In tema di sequestro di prevenzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 aprile 2021| n. 13397.

In tema di sequestro di prevenzione, costituisce caso analogo di conflitto, a norma dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., il contrasto sulla competenza territoriale tra la corte d’appello, investita dell’impugnazione del provvedimento di sequestro, ed il tribunale, diverso da quello emittente, cui gli atti siano stati trasmessi.

Sentenza|9 aprile 2021| n. 13397

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: COMPETENZA – CONFLITTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. PESCARA;
nei confronti di:
CORTE APPELLO L’AQUILA;
con l’ordinanza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di PESCARA;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha chiesto attribuirsi la competenza al Tribunale di Pescara;
udito il difensore;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 4 giugno 2020 il Tribunale di Pescara – in procedura di prevenzione – ha sollevato conflitto negativo di competenza in riferimento a quanto deciso, nella procedura di impugnazione di un provvedimento di sequestro, dalla Corte di Appello di L’Aquila in data 9 gennaio 2020.
Giova rappresentare la sequenza dei diversi provvedimenti emessi, in riferimento alla proposta applicativa di misura di prevenzione (del 7 dicembre 2016, dunque insensibile alle variazioni legislative di cui alla L. n. 161 del 2017) formulata nei confronti di (OMISSIS).
1.1 Un primo provvedimento giurisdizionale e’ rappresentato dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara in data 18 luglio 2017.
Con tale decisione, intervenuta su proposta di sequestro, il Tribunale di Pescara ha declinato la propria competenza territoriale (dichiarando la inammissibilita’ della proposta), evidenziando che la pericolosita’ del (OMISSIS) (pur domiciliato di fatto in (OMISSIS)) doveva ritenersi manifestata nel territorio del circondario del Tribunale di Chieti.
In proposito, il Tribunale di Pescara ha affermato che:
– la nozione di “dimora”, di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 5 (da ora in avanti cod.ant.), va intesa, per costante orientamento interpretativo giurisprudenziale, non in senso formale ma quale luogo in cui si e’ manifestata – secondo la prospettazione – la pericolosita’ sociale del proposto;
– nel caso del (OMISSIS), le condotte di maggior spessore e rilevanza, tra le plurime oggetto di rappresentazione in punto di pericolosita’ (associazione per delinquere e numerosi reati-scopo in tema di evasione fiscale, smaltimento illecito di rifiuti ed altro) risultano ricollegabili’ al reato di associazione a delinquere ed il luogo in cui si radica, di fatto, il centro decisionale del sodalizio e’ rappresentato dagli uffici della (OMISSIS) srl siti nella via (OMISSIS), ove si tenevano (come risulta anche da intercettazioni indicate nell’atto di proposta) le riunioni per la pianificazione delle attivita’ illecite;
– sempre in (OMISSIS) risulta avvenuta una condotta rubricata, in sede penale, come estorsione.
1.2 Un secondo provvedimento giurisdizionale e’ rappresentato dal decreto con cui in data 31 gennaio 2019 il Tribunale di Chieti, previa verifica della ricorrenza dei presupposti di legge, ha disposto il sequestro dei beni ritenuti nella disponibilita’ di (OMISSIS).
In tale decisione e’ stato evidenziato, per quanto qui rileva, che:
– sin dal 2005 il (OMISSIS), per quanto emerge da diversi procedimenti penali che lo riguardano, ha realizzato una ricorrente attivita’ illecita (reati tributari, societari, in tema di ambiente ed altro) tramite una complessa rete relazionale (rubricata in sede penale ai sensi dell’articolo 416 c.p.) che ha consentito di lucrare risparmi di spesa e reinvestire i medesimi in attivita’ di impresa. Le societa’ commerciali coinvolte in dette operazioni sono circa novanta;
– quanto al profilo della competenza, premesse le linee interpretative dell’istituto, il Tribunale di Chieti condivide i contenuti della decisione emessa dal Tribunale di Pescara, posto che nel territorio di Chieti e’ individuabile il “centro organizzativo e decisionale” del sodalizio criminale capeggiato dal proposto. Si rappresenta in particolare non soltanto l’avvenuta consumazione in (OMISSIS) del reato di estorsione (di piu’ elevata gravita’), ma soprattutto che dalle indagini e’ emerso come il luogo di “pianificazione” delle attivita’ del sodalizio criminoso – con carattere di continuita’ era rappresentato dagli uffici della (OMISSIS) srl sita nella via (OMISSIS).
