In tema di società in accomandita semplice

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9429.

La massima estrapolata:

In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all’Iva e all’Irap dovute dalla società medesima. Per converso, il principio non può riguardare le obbligazioni personali del socio accomandante, nel cui novero si iscrive quella afferente l’Irpef.

Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9429

Data udienza 18 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Società – Società in accomandita semplice – Art. 2313 c.c. – Soci accomandanti – Responsabilità per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita – Obbligazioni di natura tributaria – Inclusione – Iva e all’Irap dovute dalla società medesima – Principio non riguardante le obbligazioni personali del socio accomandante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22022/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato nel suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata il 6 febbraio 2014, n. 700/39/14.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019 dal Cons. Dott. Leuzzi Salvatore.

RILEVATO

CHE:
– Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di rigetto del gravame di merito avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto due cartelle esattoriali tese, l’una a recuperare l’Irpef, l’altra l’Irap e l’IVA, con riferimento all’anno 2005;
– Il ricorso per cassazione della contribuente e’ affidato a sette motivi;
– L’Agenzia delle entrate si e’ costituita con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
Con il primo motivo si contesta la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, articolo 137 c.p.c. e s.s. e articolo 156 c.p.c., per avere la CTR trascurato di apprezzare la giuridica inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento, invero ambedue sprovviste di “relata di notifica”;
Con il secondo motivo si censura la nullita’ della sentenza d’appello o del procedimento per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ articolo 132 c.p.c., avendo la CTR tralasciato di considerare la mancanza assoluta delle relata di notificazione delle cartelle di pagamento, omettendo di pronunciarsi sul punto, di valutare le prove presenti agli atti, di offrire una motivazione;
Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3, commi 1 e 3 e L. n. 212 del 2000, articolo 7, per avere le CTR mancato di considerare che le cartella di pagamento non contengono alcuna motivazione circa le pretese erariali, che rimangono incomprensibili;
Con il quarto motivo si censura la nullita’ della sentenza d’appello o del procedimento per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ articolo 132 c.p.c., avendo la CTR tralasciato di considerare la mancanza assoluta di motivazione delle cartelle di pagamento, omettendo di valutare le prove presenti agli atti e di pronunciarsi sulle deduzioni svolte al riguardo dalla contribuente;
Con il quinto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, nonche’ articolo 137 c.p.c. e s.s., per avere la CTR trascurato di considerare l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento costituente atto presupposto della cartella esattoriale;
Con il sesto motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2313 c.c., per avere la CTR trascurato di considerare che (OMISSIS) beneficia della limitazione di responsabilita’ ricavabile dalla norma in parola e non e’ tenuto a rispondere delle imposte riguardanti la societa’;
Con il settimo motivo si contesta la nullita’ della sentenza d’appello o del procedimento per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ articolo 132 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul punto della pretesa tributaria concernente l’inerenza alla sola societa’ delle imposte oggetto della pretesa tributaria;
I primi due motivi di ricorso sono logicamente connessi, adombrando ambedue il profilo dell’inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e dell’irritualita’ del proc la nullita’ della sentenza d’appello o del procedimento per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ articolo 132 c.p.c., avendo la CTR tralasciato esso notificatorio; essi si offrono ad una trattazione unitaria che ne rivela l’infondatezza;
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova, infatti, applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, per il quale la notificazione puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore – come accaduto nel caso di specie – di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato articolo 26, pen. comma, secondo il quale l’esattore e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (v. Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000);
Questa Corte ha soggiunto che in tema di notifica della cartella esattoriale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 15795 del 2016);
Il terzo e il quarto motivo di ricorso, logicamente connessi, sono suscettibili di trattazione unitaria; essi non hanno pregio e vanno disattesi;
Per il tramite della terza censura la contribuente agita la questione dell’assenza di motivazione della pretesa erariale, dacche’ la cartella “limitandosi a riportare alcuni dati numerici” la renderebbe incomprensibile;
Mediante il quarto mezzo la contribuente insiste sul deficit di motivazione della cartella, essendosi la CTR “limitata ad affermare genericamente che “la cartella contiene tutti gli elementi perche’ il contribuente potesse esercitare il diritto di difesa””, a ncorche’ secondo la prospettazione della ricorrente – le cartelle non indicassero “i dati utilizzati dall’Ufficio per determinare gli importi iscritti a ruolo, le motivazioni poste alla base delle relative pretese creditorie e, in generale, le logiche seguite dal medesimo Ufficio”;
