In tema di reati contro la libertà sessuale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 aprile 2021| n. 13267.

In tema di reati contro la libertà sessuale, l’applicabilità delle pene accessorie di cui all’art. 609-nonies cod. pen., ancorché prevista «in ogni caso» dalla norma, è esclusa, ai sensi dell’art. 98, comma secondo, cod. pen., nei confronti dei minori degli anni diciotto, condannati a pena detentiva inferiore a cinque anni, in quanto l’esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore dalla disciplina punitiva generale risulta prevalente in ragione della funzione educativa riconosciuta alla pena nel procedimento minorile.

Sentenza|9 aprile 2021| n. 13267

Data udienza 19 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 18/12/2019 della Corte d’appello di Genova, Sezione per i minorenni;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CORBO Antonio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 dicembre 2019, la Corte di appello di Genova, Sezione per i minorenni, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Genova che aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 609-bis c.p., e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, previa applicazione della diminuente dell’eta’ e delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle circostanze aggravanti, nonche’ alle pene accessorie e alla misura di sicurezza previste dall’articolo 609-nonies c.p..
Secondo i giudici di merito, l’imputato e’ colpevole di avere, attorno al marzo 2015, costretto il minore (OMISSIS) a subire atti sessuali, consistiti nel prendergli in mano il pene e nel masturbare lo stesso.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 192 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, quale fondamento della sentenza di condanna.
Si deduce che la sentenza impugnata ha operato una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, sebbene le stesse si riferiscano al medesimo episodio. Si segnala, in particolare, che la Corte d’appello, nonostante le espresse censure formulate nell’atto di gravame, ha ritenuto di soprassedere alle gravi incertezze circa l’individuazione sia del mese, sia dell’ora in cui si sono svolti i fatti, ed ha anzi accettato di non poter precisare la collocazione di tali profili temporali, ritenendo la memoria dell’esatto periodo “circostanza marginale”. Si rappresenta, per quanto attiene al giorno, che la persona offesa, in fase di indagini, nel febbraio 2016, ha collocato il fatto tra il Natale 2014 e la Pasqua 2015, e, poi, a dibattimento, ha dichiarato di poter datare con certezza l’episodio al novembre 2014; si aggiunge che la condanna e’ stata pronunciata senza nemmeno modificare la contestazione in ordine alla data del fatto, individuata “attorno al marzo 2015”. Si osserva, poi, per quanto attiene all’orario, che la persona offesa, in fase di indagini, nel febbraio 2016, ha indicato in modo intrinsecamente contraddittorio un momento in cui tutti erano a lezione, sempre fissate al mattino, e, pero’, in prossimita’ del momento dei Vespri, ossia intorno alle 18,00, mentre, in dibattimento, ha ricordato collocato il fatto nel pomeriggio, in un’ora in cui c’era ancora il sole, quindi prima delle 17,00, trattandosi del mese di novembre.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 192 c.p.p. e articolo 27 Cost., comma 2, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta – utilizzabilita’, quale elemento a riscontro delle accuse, di fatti per i quali e’ stata pronunciata assoluzione o sono ancora in corso le indagini preliminari.
Si deduce che sono stati valorizzati a riscontro fatti per i quali, nella sentenza di primo grado, l’imputato e’ stato assolto perche’ il fatto non sussiste, ovvero fatti per i quali non e’ stata ancora esercitata l’azione penale, e, quindi, non possono dirsi provati.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 98 c.p., comma 2 e articolo 27 Cost., comma 3, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo all’applicazione delle pene accessorie.
Si deduce che, a norma dell’articolo 98 c.p., comma 2, all’imputato minorenne non possono essere applicate pene accessorie, salvo, nei casi espressamente previsti, l’interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio della responsabilita’ genitoriale. Si aggiunge che questa disciplina e’ in linea con il principio del finalismo rieducativo della pena, di cui all’articolo 27 Cost., comma 3, ed e’ coerente, nella specie, anche con la concessione della sospensione condizionale della pena.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 132 c.p., comma 1, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata individuazione della pena base.