1.3 Il tema della competenza viene ripreso nella decisione incidentale – sulla impugnazione del sequestro – emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila in data 9 gennaio 2020, su eccezione di parte.
La Corte di Appello, in detta veste, evidenzia che in sede penale il Gup del Tribunale di Chieti, in relazione al procedimento n. 100/2016 (gia’ n. 13091/2010 Pm Pescara), ha rimesso gli atti al Gup del Tribunale di Pescara, non individuando ragioni di connessione in senso proprio (ma di mero collegamento probatorio) con il procedimento n. 1474/2013 gia’ pendente in (OMISSIS). Si afferma inoltre che il procedimento n. 100/2016 contiene le imputazioni di maggiore rilevanza e gravita’ e che le societa’ riferite al (OMISSIS) avevano “quasi tutte” la sede legale nel territorio di Pescara. Da cio’ deriva la attribuzione della competenza, in sede di prevenzione, al Tribunale di Pescara.
2. Ricevuti gli atti, il Tribunale di Pescara (dopo aver emesso il decreto di sequestro) con la ordinanza del 4 giugno 2020 ha, come si e’ anticipato in premessa, sollevato il conflitto negativo.
La decisione evidenzia le ragioni di dissenso con la statuizione in punto di competenza emessa in sede di impugnazione del provvedimento cautelare, nei termini che seguono.
Vengono, in larga misura, riproposte le argomentazioni contenute nella decisione emessa in data 18 luglio 2017, condivide dal Tribunale di Chieti in data 31 gennaio 2019.
In sede di prevenzione, si ribadisce, la “dimora” non va intesa in senso formale ma quale spazio fisico in cui si sono registrate le manifestazioni di pericolosita’.
Si richiama, in caso di manifestazioni di pericolosita’ verificatesi in luoghi diversi, il criterio giurisprudenziale della “continuita’” delle condotte elevate ad indice rivelatore della condizione soggettiva di pericolosita’.
Si richiama altresi’ il criterio giurisprudenziale della individuazione, in caso di reati associativi, del luogo in cui si realizza la programmazione, ideazione e direzione delle attivita’ del sodalizio.
Si ribadisce che dagli atti del procedimento n. 1474/2013 pendente presso il Tribunale di Chieti (ed in particolare dai contenuti del titolo cautelare) emerge che, pur avendo molte societa’ la sede legale in (OMISSIS), il (OMISSIS) era solito realizzare le riunioni in cui si progettava l’attivita’ illecita in (OMISSIS), presso gli uffici della (OMISSIS) srl siti nella via (OMISSIS).
Cio’ anche per le particolari caratteristiche di detto luogo, che il (OMISSIS) riteneva “blindato”.
Dunque in (OMISSIS) venivano elaborate le linee di azione, poi oggetto di attuazione nelle altre sedi, tra cui quella di (OMISSIS).
Lo schema organizzativo veniva replicato nell’ambito delle attivita’ censite nel procedimento n. 13091 del 2010, posto a fondamento della decisione della Corte di Appello.
Peraltro in (OMISSIS) era certamente commesso il reato di estorsione, per come risulta dal capo di imputazione elevato in sede penale. L’ufficio della (OMISSIS) srl in (OMISSIS) era anche il luogo ove veniva depositato in una cassaforte il denaro contante utilizzato dalla organizzazione criminale.
La Corte di Appello non avrebbe considerato dette emergenze fattuali ed avrebbe, in sostanza, applicato principi marcatamente penalistici, in modo non rispondente alla radicata interpretazione dell’articolo 5 cod.ant. in punto di competenza nelle procedure di prevenzione.
Si evidenzia, ancora, che in sede penale il Gup di Pescara ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Gup di Chieti in rapporto alla vicenda menzionata dalla Corte di Appello nel proprio provvedimento.
3. Ad avviso del Collegio si verte, nel caso sin qui illustrato, in caso analogo di conflitto di competenza ai sensi dell’articolo 28 c.p.p., comma 2.
La disciplina dei conflitti contenuta nel codice di rito e’, peraltro, integralmente applicabile alle procedure giurisdizionali di prevenzione, come ritenuto, tra le molte, da Sez. I n. 1947 del 23.3.1998, rv 210267.
