In tema di sostituzione di misure cautelari

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 aprile 2021| n. 14028.

In tema di sostituzione di misure cautelari, l’onere a carico della persona sottoposta alle indagini di portare a conoscenza della persona offesa la sua istanza nei procedimenti per “delitti commessi con violenza alla persona” sussiste in tutti i casi di delitti commessi con violenza, fisica o morale, indipendentemente dalla esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o dalla sussistenza di un concreto pericolo di recidiva «personale».

Sentenza|14 aprile 2021| n. 14028

Data udienza 12 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – REVOCA E SOSTITUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T. – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. ROMANO Michel – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 08/10/2020 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Odello Lucia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le richieste del difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 11 maggio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha rigettato l’istanza, avanzata nell’interesse del predetto, di revoca delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – a lui applicate perche’ gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere e di plurimi delitti di lesione personali aggravate e di circonvenzione di incapace per i quali ha riportato condanna all’esito del giudizio di primo grado – e ha accolto l’istanza subordinata di revoca della sola misura dell’obbligo di presentazione.
Al ricorrente si contesta la partecipazione a frodi assicurative commesse simulando falsi sinistri stradali per richiedere alle societa’ assicuratrici dei veicoli il risarcimento delle lesioni personali che venivano cagionate dai correi a soggetti che, concorrendo anche loro alla commissione delle frodi, si prestavano, per le condizioni di bisogno o di deficienza psichica in cui versavano, a subire la frattura delle ossa delle braccia o degli arti inferiori con conseguente malattia ed incapacita’ di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo talvolta anche superiore ai quaranta giorni. Al (OMISSIS) si contesta pure la partecipazione ai delitti di lesione personale cosi’ commessi.
Nell’istanza di revoca sono stati dedotti, quali elementi nuovi, il periodo trascorso dall’applicazione delle misure, di cui sono state rispettate le prescrizioni, e l’insussistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione, nonche’, quanto alla misura dell’obbligo di presentazione, i rischi relativi alla pandemia da Covid-19.
Il Tribunale del riesame ha osservato che l’appellante non ha previamente comunicato la sua istanza alle persone offese da reati connotati da violenza alla persona, come prescritto dall’articolo 299 c.p.p. a pena di inammissibilita’, e ha dichiarato espressamente di aderire all’orientamento di questa Corte di cassazione secondo il quale rientrano nella nozione di “delitti con violenza alla persona” tutti i delitti che si sono in concreto manifestati con atti di violenza fisica o morale o psicologica in danno della persona offesa (Sez. 6, n. 27601 del 22/03/2019, (OMISSIS)le, Rv. 276077; Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, Opera, Rv. 267718), e di non condividere l’orientamento, definito minoritario, secondo il quale l’onere della previa comunicazione dell’istanza alla persona offesa richiede che il delitto sia maturato all’interno di un pregresso rapporto tra vittima ed aggressore o comunque la concreta possibilita’ di intimidazioni o ritorsioni (Sez. 2, n. 46996 del 08/06/2017, Bruno, Rv. 271153).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta simultaneamente la violazione dell’articolo 299 c.p.p., commi 2-bis e 3, e la manifesta illogicita’ della motivazione.
In particolare, il ricorrente invoca l’orientamento di questa Corte di cassazione secondo il quale, dovendo le suddette disposizioni essere interpretate alla luce della direttiva 2012/29/UE, deve attribuirsi rilevanza alla relazione tra vittima ed autore del reato ed occorre un concreto pericolo di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione secondaria ripetuta (Sez. 2, n. 12800 del 13/02/2020, Cerrito, non massimata; Sez. 7, n. 17355 del 05/02/2020, Curto, non massimata); egli sottolinea che le vittime dei reati erano consenzienti, tanto che anche esse erano imputate nel medesimo processo.
Solo (OMISSIS) poteva ritenersi vittima non consenziente, ma, poiche’ questo non aveva nominato un difensore e nemmeno aveva eletto domicilio, in tal modo manifestando il suo disinteresse per il procedimento penale, le citate disposizioni non potevano trovare applicazione.
Alla luce del suddetto orientamento, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto previamente considerare che le vittime erano consenzienti e poi valutare la relazione tra le vittime ed il (OMISSIS), ma tali valutazioni, che avrebbero condotto all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di comunicazione dell’istanza alle persone offese, erano mancate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha modificato l’articolo 299 c.p.p. che disciplina la revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali.
