In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 41051.

La massima estrapolata:

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto; e il valore dell’acquisto, anche recente, puo’ costituire un indice di riferimento qualora sia adeguato e non sproporzionato rispetto all’effettivo valore reale dell’immobile nella specie valore di acquisto di Euro 151.800,00 con valore di stima in perizia di Euro 3.163.652,00 -, ma lo stesso e’ del tutto neutro quando il valore di mercato e’ radicalmente differente

 

Sentenza 24 settembre 2018, n. 41051

Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di questi ultimi;
avverso l’ordinanza del 25/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: “Inammissibilita’ dei ricorsi”;
Uditi i difensori, Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS): “Accoglimento dei ricorsi”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame, con ordinanza del 12 luglio 2017 confermava il decreto di sequestro del Giudice delle indagini preliminari di Velletri, del 16 maggio 2017, che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), indagati in relazione a piu’ reati fiscali, in quanto, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) quali amministratori di diritto, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) quali amministratori di fatto della (OMISSIS), avvalendosi di numerose fatture emesse da diverse societa’, indicavano nelle dichiarazioni del 2013, 2014 e 2015 elementi passivi fittizi con evasione dell’IVA; nei confronti della societa’ (OMISSIS) era stato disposto il sequestro preventivo ai fini di confisca diretta dei beni profitto del reato, nonche’ delle somme di denaro o di altri valori immobiliari rimasti nella disponibilita’ dei conti correnti della persona giuridica (per Euro 2.496.789,07).
2. Ricorrono per Cassazione, tramite difensori, con 4 distinti ricorsi: (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Hanno dedotto i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Per (OMISSIS) (motivo comune a tutti i ricorrenti).
Violazione di legge, relativamente alle norme per la valutazione del valore dei beni da sottoporre a sequestro preventivo. Nullita’ per violazione dell’obbligo di motivazione, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 322 ter c.p..
Il sequestro eseguito sul patrimonio del ricorrente, fino alla concorrenza di Euro 2.224.105,16, risulta conseguenza dell’errore di stima (per difetto) del valore di mercato dell’immobile di proprieta’ del (OMISSIS). Per il Tribunale il valore dell’immobile risulterebbe di soli Euro 151.800,00, corrispondente al prezzo storico di acquisto dell’immobile.
Dalle stime dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e dalla perizia in atti (prodotta dalla difesa) il valore di mercato dell’immobile e’ di oltre 3 milioni di Euro (per la perizia Euro 3.163.652,00). Solo moltiplicando le rendite catastali per il moltiplicatore – coefficiente – di legge/ il valore risulta di Euro 2.433.458,79. Del resto si tratta di un capannone industriale di mq 5.100,00, un’area di parcheggio di mq 7.500 e un terreno di 4.660 mq.
Il valore che doveva considerare il Tribunale era quello di mercato, come prevede la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione.
In considerazione della rilevante sproporzione dei valori in oggetto (150.000,00 Euro contro circa 3 milioni di Euro) la motivazione del provvedimento impugnato risulta apparente e quindi e’ possibile il ricorso in sede di legittimita’, per omessa motivazione.
2. 2. Violazione di legge, articolo 321 c.p.p., e articolo 322 ter c.p., in ordine all’illegittima esecuzione del decreto di sequestro preventivo sui conti correnti cointestati tra l’indagato ed i terzi estranei all’indagine penale. Nullita’ per omessa motivazione, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 322 ter c.p. (motivo comune ai ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), legati da vincoli di parentela ed affinita’ con (OMISSIS)).
Il sequestro a carico del ricorrente ha attinto, peraltro, somme di denaro depositate sui conti correnti bancari cointestati con i familiari, senza limitare il sequestro alla sola quota del ricorrente. Il sequestro e’ stato eseguito per intero sul conto corrente n. (OMISSIS) ( (OMISSIS)) cointestato tra l’indagato ricorrente, (OMISSIS) (sorella) e (OMISSIS) (genitore) per l’importo di Euro 404.858,90; conto n. (OMISSIS) ( (OMISSIS)) cointestato con (OMISSIS) (figlio) per l’importo di Euro 26.456,48; conto n. (OMISSIS) ed un dossier titoli cointestati con (OMISSIS) (moglie) presso la (OMISSIS) per Euro 969.518,95.