Si deduce che la sentenza impugnata, come gia’ quella di primo grado, ha del tutto omesso di indicare i criteri utilizzati per determinare la pena base, e che le circostanze del fatto giustificavano una pena molto piu’ mite di quella fissata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato limitatamente all’applicazione delle pene accessorie, mentre e’ complessivamente infondato nel resto.
2. Prive di fondamento sono le censure formulate nei primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per ragioni di economia espositiva, e che contestano sia il giudizio affermativo dell’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, per le incoerenze tra quanto dichiarato in fase di indagini e quanto dichiarato a dibattimento, sia l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni di altri due minori quali riscontri, nonostante le stesse siano state ritenute inattendibili o comunque non ancora valutate.
2.1. Ai fini dell’esame di queste censure, e’ utile richiamare i principi giurisprudenziali applicabili in tema di valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni delle persone offese.
Innanzitutto, costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, anche quando la stessa sia costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto (cosi’, per tutte Sez. U, n. 41461 del 19/07/212, Bell’Arte, Rv. 253214-01, e Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01).
Inoltre, si e’ precisato che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, ne’ assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01).
Ancora, le indicate dichiarazioni, nella costante elaborazione della giurisprudenza, risultano valutabili in termini di attendibilita’ sulla base degli ordinari criteri di esperienza, alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze disponibili. Ad esempio, si e’ osservato che l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende di per se’ inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (cosi’ Sez. 1, n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334-01, che ha ritenuto correttamente motivato il giudizio di credibilita’ in ordine a dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, era rimasta accanto “sia per paura, sia perche’ gli voleva bene”). Altra decisione ha evidenziato che la vulnerabilita’ della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non e’ un elemento che puo’, da solo, determinare una valutazione di inattendibilita’, dovendo la credibilita’ dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilita’ e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l’accusato (Sez. 2, n. 46100 del 27/10/2015, Greco, Rv. 265380-01).
2.2. La sentenza impugnata ha descritto il contenuto delle dichiarazioni e spiegato perche’ ritiene le stesse attendibili.
Si rappresenta, innanzitutto, che la persona offesa ha cosi’ descritto il fatto: un giorno in cui egli era a letto malato all’interno del Seminario nel quale alloggiava anche l’imputato, quest’ultimo era entrato nella stanza e, approfittando dell’assenza di altre persone, lo aveva toccato nella zona genitale, e lo aveva poi accarezzato portando la mano sotto gli indumenti, con un’azione di brevissima durata.
Si segnala, poi, che la vicenda e’ emersa perche’ la persona offesa, all’epoca di fatti dell’eta’ di tredici anni, si era confidata, in momenti distinti, con due sacerdoti del Seminario, e che entrambi i religiosi avevano notato un grande disagio del minore, e uno di essi anche una sensazione di paura del medesimo nei confronti dell’imputato, all’epoca dei fatti dell’eta’ di diciassette anni. Si precisa, inoltre, che il minore non aveva informato del fatto ne’ il fratello, anch’egli in Seminario, ne’ i genitori, i quali erano stati informati solo dai sacerdoti.
Quanto alle discrepanze indicate nel ricorso, si osserva che, effettivamente, la persona offesa aveva collocato il fatto, nel racconto ai sacerdoti, nel mese di marzo/aprile, in denuncia, tra Natale 2014 e le vacanze di Pasqua (caduta, nel 2015, il 2 aprile) e durante il mattino, e, in udienza, nel mese di novembre e nel pomeriggio. Si rileva, pero’, che la memoria dell’esatto periodo e del momento del fatto poteva non essere stata conservata pienamente al momento dell’udienza, perche’ questa si e’ tenuta nel gennaio 2019, a distanza di quattro anni dall’episodio, e perche’ si tratta di “circostanza marginale” rispetto agli atti subiti.
Si evidenzia, ancora, che, ai fini dell’attendibilita’, deve considerarsi anche un’ulteriore vicenda riferita dalla persona offesa: il minore ha raccontato di un’occasione in cui l’imputato aveva cercato di toccarlo, ma non ci era riuscito, ed egli aveva pensato ad uno scherzo. Si puntualizza che tale vicenda e’ indicativa dell’assenza di intenti calunniatori, perche’ se il dichiarante avesse voluto accusare l’imputato di fatti non veri, non avrebbe minimizzato il significato di un episodio che si prestava a tal proposito.