IL cit. D.L., articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, ha introdotto il comma 2-bis, che ha stabilito che i provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.
Inoltre, il citato D.L., articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2, ha modificato l’articolo 299 c.p.p., comma 3, aggiungendo i seguenti periodi: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita’, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede”.
Il citato D.L., articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3, del ha modificato l’articolo 299 c.p.p., comma 4-bis, estendendo alle istanze di revoca o sostituzione presentate dopo la chiusura delle indagini preliminari e relative alle misure cautelari applicate nei procedimenti penali di cui al comma 2-bis la medesima disciplina fissata dall’articolo 299 c.p.p., comma 3.
Infine, la L. 19 luglio 2019, n. 69, articolo 15, comma 4, ha ulteriormente modificato l’articolo 299 c.p.p., comma 2-bis, sostituendo le parole “al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa” con le parole “alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”.
2. Ai fini della decisione del ricorso e’ necessario stabilire cosa abbia inteso il legislatore con la locuzione “delitti commessi con violenza alla persona”.
Tale questione ha dato vita, innanzi a questa Corte di cassazione, a due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
2.1. Entrambi gli orientamenti sono conformi al principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale la disposizione dell’articolo 408 c.p.p., comma 3-bis, che – a seguito delle modifiche anche ad esso apportate dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 – stabilisce l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con “violenza alla persona”, e’ riferibile oltre che ai reati caratterizzati da violenza fisica, anche a quelli connotati da violenza morale, come i delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 c.p., in quanto l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario (Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265893).
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che l’espressione “violenza alla persona” deve essere interpretata conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, entrata in vigore in data 1 agosto 2014, dalla direttiva 2012/29/UE, cui e’ stata data attuazione con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, dalla direttiva 2011/36/UE per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, articolo 1, e dalla direttiva 2011/991UE, volta ad istituire l’Ordine di protezione Europeo (OPE), attuata con Decreto Legislativo 11 febbraio 2015, n. 9; da tali fonti sovranazionali emerge come tale espressione venga sempre intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche di quelle morali o psicologiche.
2.2. Fermo restando il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo un primo orientamento, deve escludersi l’inammissibilita’ dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall’articolo 299 c.p.p., comma 4-bis, per l’ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare l’istanza di revoca o di modifica contestualmente alla persona offesa, qualora quest’ultima sia vittima soltanto “occasionale” del reato. Si e’ infatti ritenuto che la nuova disposizione sia volta ad assicurare alla persona offesa, attraverso la presentazione di memorie ex articolo 121 c.p.p., uno strumento per offrire ulteriori elementi di conoscenza che, presumibilmente, possono essere desunti solo da un rapporto diretto tra vittima e aggressore (Sez. 2, n. 25135 del 25/05/2016, Grosso, Rv. 267236; Sez. 2, n. 43353 del 14/10/2015, Quadrelli, Rv. 265094).
Si e’ osservato che la ratio delle disposizioni sopra indicate e’ chiaramente quella di rendere partecipe la vittima di delitti caratterizzati da violenza alla persona dell’evoluzione dello status cautelare dell’indagato, permettendo altresi’ alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., al fine di offrire all’autorita’ giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all’oggetto della richiesta di revoca o sostituzione.
Tuttavia, tali disposizioni, che impongono l’onere della contestuale notificazione alla persona offesa dell’istanza di revoca o sostituzione, andrebbero interpretate restrittivamente, poiche’, sebbene le vittime occasionali, anche solo per essersi risolte alla denuncia, sono esposte al rischio di una vittimizzazione secondaria che puo’ tradursi in nuovi episodi delittuosi, atteggiamenti ritorsivi o minacciosi, andrebbe considerato “che, sotto il profilo informativo, il fine che si vuole raggiungere attraverso detto incombente e’ quello di offrire alle vittime, mediante la possibilita’ di presentare memorie ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., uno strumento per partecipare elementi di conoscenza ulteriori – che solo un pregresso rapporto diretto tra vittima e aggressore puo’ presumibilmente consentire di avere – al fine di scongiurare il pericolo di recidivazione dalla richiesta modifica di misura”.
Laddove non vi sia questo pregresso rapporto l’onere della contestuale notificazione dell’istanza verrebbe a costituire un mero formalismo, in quanto alla vittima occasionale della rapina, scelta casualmente dall’autore del delitto, non potrebbe derivare ragionevolmente alcun pregiudizio dalla circostanza che all’imputato si revochi o si modifichi l’originaria misura cautelare.
