In tema di simulazione la conoscibilità del debito, l’interesse del coniuge ad evitare azioni esecutive sono elementi che riguardano un eventuale atteggiamento soggettivo di mala fede

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 4 maggio 2018, n. 10576.

La massima estrapolata

La conoscibilità del debito, l’interesse del coniuge ad evitare azioni esecutive sono elementi che riguardano un eventuale atteggiamento soggettivo di mala fede, ma non bastano ad incidere sulla liceità del motivo comune che ha spinto le parti a concludere gli atti perché resta il fatto che il richiamo al mutuo ipotecario gravante sul bene, esclude che il motivo determinante esclusivo sia stato eludere ai danni di Equitalia.

Sentenza 4 maggio 2018, n. 10576

Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA VCIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

 

Dott. ARMANO Umana – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10080-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t. procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo, (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 815/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.p.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 20/10/2015 che, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la sua domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di donazione con contestuale costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra (OMISSIS), debitore di (OMISSIS) per un preteso importo di Euro 2.095.405,66, e la moglie (OMISSIS).
Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la domanda sprovvista di prova, non essendo a tal fine sufficiente la produzione degli estratti delle cartelle dichiarati conformi all’originale da parte dello stesso concessionario; aveva, altresi’, affermato che gli atti non potevano essere dichiarati nulli per mancato accertamento del motivo unico, comune alle parti, ed identificabile con una finalita’ vietata dall’ordinamento perche’ contraria all’ordine pubblico e al buon costume, non rinvenendosi una norma che sancisca l’invalidita’ in frode dei terzi ai quali sono accordati rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio.
La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, ha affermato che un contratto stipulato per eludere norme comunitarie e fiscali puo’ ricadere nello schema del contratto in frode alla legge laddove emerga che sia stato posto in essere per conseguire un’agevolazione o un risparmio di spesa ma che, nel caso concreto, non possa ravvisarsi l’esclusivo intento elusivo della norma tributaria in quanto il riferimento, contenuto nell’atto di donazione, all’esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull’abitazione coniugale, lasciava emergere un intento estraneo all’esposizione con il fisco e ben manifestato con la costituzione del fondo patrimoniale destinato a vincolare i beni nell’interesse della famiglia, eventualmente in frode non al fisco ma ai creditori privati. Ha dunque riconosciuto la liceita’ del motivo comune che aveva spinto le parti a concludere un contratto ed ha escluso che detto motivo fosse quello elusivo ai danni di (OMISSIS). Il Giudice d’Appello ha dichiarato assorbiti i motivi relativi alla prova della simulazione ed ha rigettato gli altri motivi condannando l’appellante alle spese del grado.
Avverso la sentenza l’ (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 1344, 1414, 2729, 2808 c.c. e dell’articolo 53 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo al capo di sentenza che ha individuato l’eventuale intento fraudolento nel sottrarre i beni ai creditori ipotecari senza tener conto del fatto che la donazione del bene ipotecato e l’inserimento del medesimo nel fondo patrimoniale non avrebbe potuto comportare alcun nocumento alle garanzie del creditore ipotecario titolare, ai sensi dell’articolo 2808 c.c., di un diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del proprio credito anche in confronto dei terzi acquirenti.
Nella prospettazione dell’istituto ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dedurre la prova della simulazione assoluta del contratto di donazione, anche mediante presunzioni, tenendo in considerazione il rapporto di coniugio e di convivenza del donante e del donatario, la gratuita’ dell’atto, il “periodo temporale sospetto” in cui gli atti erano stati posti in essere e la contestualita’ dell’atto di donazione con la costituzione del fondo patrimoniale.
Quest’ultimo, contestualmente all’atto di donazione, non altro scopo poteva avere se non quello di configurare un’illecita garanzia di inespropriabilita’ e di invulnerabilita’ patrimoniale ad hoc, del bene immobile, nei confronti del fisco.