Per il Tribunale e’ possibile il sequestro (in considerazione della natura sanzionatoria dello stesso) di tutti i beni dei quali l’indagato abbia la titolarita’, o comunque la disponibilita’. Invero la giurisprudenza (ad es. sez. 3, n. 3535/2015) ritiene sequestrabile solo la quota appartenente all’indagato (tranne problemi di indivisibilita’ o di inderogabili esigenze di cautela per evitare la dispersione).
2. 3. Violazione di legge, articolo 110 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2; omessa motivazione sulla ricorrenza del fumus relativamente al concorso nel reato del ricorrente (OMISSIS) (motivo in parte comune a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).
(OMISSIS) e’ stato ritenuto, unitamente ad altri 3 indagati ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) amministratore di fatto del (OMISSIS).
Il Tribunale esprime il proprio convincimento in relazione alle dichiarazioni dell’amministratore di diritto ( (OMISSIS)) e di (OMISSIS), dipendente.
Il Tribunale aveva obbligo di ben motivare anche in ordine alla ricorrenza del fumus, ovvero sulla partecipazione del ricorrente alle frodi fiscali, unitamente agli amministratori di diritto ( (OMISSIS) e (OMISSIS)).
La condotta del ricorrente infatti non ha avuto nessuna incidenza per la commissione dei reati di evasione dell’IVA. Non vi e’ traccia della compartecipazione del ricorrente alla realizzazione delle frodi fiscali.
3. Ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.1. Violazione di legge, articolo 2639 c.c., comma 1, errata qualificazione di amministratori di fatto per i ricorrenti. Violazione di legge, articolo 125 c.p.p., comma 3.
Motivazione insussistente o meramente apparente.
L’attribuzione in capo agli odierni ricorrenti del ruolo di amministratore di fatto risulta audace. Il Tribunale, elargiva la carica di amministratore a tutti i soggetti, che a vario titolo e sporadicamente avevano agito in nome e per conto della societa’. Invece, per sussistere la qualifica dell’amministratore di fatto e’ indispensabile la dimostrazione della sussistenza dell’esercizio continuativo di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto, e connotate da autonomia decisionale. Le funzioni, di gestione dell’azienda, devono essere svolte con carattere di sistematicita’. Non sono sufficienti singoli atti di natura eterogenea ed occasionale, ma necessitano atti a carattere sistematico e’ completo.
Nel caso in oggetto il Tribunale ha clamorosamente deragliato, non applicando i principi, sopra visti, della giurisprudenza della Cassazione civile. Tutti gli elementi indicati dal Tribunale non sono riferibili ad un unico amministratore di fatto, il che sarebbe anche plausibile, ma sono disgiuntamente riferibili a tutti i ricorrenti.
Le dichiarazioni della (OMISSIS), dipendente, si riferiscono sostanzialmente alle posizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (costei mai individuata quale amministratore di fatto), e non gia’ ai ricorrenti. La (OMISSIS) riferisce relativamente ai ricorrenti solo di aver ricevuto le retribuzioni dall’ufficio finanziario nelle persone di (OMISSIS) e (OMISSIS).
I molteplici ruoli di amministratore di fatto sarebbero stati attribuiti dall’ordinanza impugnata relativamente ai seguenti elementi:
alla signora (OMISSIS), impiegata presso l’ufficio finanziario e, in quanto tale, delegata ad operare sui conti (delega verosimilmente mai attivata/giacche’ le operazioni sarebbero state svolte tutte, asseritamente, da (OMISSIS));
al signor (OMISSIS), responsabile dei rapporti commerciali, come da contratto, e destinatario di tre mail da parte di alcuni clienti e di una delega sui conti (verosimilmente mai utilizzata)clata la mancanza di contestazioni in proposito), al signor (OMISSIS), in quanto asserito, ma non dimostrato, materiale esecutore di non meglio precisate operazioni bancarie per conto della societa’.