Un’interpretazione restrittiva circa la portata applicativa delle modifiche dell’articolo 299 c.p.p. sarebbe preferibile, in quanto consentirebbe di bilanciare meglio la scelta legislativa di offrire comunque tutela alle persone offese con la contemporanea esigenza di non rendere eccessivamente gravoso, senza un’effettiva ragione giustificativa, il diritto di difesa che si estrinseca non solo con le istanze di revoca o di sostituzione delle misure in atto ma anche con le istanze volte a modificare le modalita’ di applicazione delle medesime.
Piu’ recentemente si e’ affermato, in seno a questo primo indirizzo, che la nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, utilizzata dal legislatore nell’articolo 299 c.p.p., comma 2-bis, al fine di individuare l’ambito di applicabilita’ dell’obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma 3, sulla scorta del criterio interpretativo costituito dai principi espressi dalla direttiva 2012/29/UE (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), evoca tutti i delitti maturati nell’ambito di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete possibilita’ di intimidazione o di ritorsioni, circostanze che permettono di individuare un fondamento razionale alla norma, tale da giustificare la compressione dei diritti processuali dell’indagato sottoposto a limitazione della liberta’ personale (Sez. 2, n. 46996 del 08/06/2017, Bruno, Rv. 271153; Sez. 2, n. 36680 del 04/05/2017, Rv. 270640).
E’ stato evidenziato, dalla prima delle due sentenze appena citate, che “soltanto il riferimento a un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero a concrete possibilita’ di ritorsioni permette di individuare un fondamento razionale alla norma tale da giustificare (come nel caso di specie) la compressione dei diritti processuali dell’indagato sottoposto a limitazione della liberta’ personale” e che le suddette disposizioni trovano “i propri inevitabili presupposti nella direttiva 2012/29/UE che esplicitamente prevede tutela rafforzata risulta in particolare per le vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, per le vittime della violenza di genere o per i soggetti esposti a concreto pericolo di intimidazione, di ritorsioni, di vittimizzazione secondaria e ripetuta (desunta – secondo gli enunciati della direttiva medesima – dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato in base a una valutazione individuale, da svolgersi nel primo momento utile). Si tratta di parametri che esplicitano i criteri alla stregua dei quali deve essere individuato non solo il fondamento dell’intervento normativo, ma anche un criterio interpretativo di razionalita’ espresso in sede di legislazione sopra nazionale posto che – nell’interpretazione delle norme che ridisegnano il regime della posizione processuale delle vittime di reato – non puo’ prescindere dai criteri guida specificamente espressi in ambito nazionale”.
Solo nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva “personale” per la vittima puo’ ritenersi, in virtu’ della relazione intercorrente tra autore e vittima, giustificato il sacrificio del diritto dell’indagato ad una rapida definizione dell’incidente cautelare a vantaggio del diritto della persona offesa a fornire il suo contributo alle decisioni in tema di liberta’ (Sez. 2, n. 17335 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953).
2.3. Secondo l’altro orientamento, la nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” – per i quali sussiste l’obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest’ultima, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto – include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato (Sez. 6, n. 27601 del 22/03/2019, Pascale, Rv. 276077; Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, Opera, Rv. 267718).
Si e’ affermato che tale nozione, al fine di individuare l’ambito di applicabilita’ dell’obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, evoca non gia’ una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall’elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensi’ tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa (Sez. 1, n. 49339 del 29/10/2015, Gallani, Rv. 265732).
In particolare, la sentenza della sesta Sezione sopra citata (Sez. 6, n. 27601 del 22/03/2019, Pascale, Rv. 276077), ponendosi in consapevole contrasto con il primo orientamento, ha affermato che l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare non puo’ ritenersi limitato ai soli delitti maturati all’interno di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete possibilita’ di intimidazione o di ritorsioni (Sez. 2, n. 46996 del 08/06/2017, Bruno, Rv. 271153), non potendo interpretarsi in senso riduttivo il chiaro ed ampio testo della norma, anche alla luce dell’articolo 12 preleggi.
I sostenitori di questo secondo indirizzo si appellano al tenore letterale delle disposizioni sopra citate, che fanno riferimento esclusivo alle modalita’ di commissione del reato, per escludere che l’onere a carico di colui che richiede la revoca o la modificazione della misura cautelare sia subordinato anche alla sussistenza di pregressi rapporti tra autore e vittima o ad un pericolo di recidiva “personale” per quest’ultima.
