In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 marzo 2021| n. 10373.

In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 9, legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l’ipotesi ivi prevista in circostanza aggravante ad effetto speciale, costituisce titolo ostativo alla sospensione dell’esecuzione, in quanto già previsto come tale dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato.

Sentenza|17 marzo 2021| n. 10373

Data udienza 29 gennaio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Ordine di carcerazione – Sospensione – Maltrattamenti in famiglia – Art. 572 co 2 c.p.p. – Reato ostativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. CUOMO Luigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa il 20 dicembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da (OMISSIS) e (OMISSIS), finalizzata a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso nei loro confronti, in relazione alla pena detentiva irrogata ad entrambi con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bergamo del 3 marzo 2016, irrevocabile il 28 giugno 2019, per il reato di cui all’articolo 572 c.p., comma 2. A fondamento della decisione, il giudice osservava che la sospensione dell’esecuzione della pena non poteva essere disposta, essendo stati gli imputati condannati per il reato di cui all’articolo 572 c.p., comma 2, a prescindere dalla formale contestazione con l’indicazione della norma di legge violata, poiche’ l’imputazione recava la descrizione in fatto degli elementi integrativi la fattispecie aggravata e la sentenza di condanna aveva fatto riferimento alla minore eta’ del figlio maltrattato.
2. Avverso tale ordinanza l’interessato (OMISSIS), a mezzo del difensore, avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’articolo 656 c.p.p., comma 9, manifesta illogicita’ della motivazione ed erronea interpretazione della sentenza emessa nel processo di cognizione. Secondo la difesa, la contestazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 572 c.p., comma 2, non e’ desumibile dall’imputazione e nemmeno dalla parte della motivazione delle sentenze di merito, relativa al trattamento sanzionatorio, che, sebbene individuato in misura superiore al minimo edittale, non e’ frutto della applicazione della fattispecie aggravata, ma della considerazione del disvalore del fatto per la protrazione della condotta in danno di minore. Inoltre, la pretesa circostanza non e’ stata oggetto di bilanciamento con circostanze di segno opposto, avendo il giudice nella sentenza di condanna escluso di poter applicare le circostanze attenuanti generiche.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Dott. Luigi Cuomo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e non merita accoglimento.
1.L’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera a), stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena prevista dal comma 5 della stessa norma non puo’ essere disposta “nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis e successive modificazioni nonche’ di cui all’articolo 423-bis c.p., articolo 572 c.p., comma 2, articolo 612-bis c.p., comma 3, articolo 624-bis c.p., fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”.
1.1 La previsione di cui all’articolo 572 c.p., comma 2, ha subito negli ultimi anni plurimi interventi modificativi, di cui si deve tenere conto per valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura sospensiva richiesta dal ricorrente. Inizialmente la norma e’ stata abrogata per effetto del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 1, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Questa Corte ha gia’ affermato, e qui si ribadisce, che l’abolizione dell’articolo 572 c.p., comma 2, operata con il predetto intervento, e’ stata solo apparente, perche’ il provvedimento legislativo che ha eliminato tale comma ha contestualmente introdotto la previsione dell’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, stabilendo una continuita’ normativa tra le due disposizioni, che presentano identifica formulazione testuale, ad eccezione del limite di eta’ del minore, elevato da quattordici a diciotto anni. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che, limitatamente alle ipotesi di fatto commesso in danno o alla presenza di minore infraquattordicenne, “per il reato previsto dall’articolo 572 c.p., comma 2, costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma, operata dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 1, comma 1-bis, convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’articolo 656 c.p.p., comma 9, all’articolo 572 c.p.p., comma 2, e continuita’ normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui all’articolo 572 c.p., comma 1 e articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies” (sez. 1, n. 32727 del 5/11/2020, Di Renzo, rv. 279896; sez. 1, n. 12653 del 24/01/2019, Sanna, rv. 274989; sez. 1, n. 52181 dell’8/11/2016, Brandi, rv. 268352). Al contrario, non potevano rientrare nell’originaria previsione, ne’ possono ritenersi richiamate in forma “mobile” o formale, ai fini di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera a), le ulteriori forme di aggravamento della condotta introdotte con l’articolo 61 c.p., n. 11-quinquies, trattandosi di nuove ipotesi di responsabilita’ aggravata, quindi soggette ai principi di tassativita’ e di irretroattivita’ della legge penale.
1.2 Successivamente con la L. 19 luglio 2019, n. 69, articolo 9, tra le altre modifiche, e’ stato inserito nell’articolo 572 c.p. al comma 2 la condotta commessa in danno o in presenza di minori, fattispecie aggravata, che e’ stata scollegata dall’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies. La modifica dell’articolo 572 c.p. e l’espunzione del collegamento tra l’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, e l’indicato articolo 572 c.p., commesso in presenza o in danno di minori, non ha realizzato un mutamento sostanziale, nemmeno in riferimento al rapporto tra la norma incriminatrice e quella di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 9. Il rinnovato inserimento dell’articolo 572 c.p., comma 2 nella sua formulazione vigente, per effetto dell’entrata in vigore della L. 19 luglio 2019, n. 69, articolo 9, comma 2, lettera a), pur essendo accompagnata dalla trasformazione dell’elemento aggravatore, che al momento consente di incrementare gli effetti punitivi a carico del responsabile quale circostanza a effetto speciale e non piu’, come in precedenza, quale circostanza ad effetto comune, non ha incidenza sulla disciplina della sospensione dell’esecuzione. Invero, sia all’epoca della commissione del reato, collocata secondo il titolo esecutivo tra il 2011 ed il 2015, sia nel momento attuale in cui si e’ dato impulso all’esecuzione, la condanna per il delitto di maltrattamenti in danno di persona infraquattordicenne ha sempre ostacolato la sospensione dell’esecuzione agli effetti e