La medesima qualifica, di amministratore di fatto, era poi stata riconosciuta anche al (OMISSIS). Per il Tribunale quindi ci sono quattro amministratore di fatto, e due di diritto: un’ armata Brancaleone”.
Del resto, i due amministratore di diritto, lungi dal presentare i requisiti tipici del prestanome, sono invece soggetti particolarmente qualificati, e con un curriculum di tutto rispetto, soprattutto per quel che riguarda le competenze tecnico gestionali dell’azienda. Cio’ sta a dimostrare l’apparenza della motivazione e quindi la ricorribilita’ in sede di legittimita’.
3.1.1. Per (OMISSIS).
Loredana (OMISSIS), impiegata addetta alle retribuzioni, insieme a Sigismondo Verde, non ha compiuto alcun atto che possa farle attribuire la qualifica di amministratore di fatto; infatti (OMISSIS) ne parla esclusivamente quale impiegata dell’ufficio finanziario, incaricata alle retribuzioni. Non si vede come puo’ attribuirsi, pertanto, la qualifica alla stessa di amministratore di fatto.
3.1.2. Per (OMISSIS).
Per (OMISSIS) il Tribunale afferma, solennemente, che il ruolo gestorio di costui emergerebbe dalla corrispondenza con un fornitore.
Orbene l’aver intrattenuto la corrispondenza con un fornitore, da parte di chi e’ destinatario ad incarichi di implementazione economica commerciale, non puo’ essere minimamente sufficiente a legittimare la qualifica di amministratore di fatto. Il (OMISSIS), come documentato nell’atto di gravame, era stato nominato, in ragione delle proprie competenze tecniche, collaboratore del consorzio (OMISSIS), dal 2014; quindi,
nell’ambito della propria attivita’, era stato chiamato a curare, per la societa’, la parte commerciale e finanziaria, limitandosi tuttavia a seguire le deleghe allo stesso impartite dall’amministratore (OMISSIS), dal quale, per ovvie ragioni connesse ai compiti, era stato delegato ad agire sui conti. (OMISSIS) in un modulo d’ordine del 25 settembre 2014, viene qualificato (non legale rappresentante come scrive il Tribunale)
incaricato “a rappresentare (OMISSIS)”, per quella specifica operazione (modulo allegato per il principio di autosufficienza).
Invero la necessita’ del fornitore, di precisare che la comunicazione veniva indirizzata al signor (OMISSIS), solo in quanto identificato a rappresentare la (OMISSIS), smentisce in termini, l’assunto del Tribunale, finendo paradossalmente per dimostrare come (OMISSIS) non fosse affatto un abituale interlocutore del fornitore, ne’ che lo stesso fosse riconosciuto implicitamente quale soggetto legittimato a contrarre per conto della (OMISSIS), senza bisogno alcuno di specificazioni al riguardo.
(OMISSIS) ha, infatti, agito in corrispondenza dei suoi compiti contrattuali.
3.1.3. Per (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato raggiunto dal sequestro preventivo, solo per essere stato indicato quale autore di una presunta movimentazione bancaria, di oltre 2 milioni di Euro, per conto della societa’ (OMISSIS).
La segnalazione bancaria, pero’, non e’ stato oggetto di alcun approfondimento investigativo. Infatti (OMISSIS) non aveva alcuna delega ad operare sui conti della societa’. L’assenza di approfondimenti su un eventuale errore, rende meramente assertiva la motivazione del Tribunale. La motivazione del tribunale e palesemente illogica, si da’ per scontato che (OMISSIS) ha operato per conto della societa’ in ben 212 operazioni, e si assume che la possibilita’ di operare sui conti bancari, senza delega, sia di prerogativa che consente di identificare la posizione di un amministratore di fatto.
3.2. Motivo identico a quello visto al punto 2.1., sul valore di mercato dell’immobile sequestrato alla societa’.
4. Per (OMISSIS).
4.1. Unico motivo identico a quello visto sub 2.1., sul valore di mercato dell’immobile sequetrato alla societa’.
5. Per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.1. Motivo identico a quello visto al punto 2.1., sul valore di mercato dell’immobile sequestrato alla societa’.