Il motivo e’ infondato. Come ben argomentato nella sentenza impugnata, l’esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso ha reso lecito l’atto di donazione ed ha escluso che l’unico motivo determinante di cui all’articolo 788 c.c., fosse quello di frodare il fisco.
Nella fattispecie, anche nell’ipotesi in cui il donante abbia inteso disporre del proprio bene al fine di diminuire le garanzie di altri creditori, (OMISSIS) avrebbe dovuto agire con l’azione revocatoria ordinaria e non anche agire per la nullita’ della donazione per l’esistenza di un motivo unico illecito comune alle parti. Come legittimamente ritenuto dall’impugnata sentenza, proprio il riferimento, contenuto nell’atto di donazione, all’esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull’abitazione coniugale, ha dato prova che il motivo, comune alle parti della donazione, fosse la destinazione della casa a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia “blindata” della proprieta’ dell’abitazione rispetto ai terzi creditori ipotecari.
La sentenza impugnata deve essere certamente corretta laddove richiama la finalita’ di elusione della garanzia patrimoniale dei creditori e non tiene in considerazione l’esistenza dell’ipoteca quale titolo privilegiato nell’espropriazione del bene, ma cio’ non incide sulla legittimita’ della ratio decidendi che e’ quella di distinguere l’ipotesi dell’elusione della garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi dalla frode alla legge tributaria: distinzione che viene, invece, del tutto meno nell’erronea prospettazione del primo motivo di ricorso che adatta la giurisprudenza di questa Corte, relativa alla frode alla legge, alla violazione della garanzia patrimoniale.
Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo l’istituto ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per omessa statuizione sul primo, secondo e quarto motivo di appello, ritenuti erroneamente assorbiti dal terzo motivo. Denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’argomentazione della ricorrente e’ la seguente: se il Giudice d’Appello non avesse erroneamente ritenuto assorbiti i motivi indicati, avrebbe pronunciato sulla sufficienza della cartella esattoriale e del ruolo ai fini della prova del credito, anche alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, avrebbe dichiarato la simulazione assoluta della donazione, ritenendo raggiunta la prova della medesima, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti in ragione dell’interesse personale della (OMISSIS) ad accettare la donazione, al fine di non essere privata della propria casa di abitazione, in virtu’ della consapevolezza dell’esistenza dei debiti del marito.
Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi, sicche’ la ricorrente non avrebbe avuto ragione di dolersi di cio’ di cui si duole. Il primo, secondo e quarto motivo di appello afferiscono, infatti, all’omessa considerazione della documentazione atta a costituire la prova del credito e la prova della simulazione. Essi sono stati esaminati e correttamente ritenuti assorbiti dalla decisione in diritto sul terzo motivo di appello, in quanto, come correttamente argomentato dalla impugnata sentenza (p. 6) “la conoscibilita’ del debito, l’interesse del coniuge ad evitare azioni esecutive sono tutti elementi che riguardano un eventuale atteggiamento soggettivo di mala fede, ma non sono idonei ad incidere sulla liceita’ del motivo comune che ha spinto le parti a concludere quegli atti perche’ resta sempre il fatto che proprio il richiamo al mutuo ipotecario gravante sul bene, esclude in radice che il motivo determinante esclusivo sia stato quello elusivo ai danni di (OMISSIS).” E’ evidente dall’argomentazione della sentenza che l’accoglimento del terzo motivo di appello rendeva del tutto irrilevante l’esame degli altri motivi, il cui esame non avrebbe potuto modificare la ratio decidendi della sentenza. Ne consegue che il motivo non censurando adeguatamente la ratio decidendi, deve essere dichiarato inammissibile.
Con il terzo motivo chiede la cassazione della sentenza anche nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese e competenze di lite di (OMISSIS) S.p.A. in favore delle parti resistenti, in applicazione del principio di soccombenza. Anche questo motivo e’ rigettato per le ragioni intrinseche al rigetto o all’inammissibilita’ dei primi due.
Conclusivamente il ricorso va rigettato con la condanna dell’istituto ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) S.p.A. a pagare, in favore del resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 8.200 (inclusi Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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