I quorum deliberativi delle assemblee consortili

Corte di Cassazione, civile, Sentenza 21 ottobre 2020, n. 22957.

I quorum deliberativi delle assemblee consortili (nella specie, di un consorzio di urbanizzazione) sono disciplinati esclusivamente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto, non trovando quindi applicazione in questi casi le regole legali in materia di comunione.

Sentenza 21 ottobre 2020, n. 22957

Data udienza 10 settembre 2020

Tag/parola chiave: Consorzi – Contributi – Consorzi di urbanizzazione – Figura atipica – Disciplina negli accordi tra le parti – Disciplina delle figure delle associazioni non riconosciute solo in via subordinata – Validità della delibera qualunque sia il quorum – Esclusione dell’art. 1136 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4394/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS) S.r.l. nella quale si e’ fusa per incorporazione la (OMISSIS) s.r.l., nella quale a sua volta si era fusa per incorporazione la Societa’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Consorzio (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le societa’ (OMISSIS) srl, (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl impugnavano la Delib. Consorzio di Fiumicino – CAIF 8 aprile 2003, per mezzo della quale veniva approvato il bilancio consortile del 2001 e il bilancio previsionale 2002 e cio’ al fine di sentire dichiarati non dovuti gli importi deliberati a titolo di contributo consortile. Le societa’ attrici sostenevano che la Delib. impugnata era stata approvata senza il necessario quorum deliberativo e nel merito gli oneri previsti a titolo di accessori non erano dovuti poiche’ la convenzione con il comune di Roma era da ritenersi scaduta nell’anno 1995, anno nel quale subentrava al consorzio la societa’ SPI; difatti, con atto a rogito del notaio (OMISSIS), stante la nascita del comune di (OMISSIS) si rideterminavano gli oneri accessori che sarebbero stati dovuti dalla societa’ (OMISSIS).
Il giudice di primo grado rigettava l’impugnativa in relazione al profilo delle modalita’ di approvazione del bilancio consuntivo, argomentando sul fatto che il quorum era stato raggiunto e le spese deliberate in via consuntiva attenevano alla gestione ed alla conservazione delle opere gia’ eseguite e rigettava, altresi’, l’impugnazione sul bilancio preventivo ad eccezione del profilo sulla sistemazione del verde pubblico e sulla realizzazione della stazione della metropolitana, per indeterminatezza del contenuto della Delib..
Le societa’ consorziate hanno proposto appello, che e’ stato rigettato, censurando la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva considerato validamente costituito l’organo assembleare deducendo nuovamente la violazione dell’articolo 1136 c.c. e criticando la decisione di primo grado, per non avere valutato che la Delib. impugnata esorbitasse dallo scopo consortile, avendo ad oggetto l’approvazione di bilanci relativi a costi per opere che esulavano dalla convenzione urbanistica del 1985 e che erano, invece, di competenza del consorzio (OMISSIS).
A sostegno delle proprie ragioni di rigetto, la Corte distrettuale ha evidenziato come l’articolo 1136 c.c., non rappresenta norma inderogabile dell’autonomia privata e non e’, quindi, idonea a sostituire automaticamente la diversa volonta’ espressa dalle parti nell’atto costitutivo del consorzio. Il secondo motivo di appello e’ stato rigettato dalla Corte d’appello per difetto di allegazione della convenzione notarile rispetto alla quale la Delib. impugnata era contraria.
La (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) srl (che ha incorporato la societa’ (OMISSIS) srl) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio (OMISSIS).
Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, le societa’ ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 1136 c.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’, erroneamente, la Corte territoriale aveva statuito che il predetto articolo 1136 c.c., non rappresenta una norma inderogabile e, quindi, idonea a sostituire automaticamente la diversa volonta’ espressa dalle parti, che all’articolo 6 dello statuto consortile stabilisce che in seconda convocazione l’assemblea e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salve le eccezioni previste dalla legge o dallo statuto.
Con il secondo motivo, le societa’ ricorrenti prospettano il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, per mancato esame del giudicato esterno costituitosi inter partes con la sentenza del Tribunale di Roma n. 25834 del 2004, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il terzo motivo, le societa’ ricorrenti, denunciano il vizio di violazione dell’articolo 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 347 e 348 c.p.c., nonche’ con gli articoli 72 e 74 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte d’appello aveva violato le disposizioni di cui in rubrica, ritenendo che le societa’ appellanti non avessero prodotto, al momento della loro costituzione in giudizio, il fascicolo della fase di primo grado.
Con il quarto motivo, le societa’ ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonche’ dell’articolo 101 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche’ la Corte d’appello, con il rigetto dell’istanza di ricostruzione del fascicolo delle societa’ appellanti, aveva, altresi’, violato il principio del contraddittorio (articolo 101 c.p.c.).
In via preliminare, nessuna valenza di giudicato esterno puo’ avere tra le parti la sentenza dedotta alle pp. 4 e 5 del controricorso (ma gia’ depositata in sede d’appello) in quanto aventi ad oggetto questioni diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione” (Cass. nn. 25394/19, 9568/17, 7427/12, 10220/10, 2877/2007).
Nel caso di specie, la Corte d’appello risulta aver “ben governato” il superiore principio di diritto, statuendo che laddove lo statuto consortile prevede che l’assemblea, in seconda chiamata, possa validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti sancisce un principio di carattere negoziale che puo’ essere integrato solo da norme di legge di carattere inderogabile e cogente, nelle quali non rientra l’articolo 1136 c.c., ove riferito ai consorzi – come questo in causa – di urbanizzazione. Ne’ la societa’ ricorrente spiega perche’ si sarebbe dovuto applicare nella fattispecie, la regola di cui all’articolo 1136 c.c., illustrandone la natura e la affermata (ma non dimostrata) inderogabilita’.
Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, sia perche’ per stessa ammissione del ricorrente la sentenza dedotta che e’ divenuta definitiva fin dal 2004 e’ stata prodotta nel presente giudizio solo in sede d’appello, all’udienza del 24.9.2014 (e, quindi, introduce un’eccezione nuova) e sia perche’ la ricorrente non ha prodotto, nella presente sede, tale prova dell’asserito giudicato ai fini dell’autosufficienza della deduzione, cosicche’ questa Corte non e’ messa in condizione di esaminare la censura proposta e l’incidenza di tale eventuale giudicato sul presente giudizio.
Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perche’ strettamente connessi, sono da una parte inammissibili, perche’ non censurano la ratio decidendi e neppure dicono a cosa sarebbe servito acquisire il fascicolo di parte, dall’altra, sono infondati, in quanto, la Corte d’appello ha rigettato il secondo motivo per difetto di allegazione della convenzione urbanistica del 1985 (che avrebbe trovato nel fascicolo di primo grado se fosse stato presente agli atti), ma nella presente sede, la medesima societa’ non argomenta in nessun modo la questione e non spiega quale incidenza effettiva la presenza di tale documento avrebbe avuto sull’esito della causa, al di la’ della generica affermazione che le delibere impugnate sarebbero state contrarie a tale convenzione urbanistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la societa’ ricorrente a pagare al Consorzio (OMISSIS) – le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo complessivo di Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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