) con quella effettiva, ha soltanto evidenziato che non fossero neppure emersi elementi diversi (eventualmente offerti dal ricorrente) idonei a contrastare le univoche conclusioni cui la stessa era addivenuta nel collocare il COMI nella citta’ meneghina.
La Corte di merito ha quindi solo dato atto dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte della Curatela, attraverso la dimostrazione della prova contraria richiesta dal costante indirizzo di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2243 del 06/02/2015, Rv. 634145 – 01).
Peraltro, la sentenza impugnata, nell’evidenziare, che i colloqui tra le parti per la conclusione dei contratti di vendita degli immobili o dei prodotti di time sharing sono stati svolti sempre e solo a Milano e che alla struttura di via (OMISSIS) gli acquirenti di time sharing facevano sempre capo per fruire dei servizi che avevano acquistato, ha valorizzato il criterio della riconoscibilita’ da parte dei terzi piu’ volte affermato dalla giurisprudenza comunitaria (per tutte, le decisioni: Eurofood, causa C 241/04, Interedil, causa C 396/09, e Pastelli causa C 191/10).
Tale parametro e’ stato recentemente codificato con il nuovo Reg. UE 848/2015 che, recependo le nozioni di elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, ha chiarito che il COMI e’ il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, disponendo, in particolare al nuovo articolo 3.1 che “Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio e’ situato il centro degli interessi principali del debitore (procedura principale di insolvenza). Il centro degli interessi principali e’ il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”.
Appare, pertanto, indubitabile, che il ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, non abbia fatto altro che formulare censure di merito all’apprezzamento in fatto svolto dalla Corte d’Appello in ordine alla presenza degli indici probatori idonei a vincere la presunzione “iuris tantum” di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva prevista dall’articolo 3 del regolamento CE n. 1346 del 2000, doglianze non consentite in sede di legittimita’ (vedi Cass. n. 7470/2017).
8. Con il quinto motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 116 c.p.c., all’articolo 2797 c.c. e all’articolo 3 regolamento CE n. 1346/2000.
Lamenta il ricorrente che la Corte ha erroneamente attribuito valore probatorio alle dichiarazioni rese dalle stesse parti interessate (i reclamati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) nonche’ a quelle rese da un terzo (il (OMISSIS), direttore amministrativo de “(OMISSIS)”), le quali, oltre a non essere passate al vaglio del contraddittorio (specificamente prescritto per la procedura di reclamo dall’articolo 18 comma 10), si pongono in contrasto con le risultanze documentali.
In primo luogo, il ricorrente contesta l’affermazione del (OMISSIS), secondo cui sia i contratti di time sharing nella Repubblica di Santo Domingo, sia le vendite delle unita’ immobiliari nei villaggi di Santo Domingo e in Kenia, venivano formalizzati in via (OMISSIS), dopo un primo contatto con il cliente avvenuto solitamente nei villaggi, e deduce che tali circostanze sono contraddette dalle risultanze documentali, da cui emergerebbe che, di 90 contratti prodotti in causa soltanto sei, oltre a quelli stipulati con gli acquirenti odierni reclamati, sono stati sottoscritti a Milano, mentre i residui sono stati firmati o a Santo Domingo o in altre localita’ sparse per il mondo.
Inoltre, la sentenza impugnata ha valorizzato come indizi sintomatici della collocazione del COMI a (OMISSIS) la circostanza che nei documenti contrattuali sottoscritti dagli acquirenti dei prodotti offerti dalla fallita era indicato come proponente la (OMISSIS) LDA “presso Gruppo (OMISSIS) via (OMISSIS)”, ma, sul punto, il provvedimento impugnato e’ incorso in un travisamento, atteso che questa indicazione, contenuta nell’articolo 11 del contratto, non riguardava chi fosse e dove fosse il proponente, ma il luogo dove il contraente poteva indirizzarsi per le comunicazioni successive alla conclusione del contratto.