Si valorizzano, quindi, le dichiarazioni altri due giovanissimi, all’epoca anch’essi seminaristi e destinatari delle “attenzioni” dell’imputato: (OMISSIS) e (OMISSIS). Secondo quanto sintetizzato dalla Corte d’appello, il primo ha dichiarato che l’imputato, in una occasione, aveva cercato di abbassargli le mutande, chiedendogli se gli fossero cresciuti i peli pubici, e, un’altra volta, gli aveva slacciato la cintura ed aperto i pantaloni, mentre il secondo ha raccontato che l’imputato lo aveva accarezzato nella zona pubica, facendogli provare disagio e stupore; si aggiunge che entrambi si erano confidati con i due sacerdoti ai quali si era aperto anche l’odierna persona offesa. Si rappresenta che tali episodi comunque sono indicativi della propensione dell’imputato a molestare sessualmente i ragazzi piu’ piccoli.
Si segnala, infine, che il denunciante e’ stato descritto da tutti come una persona allegra e bene inserita nel contesto del Seminario e che solo una testimone ha il minore indicato come un “bambinone” in difficolta’ perche’, dislessico, ma cio’ non inficia l’attendibilita’ delle sue dichiarazioni, perche’, anzi, tale situazione poteva avere indotto l’imputato ad approfittarne.
Per completezza, occorre aggiungere che la sentenza di primo grado ha affermato che le dichiarazioni rese da (OMISSIS) erano da ritenersi attendibili, e che, pero’, i fatti come dal medesimo descritti non costituiscono reato, ed ha inoltre giudicato altamente attendibili e significative le dichiarazioni di Clivie Vegas, siccome questi era un “buon amico” anche dell’imputato ed aveva precisato di non avere alcuna intenzione di denunciarlo.
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa sono immuni da vizi.
In effetti, il giudizio in ordine all’affidabilita’ delle stesse e’ il risultato di un’analisi attenta e minuziosa di tutte le circostanze rilevanti, compiuta sulla base di criteri di valutazione sicuramente corretti. In particolare, le discrasie sulla collocazione del periodo dell’anno e dell’orario del fatto sono accettabilmente spiegate in ragione della distanza della deposizione dibattimentale rispetto ai fatti, tanto piu’ significativa se si considera che la persona offesa, all’epoca dei fatti, aveva solo tredici anni. Inoltre, il richiamo delle dichiarazioni dei compagni di Seminario, sicuramente non necessarie, e’ comunque legittimo, perche’ si tratta di propalazioni rese all’Autorita’ giudiziaria ed oggetto di puntuale valutazione in termini di attendibilita’ e di rilevanza.
3. Fondate, invece, sono le censure dedotte nel terzo motivo di ricorso, che contestano l’applicazione delle pene accessorie, irrogate a norma dell’articolo 609-nonies c.p..
3.1. Occorre innanzitutto rilevare che le censure appena indicate sono ammissibili, anche se non proposte in grado di appello, perche’ lamentano l’applicazione di una pena accessoria illegale, in quanto non irrogabile ad un imputato minore di eta’ all’epoca dei fatti.
Costituisce infatti insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui l’illegalita’ della pena accessoria, erroneamente applicata, e’ rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (cosi’, per tutte, Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy Ashraf Ahmed Aly, Rv. 276320-01, e Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090-01, la quale, rigettando il ricorso, ha eliminato la pena accessoria di cui all’articolo 609-nonies c.p., comma 2, illegalmente applicata poiche’ il reato di violenza sessuale non risultava commesso nei confronti di minori).
3.2. La questione da esaminare e’ se le pene accessorie previste dall’articolo 609-nonies c.p., siano applicabili nei confronti di persone minori di anni diciotto al momento del fatto di reato.
3.2.1. La soluzione negativa della questione discende da una interpretazione sistematica, e teleologicamente orientata, delle disposizioni astrattamente applicabili, quella di cui all’articolo 609-nonies c.p. e quella di cui all’articolo 98 c.p., comma 2.