Va riconosciuto sussistente il conflitto posto che la statuizione in tema di competenza compiuta dal giudice di merito cui e’ attribuito il potere di decidere sulla impugnazione di una misura cautelare (qui la Corte di Appello in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, cod.ant., come novellato ai sensi della L. n. 161 del 2017) non puo’ ritenersi vincolante per il giudice della cautela ritenuto competente. Tale attributo e’ infatti previsto nel sistema processuale esclusivamente in rapporto alle statuizioni sulla competenza adottate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 25 c.p.p. e cio’ anche quando la pronunzia di questa Corte sia emessa in sede pre-processuale, salva la sopravvenienza di fatti nuovi (per tutte, Sez. I n. 9413 del 14.2.2013, rv 255065).
3.1 E’ evidente, peraltro, che la disposizione in tema di conflitti di competenza va qui applicata nella forma atipica dei casi analoghi (articolo 28, comma 2) posto che il giudice della impugnazione cautelare (Corte Appello di L’Aquila) non ha declinato la propria competenza, attribuita dalla legge nell’ambito del procedimento incidentale, quanto ha ritenuto di regolamentare la competenza tra due diversi uffici giudicanti territoriali (quello di Pescara e quello di Chieti) attraverso una determinata operazione di coordinamento logico-giuridico tra i dati storici e la regola normativa di cui all’articolo 5 cod.ant..
Negare la possibilita’ al giudice cui vengono trasmessi gli atti di opporre una diversa conclusione avrebbe come effetto quello di rendere insindacabile una pronunzia emessa in sede incidentale, in punto di competenza, da un organo giudicante diverso da questa Corte di cassazione, il che si porrebbe in contrasto con quanto stabilito in via generale dal citato articolo 25 c.p.p. (v. Sez. VI n. 2296 del 9.6.1997, rv 208855).
4. Cio’ posto, va attribuita la competenza, sulla proposta applicativa della misura di prevenzione depositata nei confronti di (OMISSIS), al Tribunale di Chieti.
4.1 In premessa, vanno ribadite talune caratteristiche peculiari della disciplina della competenza in procedure di prevenzione, che rendono tale istituto non pienamente “sovrapponibile”, nelle sue modalita’ applicative, a quello della competenza penale. Se da un lato vi e’ la comune esigenza – nei due settori dell’ordinamento – di attribuzione legalmente predeterminata dei procedimenti tesi ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti, dall’altro va rilevato che in tema di prevenzione la individuazione del giudice competente risente della diversa connotazione dello stesso giudizio preventivo, basato sull’apprezzamento di una “condizione soggettiva complessa” piu’ che sulla ricostruzione di uno o piu’ espisodi delittuosi specifici.
Non tutte le regole in punto di determinazione della competenza contenute nel codice di rito penale sono, pertanto, esportabili al giudizio di prevenzione, proprio in ragione di detta diversita’ ontologica dei due modi di realizzare la giurisdizione.
4.2 Ed invero per costante interpretazione maturata in questa sede di legittimita’ gia’ nel vigore della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4 (per effetto, tra le altre, di Sez. U. n. 18 del 3.7.1996, Simonelli) e ribadita nella vigenza dell’articolo 5 cod.ant., la nozione di “dimora” va intesa non gia’ in senso formale quanto in riferimento allo spazio fisico in cui sono “intervenute le manifestazioni di pericolosita’”, nel senso che il luogo in cui le stesse risultano poste in essere (nell’ambito della prospettazione) radica la competenza del giudice della prevenzione.
Tale conclusione – che muove dalla necessita’ di evitare scissioni tra il luogo di celebrazione del procedimento e quello in cui si e’ manifestata con maggiore frequenza e intensita’ la pericolosita’ del soggetto proposto – e’ stata ribadita in recenti decisioni di questa Corte di legittimita’.
Quanto ai criteri da seguire nelle ipotesi di plurime manifestazioni di pericolosita’ sociale indicate nella proposta (aspetto non espressamente regolamentato dal legislatore), si tende da parte della giurisprudenza a ritenere “centrale” nella attribuzione della competenza, da un lato l’aspetto della piu’ accentuata “gravita’” del singolo fatto espressivo di pericolosita’ (specie se trattasi di fatto idoneo a determinare l’attrazione del proposto nell’area della pericolosita’ cd. qualificata per appartenenza ad una organizzazione di stampo mafioso), dall’altro, l’aspetto della “continuita’ di azione” del soggetto in un dato territorio, criterio, quest’ultimo, che consente di mantenere ferma la competenza del giudice del luogo di “abituale pericolosita’” anche in presenza di uno o piu’ fatti di maggiore gravita’ commessi in luogo diverso ma del tutto episodici.