3. Questo Collegio ritiene di dover aderire al secondo degli orientamenti sopra descritti.
3.1. Innanzitutto, come sopra gia’ osservato, il tenore letterale dell’articolo 299 c.p.p., che fa riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, non consente di subordinare l’onere della contestuale notificazione dell’istanza al difensore della persona offesa o a quest’ultima, ove manchi la nomina del difensore, ad ulteriori condizioni come la sussistenza di un pregresso rapporto tra la persona sottoposta alle indagini e la vittima o altre situazioni che facciano apparire probabile che questa possa subire altri delitti ad opera dell’indagato.
3.2. Neppure appare convincente l’argomento, invocato dai sostenitori del secondo indirizzo, secondo il quale la nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo in modo da renderla conforme alla direttiva 29/2012/UE che e’ specificamente diretta a individuare misure minime di protezione nei confronti delle vittime con caratteristiche di vulnerabilita’ e che valorizza il pericolo di recidive nei confronti della stessa vittima.
E’ ben vero che le modifiche apportate al codice di rito dal Decreto Legge n. 93 del 2013 e dalla legge di conversione n. 119 del 2013 miravano ad ottemperare agli oneri imposti dalla Convenzione di Istambul e dalla direttiva 2012/29/UE. Tuttavia, gli obblighi di adeguamento dell’ordinamento interno a tali fonti sovranazionali non precludevano che la disciplina da queste prevista a favore delle vittime vulnerabili e delle vittime di taluni particolari reati in cui e’ alto il rischio di vittimizzazione secondaria fossero estesi alle vittime di tutti i delitti caratterizzati da violenza alla persona.
La direttiva Europea impone agli Stati membri l’obbligo di uniformare i loro ordinamenti interni in modo che sia raggiunto un determinato risultato, ma essa e’ vincolante solo per gli obiettivi da conseguire; la Stato membro non puo’ adottare atti normativi contrastanti con tali obiettivi, ma per il resto conserva la sua sovranita’. Le autorita’ dello Stato membro – ed in particolare i giudici nazionali – sono tenute ad interpretare la legislazione nazionale in modo conforme alle direttive Europee.
Sicuramente l’articolo 299 c.p.p. e le altre disposizioni introdotte con la riforma del 2013 non possono essere interpretate in contrasto con le finalita’ avute di mira dalle fonti sovranazionali sopra indicate.
Per tale motivo le Sezioni Unite (Sez. U., n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265893) hanno interpretato l’articolo 408 c.p.p., comma 3-bis, nel senso di includere nella nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” anche i delitti commessi con violenza morale e non solo fisica.
Tuttavia, l’intervento delle Sezioni Unite e’ stato diretto ad ampliare e non ridurre la portata applicativa della locuzione sopra indicata, facendovi rientrare anche i delitti, come gli atti persecutori o i maltrattamenti in famiglia, caratterizzati da violenza morale.
I sostenitori del primo indirizzo invocano le suddette fonti sovranazionali non per ampliare la portata applicativa delle nuove disposizioni, ma per ridurla, escludendo che il legislatore possa, nell’esercizio della sua discrezionalita’, estendere il risultato avuto di mira dalla direttiva – ossia l’introduzione di forme di tutela delle vittime nell’ambito delle procedure cautelari personali, consentendo alla persona offesa di interloquire in ordine all’opportunita’ di una revoca o di una modificazione dei vincoli cautelari – a tutte le vittime di delitti commessi con violenza alla persona, sia essa fisica o morale, anche quando non risulti evidente un pericolo di recidiva “personale” a loro danno.
Tale criterio interpretativo arriva a negare immotivatamente che lo Stato italiano potesse, nell’esercizio della sua sovranita’, attuare la direttiva introducendo una nozione di vittime di delitti commessi con violenza alla persona che, oltre a comprendere i soggetti che le fonti sovranazionali sopra indicate intendevano specificamente tutelare, estendesse le facolta’ da essa previste a tutte le persone offese, anche occasionali, da delitti caratterizzati da violenza alla persona.
Del resto, l’intento del legislatore di ampliare il campo di applicazione delle modifiche apportate al codice di rito in attuazione delle fonti sovranazionali di cui si e’ detto emerge anche dal confronto tra il testo originario del Decreto Legge n. 93 del 2013 e quello risultante dalle modifiche ad esso apportate dalla legge di conversione n. 119 del 2013.
