In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 gennaio 2021| n. 1742.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora vi sia corrispondenza tra il profitto del reato ed il valore dei beni appresi, non può essere adottato alcun provvedimento che disponga la gestione produttiva dei beni anzichè la loro semplice custodia in quanto la percezione di utili ulteriori in capo all’amministrazione altererebbe la necessaria proporzione economica tra profitto del reato e valore dei beni in sequestro.

Sentenza|15 gennaio 2021| n. 1742

Data udienza 4 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Confisca per equivalente – GIP – Riciclaggio – Indennità di di occupazione – Erronea indicazione della disciplina applicabile in tema di modalità gestionali – Operatività dell’art. 104 co. 1 bis disp. att. c.p.c. – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/07/2019 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG FILIPPI Paola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione emessa de plano in data 9 luglio 2019 il Gip del Tribunale di Pistoia ha respinto una istanza introdotta – in sede di gestione di beni oggetto di sequestro – da (OMISSIS).
Con detta istanza era stata chiesta la revoca di un precedente provvedimento con cui il medesimo Gip aveva autorizzato l’amministratore giudiziario a riscuotere le indennita’ di occupazione in riferimento a tre immobili oggetto di sequestro.
2. Va premesso che nei confronti di (OMISSIS), per quanto emerge dagli atti, si procede per i reati di riciclaggio e reimpiego e risulta emesso, in data 5 novembre 2018, un decreto di sequestro preventivo funzionale a confisca per equivalente. Nel provvedimento di sequestro si indica il valore di Euro 7.300.000,00 quale profitto dei reati, come limite di valore della equivalenza.
3. In parte motiva, il Gip osserva che il reato di riciclaggio rientra nelle ipotesi di confisca “estesa” di cui all’articolo 240 bis c.p..
Si ritiene, pertanto, applicabile al caso di specie – dato il rinvio di cui all’articolo 104bis disp att. c.p.p., comma 1 quater – la disciplina dettata per il sequestro di prevenzione di cui al codice antimafia (Decreto Legislativo n. 159 del 2011) ed in particolare il contenuto dell’articolo 40 in tema di sfruttamento economico degli immobile in sequestro.
Da tale premessa derivano le ulteriori valutazioni compiute dal giudice della esecuzione. Si afferma, in particolare, che, quanto all’immobile adibito ad abitazione, resta dovuta l’indennita’ di occupazione (non avendo la (OMISSIS) dimostrato lo stato di indigenza) e che quanto agli ulteriori immobili e’ pienamente legittimo che l’amministratore giudiziario provveda alla riscossione dei canoni di locazione secondo i contratti gia’ in essere.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – (OMISSIS), articolando distinti motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, non essendo stata fissata udienza camerale per provvedere sull’istanza.
La difesa della (OMISSIS) inquadra la domanda in termini di incidente di esecuzione relativo alle modalita’ di gestione dei beni in sequestro.
Si evidenzia, pertanto, che la decisione doveva essere preceduta dalla trattazione camerale, non versandosi in ipotesi di inammissibilita’ della domanda.
Si ritiene, inoltre, irrituale l’avvenuta acquisizione del parere dell’amministratore giudiziario.
2.2 Al secondo motivo si deduce la illegittimita’ della stessa procedura di gestione dei beni in sequestro.
Non vi e’ stata risposta alcuna – da parte del Gip – su taluni punti sollevati nell’istanza, in tema di nomina dell’amministratore giudiziario e di assenza di direttive gestionali.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione delle norme di cui all’articolo 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 quater e articolo 240bis c.p..
Si evidenzia che erroneamente il Gip ha ritenuto di poter applicare le disposizioni citate, con particolare riferimento ai beni immobili.
Il sequestro preventivo non e’ stato disposto a fini di confisca estesa (articolo 240bis c.p.) ma a fini di confisca per equivalente (articolo 648 quater c.p., comma 2). Da cio’ la erroneita’ del riferimento, operato nella decisione impugnata, ai contenuti dell’articolo 240bis c.p., disposizione non applicabile al caso in esame.
Ne deriva – in tesi – la illegittima applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, parimenti da ritenersi inapplicabili al sequestro in essere.
2.4 Al quarto motivo si deduce ulteriore violazione di legge.
La ricorrente denunzia la non applicabilita’ della stessa disposizione di cui all’articolo 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 quater, essendo stati colpiti dal sequestro – per quanto di interesse – dei beni immobili, non in quanto profitto dei reati ma, appunto, “per equivalente”. Da cio’ deriva la impossibilita’, in tesi, di disporne la gestione, essendo stata gia’ raggiunta – con l’emissione e trascrizione del decreto di sequestro – la finalita’ cui la misura preventiva tende. Non vi sarebbe alcuna legittima finalita’ di tipo gestionale, non potendosi determinare una percezione dei frutti in danno del soggetto titolare dei beni in questione.
2.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
Non trattandosi di sequestro e fini di confisca estesa, come esposto nei motivi che precedono, non vi e’ possibilita’ di applicare le disposizioni evocate nel provvedimento impugnato, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40.
La imposizione della indennita’ di occupazione risulta, pertanto, adottata in violazione di legge, trattandosi di limitazione non consentita al diritto di abitazione.
2.6 Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla congruita’ dell’importo indicato a titolo di indennita’ di occupazione.
Si tratta, in tutta evidenza, di un motivo subordinato, la cui illustrazione non appare necessaria per quanto si dira’ nel prosieguo della presente decisione.
2.7 Al settimo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla percezione dei frutti dei residui immobili caduti in sequestro.
