Corte di Cassazione, penale, Sentenza 14 ottobre 2020, n. 28568.
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall’imputato che ha già usufruito di tale beneficio implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.(Fattispecie in cui la sospensione condizionale della pena era stata in precedenza concessa con sentenza di applicazione della pena).
Sentenza 14 ottobre 2020, n. 28568
Data udienza 25 settembre 2020
Tag – parola chiave: Sospensione condizionale della pena – Richiesta di concessione per la seconda volta – Verifica dell’adempimento di uno degli obblighi di cui all’art. 165, co. 1 c.p. – Considerazione anche della sospensione della pena detentiva disposta con sentenza di patteggiamento – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfred – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ODELLO LUCIA;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
udito il difensore.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Mantova, in data 30.4.2013, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex articolo 600 octies c.p., in rubrica ascrittole, concedeva all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, lamentando violazione di legge, difettando i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Evidenzia il ricorrente che l’imputata aveva gia’ usufruito di tale beneficio, in sede di applicazione della pena di mesi uno e giorni dieci di arresto per il reato di cui all’articolo 671 c.p., disposta con sentenza emessa il 3.11.1999.
Sicche’, anche in considerazione della continuita’ normativa esistente tra l’abrogato articolo 671 c.p., e la nuova fattispecie delittuosa di cui all’articolo 600 octies c.p., la pena inflitta con la sentenza oggetto di ricorso poteva essere sospesa solo subordinando il beneficio concesso ad uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 c.p., comma 2.
3. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
Effettivamente nella sentenza oggetto di ricorso la corte di appello di Brescia ha concesso all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione irrogata dal giudice di primo grado, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 163 c.p., comma 1 e articolo 164 c.p., sulla base di una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell’imputata, “tenuto conto che la stessa non risulta avere commesso ulteriori reati in epoca successiva alla perpetrazione di quello in questione (risalente al 2009)”.
La corte di appello, tuttavia, ha omesso di considerare che, come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti, allegato dal ricorrente, la (OMISSIS) aveva usufruito del beneficio della sospensione condizionale in relazione alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto per il reato di cui all’articolo 671 c.p., disposta con sentenza di patteggiamento pronunciata il 3.11.1999.
Di conseguenza il giudice di merito, nell’accogliere la specifica richiesta di concessione del suddetto beneficio formulata dall’imputata nei motivi di appello, avrebbe dovuto subordinare tale concessione all’adempimento da parte della (OMISSIS) di uno degli obblighi di cui all’articolo 165 c.p., comma 1, conformemente a quanto previsto dal comma 2 di tale ultima norma.
La precedente sospensione condizionale, infatti, rileva ai fini della reiterazione del beneficio, pur essendo stata concessa in sede di “pena patteggiata”.
Ed invero, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di sentenza di patteggiamento, l’estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, all’utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilita’ della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dall’articolo 164 c.p., u.c., e articolo 163 c.p., circa la concedibilita’ di un secondo beneficio (cfr. Cass., Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Rv.; Cass., Sez. 6. n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076).
Cio’ in quanto il secondo periodo del citato articolo 445 c.p.p., comma 2, prevede espressamente che, in caso di utile decorso del termine innanzi indicato, “si estingue ogni effetto penale e, se e’ stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non e’ comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale”.
Se ne deduce che la pronuncia di una sentenza di applicazione di pena condizionalmente sospesa e l’estinzione degli effetti penali prevista dalla disposizione in commento, incidono diversamente sulla possibilita’ di concedere per una seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare, la concessione del suddetto beneficio non e’ minimamente “ostacolata” dalla precedente applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, mentre, ragionando a contrario, ove sia stata applicata una pena detentiva, bisognera’ tenerne conto, innanzitutto affinche’ non vengano superati i limiti edittali previsti dall’articolo 163 e dall’articolo 164 c.p., comma 4.
Ovviamente la possibilita’ in questi casi di reiterare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non solo conferma che bisogna tener conto del beneficio precedentemente concesso, ma implica anche, necessariamente, che, una volta rispettati i menzionati limiti edittali, siano osservate anche tutte le altre condizioni alle quali la disciplina codicistica dell’istituto subordina la possibilita’ di reiterare la concessione della sospensione condizionale della pena in favore di chi ne abbia gia’ usufruito, tra le quali rientra l’adempimento di uno degli obblighi previsti dal disposto dell’articolo 165 c.p., comma 1.
Sul punto la motivazione della corte territoriale risulta del tutto mancante, integrando un’evidente violazione della legge penale.
Ed invero, come chiarito dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimita’, condiviso dal Collegio, in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall’imputato che ha gia’ usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 c.p., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo (cfr. Cass., Sez. 6, n. 19882 del 24/04/2018, Rv. 273275).
La richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall’imputato che ne abbia gia’ usufruito, implica, in altri termini, la non opposizione di quest’ultimo alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 c.p., comma 1, e non necessita, quindi, di un’espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che puo’ essere accordato per legge solo in maniera condizionata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, Rv. 276248; Cass., Sez. n. 7604 del 22/10/2019, Rv. 278601).
Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza oggetto di ricorso va, pertanto, annullata con rinvio, sul punto, ad altra sezione della corte di appello di Brescia, che provvedera’ a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, in modo da individuare l’obbligo, al cui adempimento da parte dell’imputata, e’ subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, che meglio risponda alle esigenze special-preventive da soddisfare nel caso concreto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Brescia.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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