Infine, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la trasmissione dei documenti gia’ firmati presso la sede di (OMISSIS) fosse irrilevante al fine di stabilire ivi il luogo di conclusione del contratto era frutto di un errore di diritto in quanto si poneva in violazione dell’articolo 1326 c.c., trascurando, altresi’, il fatto che l’agente (OMISSIS) promotore del contratto e raccoglitore della firma del cliente non era investito della rappresentanza della fallita.
La sentenza impugnata aveva, infine, erroneamente attribuito un peso preponderante alla c.d. domiciliazione di (OMISSIS) presso il Gruppo (OMISSIS) in (OMISSIS) per operazioni post contrattuali, attribuendo indebitamente alla stessa fallita operazioni che erano svolte da altre societa’ del Gruppo per le rispettive competenze, errando parimenti nel ritenere irrilevante che in (OMISSIS) non esistesse alcuna documentazione contabile-amministrativa concernente la gestione di (OMISSIS), cosi’ incorrendo nella violazione dell’articolo 116 c.p.c..
9. Il motivo e’ infondato.
Va, in primo luogo, osservato che se e’ pur vero che le dichiarazioni dei reclamati non hanno una valenza probatoria, essendo state rese da parti del giudizio, tuttavia, tale rilievo e’ privo di decisivita’, non incidendo comunque sulla piena rilevanza probatoria della deposizione del sig. (OMISSIS), direttore amministrativo de (OMISSIS) – ritenuta attendibile dalla Corte di merito – la quale non puo’ nemmeno ritenersi inficiata dalla circostanza che e’ stata raccolta dal curatore fallimentare prima dell’instaurazione del giudizio.
Sul punto, e’ orientamento costante di questa Corte che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassativita’ tipologica dei mezzi di prova, sicche’ il giudice puo’ legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all’articolo 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio. (Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015, Rv. 636702 01, conf. Sez. 6 – 3, n. 12179 del 18/05/2018 (Rv. 648809 – 01).
Va, peraltro, osservato che la Corte d’Appello di Milano ha individuato il COMI non solo sulla base della deposizione del sig. (OMISSIS), ma anche alla luce del contenuto dei documenti contrattuali gia’ sopra analizzati al punto 7.
Orbene, al cospetto di tale accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, non vi e’ dubbio che tutte le censure svolte dal ricorrente con le quali lamenta l’erroneita’ della valutazione contenuta nel provvedimento impugnato, asseritamente smentita dalle risultanze istruttorie emergenti dagli atti di causa nonche’ l’inattendibilita’ ed addirittura la falsita’ della deposizione del teste (OMISSIS) – si appalesino inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte d’Appello e ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda processuale. Parimenti di merito sono le doglianze con cui il ricorrente lamenta (oltre al peso ingiustificatamente ” preponderante” che sarebbe stato erroneamente attribuito dalla Corte d’Appello alla domiciliazione della (OMISSIS) in (OMISSIS)) che il provvedimento impugnato avrebbe indebitamente attribuito alla stessa fallita competenze, nella fase post vendita, che sarebbero state, invece, svolte da altre societa’ del gruppo.
Inoltre, anche la censura con cui il ricorrente lamenta che la maggior parte dei contratti sarebbero stati conclusi non in (OMISSIS), ma presso le localita’ dei villaggi de “(OMISSIS)”, si configura, inammissibile, non solo perche’ il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e non l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma anche perche’, anche interpretando la censura come violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non e’ stato neppure allegato dal ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, il modo e la sede processuale in cui tale doglianza sarebbe stata formulata innanzi al giudice di merito.
Va, altresi’, osservato che il ricorrente, nell’affermare che non risulterebbe affatto dai documenti contrattuali in atti che il proponente era indicato come (OMISSIS) LDA presso Gruppo (OMISSIS) via (OMISSIS) – l’indicazione contenuta nell’articolo 11 del contratto riguarderebbe, infatti, non il luogo in cui si trovava il proponente ma quello ove indirizzarsi per le comunicazioni successive al contratto – non fa che invocare una sorta di travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello.
Anche tale censura, che non riguarda un punto controverso nel giudizio innanzi alla Corte d’Appello, si appalesa inammissibile in questa sede, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto farla eventualmente valere con il vizio revocatorio ex articolo 395 c.p.c., n. 4.