Difatti, mentre il decreto-legge appariva specificamente volto a contrastare fenomeni maturati nel contesto intrafamiliare e a tutelare le donne vittime di violenza eterosessuale e limitava gli obblighi di comunicazione o notificazione alla persona offesa alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la legge di conversione ha esteso i nuovi precetti a tutte i provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure di cui agli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p..
3.3. Certamente le modifiche apportate all’articolo 299 c.p.p. mirano ad evitare che la persona offesa possa subire ulteriori condotte lesive ad opera dell’autore del delitto.
Tuttavia, l’orientamento volto a restringere la portata applicativa delle prescrizioni che, in seno all’articolo 299 c.p.p., impongono di portare a conoscenza della persona offesa le istanze di revoca o modificazione delle misure cautelari personali trascura che, soprattutto nella fase iniziale delle indagini, quando i fatti non sono stati compiutamente accertati, la autorita’ giudiziaria spesso non conosce ancora quegli elementi di fatto dai quali e’ possibile dedurre la sussistenza di quel pericolo di recidiva personale al quale dovrebbe essere subordinata l’applicazione delle citate prescrizioni.
Vi e’, quindi, il rischio che la mancata conoscenza di tali elementi ostacoli proprio la applicazione delle disposizioni volte a consentire alla persona offesa di contribuire all’accertamento dei fatti portando a conoscenza degli inquirenti elementi utili a valutare il pericolo di recidiva anche “personale” e che potrebbero incidere sull’accoglimento dell’istanza avanzata ai sensi dell’articolo 299 c.p.p..
Non puo’ escludersi che sussista un concreto pericolo di recidiva ai danni della persona offesa se a questa non viene almeno offerta la possibilita’ di far sentire la sua voce offrendo all’autorita’ giudiziaria gli elementi di fatto a tal fine rilevanti.
L’attuale testo dell’articolo 299 c.p.p., prevedendo l’obbligo di comunicare l’istanza alla vittima di “delitti commessi con violenza alla persona” a prescindere dal previo accertamento del suddetto pericolo, oltre ad evitare al giudice della cautela la valutazione di situazioni che potrebbero essere incerte circa la sussistenza di detto preteso presupposto, appare maggiormente in grado di contrastare detto pericolo, permettendo all’autorita’ giudiziaria di venirne a conoscenza.
3.4. Neppure puo’ sostenersi che poiche’ l’avviso alla persona offesa costituisce una condizione di ammissibilita’ dell’istanza di revoca o modificazione della misura cautelare e quindi ad esso viene ad essere subordinato l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato e l’interesse di questi a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l’esame della propria istanza, risulta necessario un contemperamento tra i diritti – di liberta’ e difesa – dell’imputato e i diritti – di tutela della vita privata, dell’incolumita’ personale e di esercizio delle proprie facolta’ – della persona offesa dal reato e che tale contemperamento puo’ avvenire solo restringendo la portata applicativa delle disposizioni che prevedono tale avviso, limitandolo ai casi in cui sussiste un pregresso rapporto tra autore e vittima del reato o altre situazioni che facciano apparire concreto il pericolo di recidiva personale.
A tale proposito deve evidenziarsi che l’onere informativo posto a carico dell’indagato a vantaggio della persona offesa non opera in caso di istanza presentata in sede di interrogatorio di garanzia. L’eccezione e’ del tutto giustificata perche’ l’interrogatorio di garanzia e’ il primo momento in cui l’indagato puo’ portare a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria elementi che possono far ritenere ab origine insussistenti i presupposti per l’applicazione della misura cautelare.
Identiche ragioni giustificano la inapplicabilita’ dell’onere alla proposizione della richiesta di riesame, volta a contestare la legittimita’ del provvedimento che ha applicato la misura cautelare (Sez. 3, n. 669 del 28/10/2020, dep. 2021, G., Rv. 280192).
Neppure le disposizioni che prevedono la notificazione dell’istanza alla vittima del reato possono trovare applicazione nelle ipotesi in cui il giudice puo’ provvedere d’ufficio.
Una recentissima sentenza di questa Sezione ha affermato che l’obbligo di notifica della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale al difensore della persona offesa o a quest’ultima, previsto dall’articolo 299 c.p.p., comma 3, non sussiste ove l’istanza sia fondata su ragioni di incompatibilita’ con il regime carcerario delle condizioni di salute e di eta’ del detenuto, ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 4-bis, (Sez. 5, n. 165 del 13/10/2020, dep. 2021, La Cascia, Rv. 280325).