nei termini previsti dall’articolo 656 c.p.p., comma 9, senza che l’inasprimento del trattamento punitivo, conseguente all’ultima novellazione dell’articolo 572, assuma rilievo e possa influenzare la decisione.
1.3 Ritiene il Collegio di doversi consapevolmente discostare dalla difforme interpretazione offerta dalla sentenza di questa Corte, sez. 1, n. 34492 del 14/07/2020, Pmt in proc. D’Avanzo, rv. 280000, che e’ pervenuta a soluzione opposta sulla scorta dei principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, con la quale, ravvisando il contrasto con il divieto ex articolo 25 Cost., comma 2, di retroattivita’ delle norme incidenti sul “trattamento sanzionatorio” in senso ampio, categoria comprensiva anche della sospensione dell’esecuzione perche’ incidente sulla liberta’ del condannato, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 9 gennaio 2019, n. 3, articolo 1, comma 6, lettera b), nella parte in cui poneva il divieto di sospensione dell’esecuzione per i condannati per delitti previsti dalla stessa legge, anche se commessi prima della sua entrata in vigore. La citata sentenza D’Avanzo ha statuito “Lo statuto, delineatosi per effetto della successione normativa, in questi casi, se non applicato ai soli fatti di reato posteriori alla sua entrata in vigore, determinerebbe un trattamento che si risolve in un aliud rispetto a quanto legalmente stabilito, in sede processuale, al momento della violazione, con frustrazione delle garanzie che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che, comunque, aggravano la pena prevista per il reato. La trasformazione di maggiore afflittivita’ sussiste proprio allorquando il condannato puo’ essere assoggettato a un trattamento “piu’ severo” rispetto a quello che era prevedibile nel momento di commissione del reato. Cio’ anche avuto riguardo, sia pur, in termini probabilistici, all’accesso a modalita’ extramurarie di esecuzione della sanzione, quali quelle previste dalle misure alternative alla detenzione”.
Ferma restando la piena condivisibilita’ delle affermazioni sui valori costituzionali e sul divieto di applicazione retroattiva di disposizione piu’ severa e sfavorevole per il reo secondo la regola dettata dall’articolo 2 c.p., tale arresto non e’ condivisibile laddove trascura che nel caso specifico la regolamentazione della sospensione dell’ordine di carcerazione non ha subito mutamenti quanto all’inserimento tra i delitti ostativi anche della fattispecie di cui all’articolo 572 c.p., comma 2, che e’ sempre stata mantenuta costante nel tempo anche a fronte della considerata successione dei testi normativi, che hanno variamente collocato in senso topografico nel codice l’ipotesi di reato aggravata, riferendola ora alla sola fattispecie di maltrattamenti, ora a tutti i reati non colposi contro la vita, l’incolumita’ individuale e la liberta’ personale. Tanto e’ sufficiente per escludere che il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva inflitta per il delitto di maltrattamenti in danno di infraquattordicenne sia frutto di un trattamento peggiorativo, conseguenza di disciplina introdotta nell’ordinamento soltanto a far data dall’entrata in vigore della L. n. 69 del 2019 e per i fatti di reato commessi successivamente.
Va dunque formulato il seguente principio di diritto “In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell’articolo 572 c.p., comma 2, introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, articolo 9, che ha trasformato l’ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, gia’ previsto come tale dall’articolo 656, comma 9 lettera a), il cui testo e’ rimasto sempre immutato”.
2. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’aggravante – seppur non espressamente indicata nell’imputazione con la specificazione nell’imputazione della violazione dell’articolo 572 c.p., comma 2 -, sia stata descritta negli estremi fattuali che ne giustificano la contestazione e sia stata applicata dal giudice della cognizione nel calcolo della pena.
2.1 L’assunto trova riscontro nella lettura della sentenza di condanna, emessa in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, nella quale l’accusa elevata riguardava le violenze fisiche e morali compiute in danno di (OMISSIS) nato il 20 luglio 2001 e quindi di eta’ inferiore ai quattordici anni all’epoca delle condotte subite e le valutazioni espresse dal giudice di cognizione indicano l’apprezzamento della gravita’ dei fatti per le modalita’ e la durata dei maltrattamenti, per l’imposizione di un regime di vita vessatorio e tale da indurre nel bambino uno stato d’animo di costante tensione e sofferenza, ostativo di una crescita serena, per il danno patito dalla parte lesa nel delicato momento della crescita, apprezzamento riflessosi nella commisurazione di una pena decisamente superiore alla soglia minima edittale, pari ad anni due di reclusione, ossia di anni tre e mesi sei di reclusione, poi ridotta ai sensi dell’articolo 442 c.p.p. ad anni due e mesi quattro di reclusione. Il medesimo convincimento e’ stato espresso dai giudici di appello che nella loro sentenza hanno rimarcato la gravita’ “medio/alta” dei fatti accertati, giudizio desunto dalla protrazione temporale delle condotte per circa quattro anni, dal compimento di azioni violente in danno del minore, dalle condizioni di seria prostrazione in cui era costretto a vivere lo stesso, dalla serieta’ della compromissione dell’equilibrio familiare.
2.2 Deve concludersi per la corretta interpretazione del giudicato da parte del giudice dell’esecuzione, che ha dedotto proprio dall’entita’ della pena inflitta a (OMISSIS) la compiuta considerazione in concreto degli effetti aggravatori del trattamento punitivo, discendenti dalle condizioni di eta’ e personale della vittima.
2.3 Ne’ in senso contrario puo’ addursi la mancata conduzione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, posto che nessuna circostanza attenuante risulta essere stata riconosciuta.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso con la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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