5. 2. Violazione di legge, articolo 321 c.p.p., e articolo 322 ter c.p., in ordine all’illegittima esecuzione del decreto di sequestro preventivo sui conti correnti cointestati tra l’indagato ed i terzi estranei all’indagine penale. Nullita’ per omessa motivazione, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 322 ter c.p. (vedi motivo 2.2.).
5.3. Violazione di legge, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 322 ter c.p., relativamente alla posizione di (OMISSIS), conto corrente n. (OMISSIS), cointestato.
In sede di riesame, al fine di dimostrare che sul conto corrente non vi fossero accrediti, di somme, riferite all’indagato (OMISSIS), sono stati depositati gli estratti del conto corrente n. (OMISSIS), presso la (OMISSIS) dal 2012 al 2017, e le buste paga per analogo periodo, attestanti la retribuzione corrisposta da (OMISSIS) S.p.A. all’odierno ricorrente (OMISSIS), figlio dell’indagato (OMISSIS).
Il saldo era di soli Euro 26.465,48. Il Tribunale del riesame, pur dando atto di aver scoordinato la documentazione offerta in comunicazione posta a fondamento delle allegazioni difensive, non riteneva di poter accogliere la richiesta di annullamento, adducendo la seguente motivazione:”il conto cointestato a (OMISSIS) e (OMISSIS)… risulta alimentato, oltre che dagli accrediti dello stipendio percepito da (OMISSIS), anche in modo costante e continuativo dal pagamento di cedole di interessi attivi su titoli, per cui non puo’ dirsi dimostrato che la somma sequestrata sul conto corrente sia di esclusiva titolarita’ di (OMISSIS) in quanto provento di emolumenti per attivita’ da lavoro. Se si considera, poi, che la remunerazione mensile era di circa Euro 1.300,00 e che (OMISSIS) deve sostenere le spese per il proprio mantenimento, e’ evidente che la somma sequestrata… non possa essere considerati di esclusiva pertinenza di (OMISSIS), ma frutto di altri proventi non riconducibili agli accrediti per emolumenti”.
La motivazione, seppure graficamente resa, nella sostanza risulta meramente apparente, e quindi e’ possibile il ricorso in sede di legittimita’.
Il Tribunale si e’ limitato solo ad esprimere un giudizio, sulla capacita’ di risparmio del terzo interessato, rispetto alla retribuzione percepita ed al saldo del conto corrente, con affermazione apodittica della quale non si comprendono i riferimenti temporali, rispetto alla presunta capacita’ media di spesa e di risparmio. Il Tribunale invece avrebbe dovuto esprimere le ragioni in base alle quali la proprieta’ di alcuni specifici importi (segnatamente le cedole accreditate) non poteva essere riconosciuta in favore del terzo interessato, e per l’effetto, provvedere alla quantificazione e restituzione della differenza, tra le somme da scomputare, e quella in sequestro di Euro 26.465,48, in favore dell’avente diritto.
Hanno chiesto pertanto i ricorrenti l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. E’ fondato il motivo relativo alla valutazione dell’immobile, della societa’ (OMISSIS), di Euro 151.800,00 invece della valutazione di stima, ritenuta di Euro 3.163.652,00, per i ricorrenti in relazione ai valori OMI e della perizia di parte, nonche’ per lo stesso valore catastale del bene immobile.
I ricorsi risultano inammissibili nel resto, in quanto proposti per un sostanziale vizio di motivazione non deducibile in sede di legittimita’.
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio e’ possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nel nostro caso i motivi di ricorso sono, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E, (sia letteralmente, e sia nella valutazione sostanziale dei ricorsi).
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, fatta eccezione per il motivo sulla valutazione del bene immobile.
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando in punto di fatto, come i ricorrenti ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) sono da considerare amministratori di fatto della societa’, elencando una serie di elementi probatori per desumere tale qualifica. Si tratta di una evidente valutazione di merito, insindacabile in questa sede dove, come visto, non e’ sindacabile la motivazione del provvedimento. Motivazione che non puo’ assolutamente ritenersi inesistente o solo apparente, per la completa e dettagliata analisi compiuta nei due provvedimenti di merito.