Peraltro, l’onere informativo a carico dell’indagato e’ stato ritenuto operante solo laddove la persona offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia eletto o dichiarato domicilio nell’ambito del procedimento (Sez. 1, n. 1460 del 24/11/2020, dep. 2021, Pipitone, Rv. 280219; Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483).
Tale limitazione assume particolare rilievo, in quanto consente di escludere che la indiscriminata subordinazione della ammissibilita’ dell’istanza cautelare al previo adempimento dell’onere informativo in favore della persona offesa in relazione ai tutti i reati caratterizzati da violenza alla persona possa tradursi in una irrazionale ed ingiustificata compressione del diritto di difesa anche in quei casi in cui, come nella resistenza a pubblico ufficiale, non vi e’ alcun pericolo che l’autore del reato torni ad aggredire, fisicamente o moralmente, la persona.
Difatti gli oneri informativi di cui all’articolo 299 c.p.p. potranno ritenersi operanti soltanto ove la persona offesa, nominando un proprio difensore o eleggendo o dichiarando domicilio in seno al procedimento, manifesti un suo concreto interesse per le sorti del procedimento che giustifichi l’imposizione degli oneri stessi.
A cio’ deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, laddove la persona offesa abbia nominato un difensore, l’onere potra’ essere assolto anche attraverso la posta elettronica certificata (Sez. 5, n. 23127 del 03/07/2020, F., Rv. 279403); negli altri casi la previa elezione o dichiarazione di domicilio da parte della persona offesa consente comunque l’assolvimento di detti oneri in tempi molto brevi, cosi’ come assai breve e’ il lasso temporale entro il quale la vittima del reato puo’ far valere le sue ragioni attraverso il deposito di una memoria.
Il sacrificio imposto alla persona sottoposta alle indagini, peraltro limitato a tali ipotesi ed a tali condizioni, non appare, quindi, eccessivo o ingiustificato e trova fondamento nel contrapposto diritto della persona offesa, che abbia manifestato interesse per il procedimento, di far sentire la sua voce anche nel procedimento attivato dall’istanza di revoca o modificazione della misura cautelare, laddove il delitto sia stato commesso con violenza fisica o morale.
Peraltro, non puo’ sostenersi che l’interesse della persona offesa a contraddire rispetto ad un’eventuale modifica dello status cautelare ricorra solo nell’ipotesi in cui sussista un pregresso rapporto tra autore e vittima o quando emergano elementi che dimostrino positivamente la sussistenza del pericolo di recidiva personale; anche in caso di delitti occasionali connotati da violenza alla persona la vittima puo’ trovarsi esposta a gravi rischi per il solo fatto di aver denunciato il suo aggressore.
3.5. Concludendo, l’onere a carico della persona sottoposta alle indagini di portare a conoscenza della persona offesa la sua istanza, diretta ad ottenere la revoca o la modificazione della misura cautelare, dovra’ ritenersi sussistente in tutti i casi di delitti commessi con violenza, fisica o morale, alla persona, indipendentemente dalla esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o dalla sussistenza di un concreto pericolo di recidiva “personale”.
Ne consegue la infondatezza del motivo di ricorso che poggia sulla insussistenza dell’onere informativo a causa dell’inesistenza di un pregresso rapporto tra il ricorrente e le vittime o di un concreto pericolo di intimidazione, ritorsione o “vittimizzazione secondaria ripetuta”.
4. Nemmeno rileva che, nel caso di specie, i delitti di lesione personale siano stati commessi ai danni di persone consenzienti.
Il consenso delle persone offese e’ stato ritenuto non rilevante ai fini della sussistenza dei reati di lesioni personali contestate al ricorrente, conformemente al principio, affermato da questa Corte di cassazione, in tema di lesioni personali, secondo il quale il consenso dell’avente diritto ha efficacia, come causa giustificatrice, se viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive all’integrita’ personale, sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente la quale, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, faccia perdere rilevanza al consenso prestato (Sez. 5, n. 19215 del 13/11/2014, dep. 2015, Della Monica, Rv. 264844; Sez. 1, n. 9326 del 16/06/1998, Gavagnin, Rv. 211285; Sez. 2, n. 594 del 22/01/1988, dep. 1989, Zanardi, Rv. 180209).
Poiche’ nel caso di specie il consenso della persona offesa e’ stato ritenuto non rilevante al fine di escludere l’antigiuridicita’ della condotta, neppure esso rileva al fine di escludere che tali delitti siano stati commessi con violenza alla persona ai fini di cui all’articolo 299 c.p.p..
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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