Il terzo motivo e’ palesemente inammissibile per difetto di autosufficienza perche’, in mancanza di trascrizione dell’impugnata cartella nel corpo del ricorso, non e’ concessa a questa Corte la possibilita’ di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto asserito dal contribuente; cio’ comporta il radicale impedimento di ogni attivita’ nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass. n. 16010 del 2015; Cass. n. 8569 del 2013; e Cass. n. 14784 del 2015);
Va data continuita’ al principio, recentemente espresso da questa Corte, secondo cui “in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale e’ atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilita’, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (v. Cass. n. 28570 del 2019);
Il quarto motivo di ricorso – contrassegnato d’inammissibilita’ per le medesime ragioni or ora esposte – contrasta per di piu’, nella parte in cui contesta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., con l’evidenza del corpo motivazionale della sentenza d’appello, che invero da’ conto della menzione in cartella dei tributi dovuti, dell’anno di riferimento, dell’importo da pagare, dell’ente che ha iscritto a ruolo il tributo;
Il quarto mezzo, nella parte in cui lamenta il vizio scaturente dal mancato esame di prove fornite, si rivela una volta di piu’ insufficiente trascurando di indicare, finendo per perorare – ancora una volta inammissibilmente – un differente ricostruzione dei fatti di causa;
Non miglior sorte, sul piano dell’ammissibilita’, il quarto motivo rivela in rapporto alla contestata violazione dell’articolo 132 c.p.c., posto che l’obbligo di motivazione e’ violato soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche’ perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullita’ processuale deducibile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);
Infondato e’ anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, per il cui tramite si lamenta l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento su cui si incentra la cartella oggetto di controversia;
L’inesistenza e’ contraddetta dalla circostanza accertata dalla CTR in base alla quale il contribuente, ricevuto detto atto presupposto, ha formulato richiesta di adesione;
L’accertamento con adesione e’ strumento che postula la piena consapevolezza dell’oggetto della pretesa fiscale da parte contribuente, che non a caso e’ indotto a tentare un accordo con il fisco al fine di evitare una lite tributaria;
Vi e’ inoltre da ribadire che “In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta ne’ l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, ne’ la nullita’, prevista invece nella diversa ipotesi di difformita’ del contenuto delle due relate, bensi’ una mera irregolarita’” (Cass. n. 11134 del 2017; Cass. n. 1532 del 2002);
Il sesto motivo di ricorso e’ fondato e va accolto nei limiti che seguono, con assorbimento del settimo;
Detto mezzo agita la questione relativa alla limitazione di responsabilita’ del ricorrente in rapporto alle obbligazioni fiscali dell’ente ( (OMISSIS) s.a.s.) correlate alla cartelle esattoriali oggetto di causa;
Per vero, la censura appare fondata limitatamente alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), volta al recupero dell’IVA e dell’Irap non corrisposta dalla societa’ di persone;
Giova, infatti, affermare il seguente principio di diritto: “In tema di societa’ in accomandita semplice, la norma giuscivilistica contemplata dall’articolo 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all’IVA e all’Irap dovute dalla societa’ medesima”;
Per converso, il principio anzidetto non puo’ all’evidenza affasciare le obbligazioni personali del socio accomandante, nel cui novero si iscrive quella afferente l’Irpef dovuta con riferimento al reddito di partecipazione maturato nell’anno 2005 dal socio (OMISSIS), segnatamente acclusa nella cartella di pagamento n. (OMISSIS);
L’Agenzia controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della, a suo dire, intervenuta rinuncia “nelle controdeduzioni dinanzi alla CTR” della “pretesa creditoria in ordine all’Imposta ICA ed Irap accertate in capo alla societa’”;
L’adottabilita’ di detta pronuncia e’, tuttavia, esclusa nel caso di specie, in quanto la cartella di pagamento e’ ancora in essere e non ne consta ne’ l’annullamento ne’ la revoca;
Come chiarito da questa Corte “alla cessazione della materia del contendere non puo’ ricorrersi allorche’ l’interesse fatto valere in giudizio non risulti pienamente composto e tra le parti rimangano profili di contrasto” (v. Cass. n. 6002 del 2001), non rilevando che a perpetuarlo sia stata un’omessa pronuncia del giudice d’appello o la mancata rituale formalizzazione della rinuncia alla pretesa avanza, della revoca dell’atto esecutivo o del suo annullamento;
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto soltanto con riferimento al sesto motivo, assorbito il settimo e rigettati gli altri; la sentenza d’appello va cassata limitatamente alla pretesa fiscale fatta valere con la cartella n. (OMISSIS), dovendo essere confermata per il resto;
Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito va accolto, altresi’, nei termini or ora riportati l’originario ricorso del contribuente avverso detta cartella n. (OMISSIS), che dev’essere conseguentemente annullata;
Le spese vanno compensate per soccombenza reciproca;

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi cinque motivi, accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), disponendone l’annullamento. Spese compensate per soccombenza reciproca.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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