Identicamente deve rilevarsi per il sequestro delle somme dei conti correnti cointestati, poiche’ il Tribunale ampiamente motiva rilevando, in conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, come e’ possibile il sequestro di tutti i beni dei quali l’indagato sia titolare o abbia la disponibilita’, laddove il concetto di disponibilita’ attiene ad un rapporto di fatto tra il reo ed il bene, a prescindere dalla titolarita’ giuridica. In punto di fatto il Tribunale rileva come non risulta provata la titolarita’ esclusiva (o in quota) delle somme sequestrate per i soggetti non indagati, con completa analisi del movimento del denaro; si analizzano i versamenti sui conti correnti e le relative causalita’ (pag. 13 e 14, dell’ordinanza impugnata).
I ricorsi sul punto criticano sostanzialmente la motivazione dell’ordinanza, e, quindi, risultano inammissibili sul punto.
7. Risulta invece fondato il motivo relativo alla determinazione del valore dell’immobile sequestrato. Infatti “In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto. (Fattispecie di sequestro di immobile finalizzato alla confisca e alla acquisizione al patrimonio comunale, in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il ricorso al valore catastale del bene, che la difesa aveva evidenziato essere sensibilmente sproporzionato rispetto al valore iscritto nel bilancio del comune beneficiario)” (Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015 – dep. 04/03/2016, Fundaro’, Rv. 26645301; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015 – dep. 09/09/2015, Armeli e altro, Rv. 26505901).
E’ evidente che la valutazione del valore degli immobili sequestrati deve avvenire in relazione al reale prezzo di mercato, al momento del sequestro. Si tratta di una necessita’ di valutazione, del valore dei beni da sottoporre a vincolo, che deve essere (e non puo’ non essere) adeguata e proporzionata al prezzo o al profitto del reato. Una sproporzione evidente renderebbe illegittimo, in assoluto, il provvedimento di sequestro. Limiterebbe la proprieta’ in maniera sproporzionata rigetto alla sua funzione di cautela finalizzata alla confisca.
Sul punto la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi solo apparente, in quanto valuta il valore dell’immobile l’Euro 151.800,00 in equivalente al prezzo di acquisto”; disattendendo i valori OMI (perche’ forniscono indicazioni di valore di massima) e della perizia, in quanto “il valore del bene deve ritenersi correttamente stimato nel prezzo pagato per l’acquisto, relativo ad un atto di compravendita stipulato di recente”.
Orbene come prospettato dai ricorrenti il valore di mercato del bene e’ sottostimato in maniera radicale, in quanto solo moltiplicando le rendite catastali per il moltiplicatore (coefficiente) di legge, il valore risulta di Euro 2.433.458,79, inoltre la perizia di stima attribuisce un valore di oltre 3 milioni di Euro (3.163.652,00). Non si discute di un semplice scostamento, ma di valori completamente difformi, nella proporzione di 1 a 21 circa. Invero, il valore di acquisto puo’ essere un elemento (tra i tanti) per determinare il valore reale del bene immobile, ma risulta ininfluente quando lo stesso e’ palesemente inidoneo a determinare il valore del bene immobile (l’acquisto infatti puo’ essere stato effettuato all’asta, per un affare contingente, o per altre cause che non riguardano la valutazione oggettiva del valore del bene in sequestro).
Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto; e il valore dell’acquisto, anche recente, puo’ costituire un indice di riferimento qualora sia adeguato e non sproporzionato rispetto all’effettivo valore reale dell’immobile nella specie valore di acquisto di Euro 151.800,00 con valore di stima in perizia di Euro 3.163.652,00 -, ma lo stesso e’ del tutto neutro quando il valore di mercato e’ radicalmente differente”.
Conseguentemente l’ordinanza deve annullarsi limitatamente alla valutazione del valore dell’immobile in sequestro con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione del valore dell’immobile in sequestro e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma – Sezione del riesame;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

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