In ogni caso, dallo stesso tenore del ricorso per cassazione (pag. 28), emerge che anche il giudice di primo grado aveva accertato che la (OMISSIS), promittente venditrice, nei contratti di vendita degli immobili, aveva eletto il proprio domicilio in (OMISSIS).
Infine, palesemente infondata e’ la lamentata violazione dell’articolo 1326 c.c., avendo la Corte d’Appello di Milano argomentato con una motivazione articolata ed adeguata che l’incontro delle volonta’ contrattuali era avvenuto in (OMISSIS), essendo stati trasmessi a (OMISSIS) soltanto i documenti contrattuali gia’ sottoscritti dalle parti nel capoluogo lombardo.
10. Con il sesto motivo e’ stata dedotta violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Lamenta il ricorrente la insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata nell’affermare che il COMI non fosse (OMISSIS) e fosse invece a (OMISSIS), ribadendo che quanto dichiarato dal sig. (OMISSIS) fosse smentito dai documenti agli atti, atteso che tutti i terzi (clienti, fornitori, creditori e debitori) erano ben a conoscenza che la (OMISSIS) era una societa’ portoghese con sede a (OMISSIS), e non a (OMISSIS), ove non vi era alcuna traccia di documentazione contabile e amministrativa della fallita.
11. Tale motivo si appalesa inammissibile, oltre che per la deduzione di una violazione che anche nella formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e’ propria della normativa previgente, essendo comunque solo finalizzato – come il terzo ed il quarto motivo – a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito in ordine all’individuazione del COMI e sindacarne le valutazioni di merito.
12. Con il settimo motivo e’ stata dedotta violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi su alcune domande ed eccezioni, quali, in primis, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS), non essendosi il primo insinuato al passivo fallimentare e non essendo la seconda, pur insinuatasi, stata ammessa.
Il provvedimento impugnato aveva, altresi’, omesso ogni riferimento all’istanza che il ricorrente aveva presentato, con l’atto di citazione in riassunzione, di rinvio alla Corte di Giustizia su rilevanti questioni pregiudiziali di interpretazione del Regolamento CE n. 1346/2000 nonche’ sull’eccezione piu’ volte reiterata di difetto del contraddittorio che aveva inficiato la sentenza dichiarativa di fallimento.
Inoltre, la sentenza impugnata non si era pronunciata sulle istanze istruttorie precisate nell’atto di citazione in riassunzione integrate con le istanze formulate nella “nota di produzione di documenti con ricorso per provvedimenti istruttori d’urgenza in corso di causa”, limitandosi ad invitare la Curatela a mettere a disposizione del reclamante i documenti della fallita in suo possesso.
Infine, la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione la domanda formulata nell’atto di citazione in riassunzione sulla liquidazione delle spese del precedente procedimento di reclamo e sul procedimento di Cassazione.
13. Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha gia’ statuito che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111 Cost., comma 2, nonche’ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale articolo 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte puo’ omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilita’ di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Sez. 5, n. 16171 del 28/06/2017, Rv. 644892).
Dunque, allorquando la Corte di merito non si sia pronunciata su una questione di diritto (e che non richieda ulteriori accertamenti in fatto), l’omessa pronuncia non rileva in se’, determinando l’automatica cassazione della sentenza impugnata, dovendosi accertare caso per caso se la questione fosse comunque inammissibile o infondata, determinandosi, in questi casi, l’inutilita’ del ritorno della causa nella fase di merito.
Nel caso di specie, nessuna delle questioni di diritto sollevate dal ricorrente era meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si appalesano senz’altro inammissibili le censure relative al difetto di legittimazione ad instare per la dichiarazione di fallimento dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS) in forza della loro asserita.
Come emerge dalla stessa ricostruzione contenuta nel ricorso, tale eccezione e’ stata svolta per la prima volta, in sede di rinvio, all’udienza del 12.3.2015. Si tratta, pertanto, di questione nuova, e come tale inammissibile, non essendo stata dedotta dal ricorrente in sede di reclamo L. Fall., ex articolo 18.
