In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 23 aprile 2020, n. 12808.

Massima estrapolata:

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sussiste l’interesse ad impugnare il provvedimento non ancora eseguito per essere i beni già sottoposti a sequestro in forza di altro titolo in relazione al quale sia stata respinta la richiesta di revoca esclusivamente sulla base del sopravvenuto nuovo provvedimento cautelare.

Sentenza 23 aprile 2020, n. 12808

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Confisca – Ordinanza di sequestro preventivo – Interesse all’impugnazione – Ordinanza non eseguita – Stessi beni sottoposti per rogatoria in svizzera nell’ambito di un procedimento per riciclaggio – Somme sono in eccedenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. MESSINI D. Piero – rel. Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna M. – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. MONACO Marco M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 14/10/2019 del TRIBUNALE DI BERGAMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MESSINI D’AGOSTINI Piero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PEDICINI Ettore, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/10/2019 il Tribunale di Bergamo dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) contro il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex articolo 240 bis c.p., emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 12/7/2019, avente ad oggetto il suo patrimonio, “oltre la concorrenza di Euro 1.776.628,08, segnatamente sia lo stesso patrimonio sottoposto a sequestro per rogatoria effettuata in Svizzera sia il patrimonio nazionale riconducibile all’indagata”.
Il Tribunale rilevava che dalla nota della Guardia di Finanza in data 8/10/2019, trasmessa dal Pubblico Ministero, risultava che non si era provveduto al sequestro dei beni indicati nel suddetto decreto, “atteso che gli stessi erano gia’ stati sottoposti a sequestro preventivo” in forza di un precedente decreto del G.i.p., emesso il 3/8/2018, e pertanto dichiarava inammissibile la richiesta, in difetto di un interesse concreto e attuale della parte ad impugnare un provvedimento ablatorio che non abbia avuto esecuzione.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza per erronea applicazione della legge processuale penale, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame perche’ il sequestro non aveva avuto materiale esecuzione e per carenza di interesse.
2.1. Ripercorsa la vicenda del procedimento cautelare in esame, deduce la difesa che il Tribunale, citando anche una pronuncia di questa Corte, non pertinente rispetto al caso in esame, ha parificato due situazioni affatto diverse: quella della mancata esecuzione del provvedimento ablativo tout court e quella, verificatasi nella fattispecie, della omessa esecuzione in ragione del fatto che la res risulti gia’ sequestrata aliunde e quindi sia gia’ stata sottratta alla disponibilita’ del suo proprietario.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente osserva che l’interesse concreto e attuale all’impugnazione del decreto del 12/7/2019 risulta evidente se si considera la genesi dello stesso provvedimento: infatti, in data 11/7/2019, i difensori hanno presentato al G.i.p. una richiesta di restituzione a (OMISSIS) della somma di Euro 4.928.533,83, pari alla differenza fra il valore dei beni sequestrati e l’importo indicato dallo stesso giudice nel decreto di sequestro emesso il 3/8/2018.
Con ordinanza del 15/7/2019 il G.i.p., pur dando atto della suddetta differenza, ha respinto la richiesta della difesa unicamente sulla base della sussistenza di un secondo vincolo cautelare, costituito dal sequestro disposto ex articolo 240 bis c.p., nel frattempo intervenuto con il decreto in data 12/7/2019, in questa sede impugnato.
L’annullamento di questo secondo decreto consentirebbe di ottenere la restituzione all’indagata del patrimonio sequestrato in misura eccedente rispetto a quanto disposto con il primo decreto di sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il Tribunale, a supporto della propria decisione, ha richiamato una recente pronunzia di questa Corte, secondo la quale e’ inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito ovvero che non abbia avuto materiale esecuzione per il mancato rinvenimento delle cose da apprendere (Sez. 6, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, Di Guida, Rv. 275598), in quanto, in tali situazioni, non e’ ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione.
Il condivisibile principio, che risulta costante nella giurisprudenza di legittimita’ (fra le altre cfr., ad es., Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875; Sez. 3, n. 47559 del 47559 del 16/07/2019, Milanese, n. m.; Sez. 3, n. 7021 del 22/09/2017, dep. 2018, Tanzi, n. m.), non e’ tuttavia pertinente nel caso di specie, poiche’ – come con fondamento sostenuto dalla difesa – il caso della mancata esecuzione del provvedimento ablativo non e’ parificabile a quello, rilevante nel caso di specie, della omessa esecuzione in ragione del fatto che i beni siano gia’ stati sequestrati in forza di un altro titolo, venendo sottratti alla libera disponibilita’ del loro proprietario.
3. La ricorrente ha dedotto e dimostrato il concreto interesse ad una decisione sull’impugnazione proposta, riassumendo la vicenda del procedimento, come risultante dagli atti allegati al ricorso.
Il 3/8/2018 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo dispose nei confronti di (OMISSIS) il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente della somma di 9.188.163,28 Euro, corrispondente al profitto del reato di riciclaggio in ipotesi realizzato mediante la richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disc/osare), prevista dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186.
Con una istanza di “revoca parziale del sequestro preventivo”, depositata in data 11/7/2019, la difesa dell’indagata, preso atto che il sequestro di beni mobili e immobili era stato eseguito per un valore complessivo di 14.112.697,11 Euro, chiese al G.i.p. la restituzione a (OMISSIS) della somma di 4.928.533,83 Euro, pari alla differenza fra il valore dei beni sequestrati e l’importo indicato dallo stesso giudice nel decreto di sequestro del 3/8/2018.
Con ordinanza in data 15/7/2019 il G.i.p., pur dando atto della suddetta differenza, ha respinto la richiesta della difesa unicamente sulla base della sussistenza di un secondo e diverso vincolo cautelare, costituito dal sequestro disposto ex articolo 240 bis c.p., nel frattempo intervenuto con il decreto del 12/7/2019, in questa sede impugnato.
Cosi’ ricostruita la vicenda del procedimento, risulta evidente come l’annullamento di questo secondo decreto consentirebbe di ottenere la restituzione all’indagata del patrimonio sequestrato in misura eccedente rispetto a quanto disposto con il primo decreto di sequestro preventivo.
E’ quindi sussistente l’interesse (e il diritto) della indagata ad una pronunzia da parte del Tribunale in ordine ai motivi di doglianza proposti con la richiesta di riesame presentata contro il decreto di sequestro emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo in data 12/7/2019.
4. L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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