Ad ulteriore precisazione dei motivi esposti, si evidenzia – sul punto – come la natura di sequestro per equivalente non consentiva di alterare il rapporto tra valore del profitto del reato e valore dei beni in sequestro. Su tale aspetto il provvedimento impugnato non fornisce risposta al contenuto della domanda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
1.1 Risultano, in particolare, fondate tutte le deduzioni difensive collegate – in diritto – alla tipologia di provvedimento di sequestro posto a monte della decisione impugnata ed alla erronea indicazione della disciplina applicabile in tema di modalita’ gestionali (censure esposte al terzo, quarto, quinto e settimo motivo di ricorso).
2. Per quanto risulta dagli atti, il sequestro si fonda sulla esistenza del fumus dei reati di riciclaggio e reimpiego ed e’ stato emesso ai sensi dell’articolo 648 quater c.p., disposizione di legge che prevede la confisca obbligatoria del prodotto o profitto dei reati di cui agli articoli 648bis, ter e ter1, anche nelle forme della equivalenza su beni di cui il reo risulti avere la disponibilita’ anche per interposta persona.
Nella parte in cui vengono assoggettati a sequestro i beni immobili, il sequestro risulta dunque “per equivalente”, ossia con funzione anticipatoria della confisca in ragione della corrispondenza rispetto al profitto del reato, quantificato in circa 7.000.000,00 di Euro.
2.1 Da tale “assetto” della misura cautelare reale deriva, come esposto dal ricorrente, la necessita’ di una verifica preliminare – che non risulta affatto operata quanto agli aspetti gestionali dei beni immobili caduti in sequestro.
La gestione “produttiva”, tesa all’incremento di valore, ove possibile, dei beni in sequestro e’ aspetto che caratterizza il sequestro di prevenzione, la confisca estesa ai sensi dell’attuale articolo 240bis c.p. e le misure reali che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge dettate per le misure di prevenzione patrimoniali (Decreto Legislativo n. 159 del 2011), ma tale attivita’ non e’ da ritenersi ne’ obbligatoria – ai sensi dell’articolo 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 quater -, ne’ consentita in caso di emissione di un sequestro per equivalente che all’atto della esecuzione abbia gia’ “assicurato” le finalita’ della misura cautelare, in rapporto al valore dei beni oggetto di apprensione.
Cio’ in rapporto non solo al tenore delle disposizioni di legge applicabili (lo stesso articolo 104 bis disp. att., al comma 1 non configura un obbligo di assicurare l’amministrazione di tutti i beni caduti in sequestro ma condiziona la nomina dell’amministratore giudiziario, tranne che per le aziende e le societa’, alla ricognizione della “necessita’” di assicurare l’amministrazione), ma soprattutto in ragione delle particolari caratteristiche dell’istituto della confisca per equivalente e del relativo sequestro funzionale alla medesima.
E’ infatti pacifico, negli assetti nomofilattici raggiunti in questa sede (da ultimo v. Sez. V n. 36069 del 20.10.2020 con citazione dei costanti arresti interpretativi), che la confisca per equivalente: a) possiede natura sanzionatoria, dato che il vincolo reale si “trasferisce” su beni che non hanno alcun nesso pertinenziale diretto con le condotte illecite; b) non potrebbe estendersi, per tale ragione, a valori eccedenti la determinazione quantitativa del prodotto o profitto del reato, configurandosi in tal caso una pena patrimoniale illegale (in quanto non piu’ equivalente al valore del suddetto profitto).
2.2 Per tali essenziali ragioni, attinenti alla natura giuridica dell’istituto, questa Corte – con orientamento qui condiviso – ha avuto modo di precisare, anche in rapporto alla necessaria osservanza del principio di proporzionalita’ nella imposizione, in chiave sanzionatoria, di limiti ai diritti individuali della persona, che in caso di sequestro per equivalente che abbia gia’ assicurato le finalita’ tipiche della misura non e’ consentita la percezione di “frutti” derivanti dai beni in sequestro, posto che cio’ verrebbe a determinare una non consentita “eccedenza” del valore sottoposto a vincolo reale: in tema di sequestro preventivo, volto alla confisca per equivalente, di beni immobili, e’ illegittima l’estensione del vincolo cautelare ai frutti della cosa sequestrata ove il valore di mercato della stessa copra l’importo fissato nel provvedimento di sequestro (cosi’ Sez. III n. 46716 del 28.3.2018, rv 274487). Da cio’ deriva la necessita’ di una statuizione preliminare, da parte del giudice procedente, tesa a riconoscere – o meno – la necessita’ di disporre la gestione dei beni assoggettati a tale tipologia di sequestro, atteso che con la imposizione e trascrizione del provvedimento cautelare ben potrebbe essere gia’ stata raggiunta la finalita’ di “assicurazione del valore dei beni” alla procedura giudiziaria.
Va dunque riaffermato il seguente principio di diritto: in caso di sequestro funzionale a confisca per equivalente che abbia gia’ raggiunto in sede di esecuzione la corrispondenza di valore tra profitto del reato e beni appresi, il provvedimento che dispone la gestione produttiva e non la semplice custodia dei beni non puo’ essere emesso, posto che la percezione di ulteriori utili in capo all’amministrazione giudiziaria altera la ineliminabile proporzione economica tra profitto del reato e valore dei beni in sequestro.
3. A tali principi, in tutta evidenza, non si e’ attenuto il Gip del Tribunale di Pistoia, nel caso in esame, avendo in modo apodittico ritenuto di dover emettere direttive gestionali tese all’incremento della produttivita’ dei beni immobili e alla percezione di frutti dalle res assoggettate – per quanto risulta dagli atti – ad un sequestro funzionale a confisca per equivalente.
Tale aspetto risulta preliminare ed assorbente anche rispetto alle dedotte violazioni del contraddittorio e conduce all’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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