Palesemente inammissibile, inoltre, in quanto generica la censura di difetto del contraddittorio L. Fall., ex articolo 15.
Il ricorrente ha richiamato l’eccezione svolta nel primo reclamo, ed asseritamente ripresa nell’atto di citazione in riassunzione, ma senza indicarne il contenuto ed illustrandone le ragioni, cosi’ impedendo di cogliere la portata delle sue censure.
Sul punto, questa Corte ha gia’ statuito che l’onere di specifica indicazione dei motivi non puo’ ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, atteso che una tale modalita’ di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione. (Sez. 6 – 5, n. 1479 del 22/01/2018).
Infondata si configura anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
In proposito, questa Corte ha gia’ affermato che non sussiste alcun diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’articolo 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata. (Sez. L -, Sentenza n. 14828 del 07/06/2018, Rv. 648997 – 01).
Va, peraltro, osservato che questa Corte ha altresi’ statuito che il rinvio pregiudiziale, previsto dall’articolo 234, u.c., del Trattato dell’Unione Europea, ha la funzione di verificare la legittimita’ di una legge nazionale o di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa rispetto al diritto dell’Unione Europea e non e’, invece, finalizzato a ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale. Ne consegue che se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei di’ritti’ fondamentali della persona, quali risultanti dalla evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione Europea, il giudice, effettuato tale confronto, non e’ obbligato a disporre il rinvio solo perche’ proveniente da istanza di parte. (Sez. 3, Sentenza n. 13603 del 21/06/2011, Rv. 618393).
L’istanza di rinvio pregiudiziale del ricorrente si configura come palesemente infondata ed inammissibile in relazione ad entrambi i quesiti che il ricorrente ha prospettato di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea.
In particolare, quanto al primo (se il reg. n. 1346 del 2000 si applichi ai conflitti di giurisdizione tra uno Stato membro ed uno extracomunitario, nella specie Italia e Svizzera, e se tale applicazione valesse ad escludere la giurisdizione italiana), tale quesito e’ stato prospettato dal ricorrente non in relazione ad un problema interpretativo sorto e riguardante la normativa comunitaria o interna, ma in relazione ad una inammissibile propria individuazione del Comi della societa’ fallita (a (OMISSIS)) fondata su una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte d’Appello. Il secondo quesito (se gli elementi di fatto indicati nei propri punti A, B, e C valgano ad individuare il COMI e ad individuarlo in Italia e non altrove) e’, a sua volta, palesemente inammissibile, richiedendosi alla Corte di Giustizia non un parere su una questione interpretativa, ma addirittura una valutazione in fatto.
Infondata e’, altresi’, la doglianza di omessa pronuncia sul richiesto ordine di esibizione di documenti.
Sul punto, questa Corte ha piu’ volte statuito che il rigetto – nel caso di specie implicito – da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non e’ sindacabile in Cassazione. Infatti, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalita’ esplorative, la valutazione della relativa indispensabilita’ e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitato nella motivazione il mancato esercizio di tale potere, non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. L, n. 4375 del 23/02/2010, Rv. 613413; Sez. L, n. 24188 del 25/10/2013, Rv. 629099).
Inammissibile si appalesa anche la richiesta di interrogatorio formale del curatore, il quale, come si evince dalla L. Fall., articolo 35, non ha il potere di disporre dei diritti della massa dei creditori (vedi Sez. 1, n. 15570 del 24/07/2015, Rv. 636275; conf,
sez. 1, n. 19418 del 03/08/2017, Rv. 645176).
In ordine all’omessa statuizione sulle richieste di prove testimoniali, il ricorrente si e’ limitato a richiamare le istanze istruttorie svolte nell’atto di citazione in riassunzione senza precisarne neppure la decisivita’.
Infine, e’ infondata anche la censura riguardante la liquidazione delle spese di lite.
In proposito, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicche’ non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, puo’ legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637441 – 01).
Il ricorrente erra nel richiedere la liquidazione delle spese con riferimento alle singole fasi del giudizio e non al suo esito finale.
Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi gli intimati costituitisi in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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