4.3 Tale considerazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di prevenzione, che, come si e’ anticipato, e’ “inquadramento di una condizione” e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto, dunque ad essere rilevante e’ il luogo ove tale complessiva condizione di pericolosita’ si sia manifestata con maggiore continuita’ (in tal senso, Sez. I n. 42238 del 18.5.2017, rv 270972; nonche’ Sez. I n. 45380 del 7.7.2015, rv 265255 secondo cui la competenza territoriale, per decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cui pericolosita’ non sia riferibile ad un contesto associativo criminale, si determina avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall’autorita’ proponente, la pericolosita’ sociale attuale si manifesti con carattere di continuita’ in rapporto con l’ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravita’).
Puo’ pertanto affermarsi che li’ dove la condizione di pericolosita’, per come prospettata, includa l’ipotesi della appartenenza ad un sodalizio mafioso la competenza del Tribunale vada individuata con riferimento al luogo ove si’ trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacita’ di intimidazione del gruppo medesimo (Sez. I n. 51076 del 4.4.2014, rv 261601), mentre nelle ipotesi in cui la condizione soggettiva sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente e’ il criterio della continuita’ di azione (intesa come luogo ove il soggetto ritenuto pericoloso manifesta il numero piu’ consistente e ripetuto di condotte devianti) e non necessariamente il luogo di commissione del reato di maggiore gravita’.
5. Applicando tali principi al caso in esame, il Collegio ritiene fondate le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici territoriali della misura cautelare (tanto il Tribunale di Pescara che quello di Chieti), sulla base dell’esame dei contenuti dell’atto di proposta.
Le considerazioni espresse dalla Corte di Appello si basano – di contro – su una erronea lettura del rapporto intercorrente tra la disciplina della competenza in ambito penale e quella della prevenzione.
Cio’ che rileva, infatti, non e’ l’ancoraggio – peraltro controverso e oggetto di conflitto – della competenza territoriale in ambito penale, relativa alle plurime condotte di reato attribuite a (OMISSIS), con meccanica trasposizione delle scelte operate in sede penale al giudizio di prevenzione, quanto l’applicazione (in ragione di un esame della prospettazione elaborata in sede di proposta) dei criteri capaci di “estrarre” dalla pluralita’ di condotte il radicamento della pericolosita’ soggettiva in un dato territorio con quei caratteri di “continuita’ di azione” individuati dalla giurisprudenza in precedenza citata.
Puo’ pertanto pervenirsi, in sede di prevenzione, ad una individuazione del giudice competente in modo del tutto autonomo e diverso rispetto ai criteri penalistici, basati sulla individuazione del luogo di consumazione dei singoli reati e dei nessi tra i medesimi, previsti dal legislatore con connotati di stretta tipicita’ non sempre esportabili alla materia della prevenzione.
5.1 Nel caso del (OMISSIS) vi e’ stata convergenza, in sede di esame della proposta da parte dei Tribunali territoriali, su un aspetto del fatto che la Corte di Appello non ha per nulla contraddetto nella sua decisione, e che dunque puo’ dirsi assodato: le linee programmatiche delle complesse attivita’ illecite contestate al (OMISSIS) erano costantemente elaborate in uno degli uffici in sua disponibilita’, sito in (OMISSIS).
Tale momento progettuale, ripetuto nel tempo, al di la’ dei criteri di individuazione della competenza penalistica, rappresenta quell’indicatore concreto di “continuita’” della condizione di pericolosita’ cui la giurisprudenza di questa Corte, nelle sue piu’ recenti decisioni intervenute in tema di pericolosita’ “semplice” (non rientrando il caso in esame nell’ambito applicativo della pericolosita’ qualificata), si e’ riferita in termini di idoneo criterio di attribuzione della competenza territoriale in sede di prevenzione.
A tale orientamento interpretativo, per le suddette ragioni, il Collegio ritiene di aderire in sede di risoluzione del presente caso analogo di conflitto.
Va pertanto dichiarata la competenza, sulla proposta applicativa di misura di prevenzione qui in rilievo, al Tribunale di Chieti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Chieti, cui dispone trasmettersi gli atti.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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