In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40941.

La massima estrapolata:

In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalita’ di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalita’ meramente personale della detenzione sussistenza di un obbligo di preavviso.

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40941

Data udienza 14 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa LOREDANA MICCICHE’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI LUCA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di AVEZZANO in difesa di (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di AVEZZANO come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 1 dicembre 2016, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Avezzano del 30 novembre 2015 con la quale (OMISSIS) veniva condannato alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i reati p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, perche’ illecitamente deteneva, sotto il freno a mano della propria vettura, tre involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso totale di 3,5 grammi, idoneo al confezionamento di 14 dosi singole, e perche’ vendeva, al prezzo di Euro 70,00, a (OMISSIS) sostanza stupefacente di tipo cocaina. Veniva concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, elevando due motivi.
3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) e lettera e), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione dell’ipotesi che lo stupefacente detenuto fosse in realta’ destinato al consumo personale del prevenuto. Il ricorrente sostiene che nell’ordinamento non sussista infatti alcuna presunzione che lo stupefacente non sia destinato all’uso personale, e che tale uso sia stato inopinatamente escluso dal giudice d’appello sulla base di elementi equivoci, quali la presenza della droga rinvenuta vicino al freno a mano, circostanza che non dimostrava affatto la necessita’ di avere lo stupefacente pronto per la cessione, bensi’ l’assoluta mancanza di volonta’ di occultamento della stessa, inconciliabile con l’intenzione di cederla; nonche’ il rinvenimento della somma di soli 180,00 Euro nella disponibilita’ dell’imputato, somma non certo tale da potersi considerare provento di attivita’ illecita. A sostegno dell’uso esclusivamente personale milita poi il fatto che presso l’abitazione dell’ (OMISSIS) non siano stati rinvenuti ne’ strumenti ne’ sostanze da taglio atti a confezionare la droga in dosi per la cessione.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’istituto della continuazione a fatti inscindibili, costituenti un unico reato, in quanto la medesima sostanza stupefacente era detenuta in un unico contesto spazio temporale. Conseguentemente, essendo la detenzione e l’offerta di vendita maturate in un unico contesto spazio temporale, e’ necessario ritenere una delle due condotte assorbita nell’altra, con esclusione della continuazione ed il riconoscimento dell’unicita’ del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
2. Quanto all’uso personale, giova invero richiamare il principio generale per cui, in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalita’ di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalita’ meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 9 ottobre 2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n. 39977 del 19 settembre 2013, Tayb, Rv. 256611; Sez. 6, n. 6575 del 10 gennaio 2013, Mansi, Rv. 254575).
3. Tanto premesso, la valutazione globale compiuta dai giudici di merito, nel quadro di una c.d. “doppia conforme” di condanna, circa l’uso non esclusivamente personale dello stupefacente ritrovato in detenzione all’ (OMISSIS) appare congrua e ben motivata, e dunque non ulteriormente censurabile in questa sede di legittimita’. La sostanza stupefacente, infatti, si presentava suddivisa in due involucri, nonche’ occultata all’interno del veicolo, veniva rinvenuta una somma non irrilevante di denaro addosso all’imputato, e veniva accertata la presenza, nelle immediate vicinanze dell’accertamento di P.G., di un individuo, tale (OMISSIS), con del denaro pronto in mano, individuo che, come dallo stesso riferito ai Carabinieri, aveva chiesto un appuntamento per l’acquisto di sostanza stupefacente, componendo un numero di cellulare utilizzato da alcuni marocchini ed ottenendo risposta di recarsi in quel luogo per l’acquisto. Tanto e’ piu’ che sufficiente per ritenere che la sostanza stupefacente non servisse unicamente al consumo personale del prevenuto.
3. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo all’applicazione della continuazione ai reati contestati.
4. Il motivo, invero, era stato proposto in sede di appello, ma la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione sul punto, imitandosi a statuire sulle questioni relative alla responsabilita’ dell’imputato e alla concedibilita’ delle attenuanti generiche.
5. Si impone, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame in ordine alla ritenuta continuazione tra i reati.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione fra i reati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Perugia per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.

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