Invero, l’articolo 609-nonies c.p., prevede l’applicazione di specifiche pene accessorie, puntualmente elencate, in relazione ad un circoscritto catalogo di fattispecie di reato (quelle di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies c.p.), ma non opera alcun riferimento agli imputati minorenni.
L’articolo 98 c.p., invece, relativo al “minore degli anni diciotto”, al comma 2, stabilisce: “Quando la pena detentiva inflitta e’ inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu’ grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilita’ genitoriale o dell’autorita’ maritale”. Lo stesso, quindi, e’, in linea di principio, applicabile a tutte le fattispecie di reato e per tutte le pene accessorie, tra l’altro anche perche’ dettato nel Libro I del codice penale (rubricato “Dei reati in generale”).
Le due disposizioni, quindi, si pongono tra loro in rapporto di apparente antinomia, la quale deve essere risolta affermando la prevalenza della previsione normativa desumibile dall’articolo 98 c.p., comma 2.
Entrambe le discipline, infatti, presentano un profilo di specialita’, derivante, nel caso di quella di cui all’articolo 98 c.p., comma 2, dalla minore eta’ dell’autore del reato, e, nel caso di quella di cui all’articolo 609-nonies c.p., dalla specificita’ dei reati di riferimento.
Tra le due ragioni di “specialita’” prevale, per evidenti ragioni assiologiche, quelle determinata dalla minore eta’ dell’autore del reato.
Ed infatti, costituisce una costante affermazione della giurisprudenza costituzionale quella della specificita’ della condizione minorile ai fini del trattamento sanzionatorio (cfr., su tutte, Corte Cost. n. 168 del 1994), esecutivo (v., tra le altre, Corte Cost. n. 263 del 2019 e Corte Cost., n. 90 del 2017) e processuale (cfr., in particolare, Corte Cost. n. 90 del 2017, e Corte Cost., n. 433 del 1997).
In particolare, sembra di estremo rilievo l’affermazione compiuta dalla Corte costituzionale in ordine alla particolarita’ della condizione minorile quando ha dichiarato, con sentenza n. 168 del 1994, l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 17 e 22 c.p., nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile per contrasto con l’articolo 31, comma 2, in relazione all’articolo 27 Cost., comma 3. In quella occasione, infatti, il Giudice delle Leggi, anche richiamando la precedente sentenza n. 140 del 1993, ha evidenziato che la particolare condizione minorile, rimarcata dall’articolo 31 Cost., esige “di diversificare il piu’ possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale”. Ha inoltre precisato, con enunciazioni di carattere generale, che “questa diversificazione, imposta dall’articolo 31 Cost., letto anche alla luce degli obblighi enunciati nelle ricordate convenzioni internazionali, le quali impegnano gli Stati nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere all’articolo 27 Cost., comma 3, relativamente a questi ultimi, un significato distinto da quello che, come si e’ visto nel punto precedente, e’ riferibile alla generalita’ dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena”. Ha quindi osservato, applicando queste considerazioni generali alla questione da essa esaminata: “Questa funzione – data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all’articolo 31 Cost., ai problemi educativi dei giovani – per i soggetti minori di eta’ e’ da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente, per cui si manifesta un insanabile contrasto fra essa e le norme denunciate – e cioe’ l’articolo 17 c.p., che elenca fra le pene che accedono ai reati quella dell’ergastolo, e l’articolo 22 del codice stesso che caratterizza questa pena con la perpetuita’ – riferendosi entrambi alla generalita’ dei soggetti, senza escludere i minori”.
3.2.2. Ne’ la soluzione puo’ essere diversa con riferimento alle pene accessorie di cui all’articolo 609-nonies c.p., comma 2, perche’ le stesse sono previste come da applicare “in ogni caso” di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, articoli 609-quater e 609-quinquies.
Invero, da un lato, il mero impiego del sintagma “in ogni caso” non sembra tale da rendere irrilevante la specificita’ della condizione di minorile e l’esigenza “di diversificare il piu’ possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale”.
Dall’altro, poi, le pene accessorie previste dall’articolo 609-nonies c.p., comma 2, consistono nella “interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”, ossia in misure senza limiti temporali. Per questa ragione, tali sanzioni non risultano, neanche in linea di principio, coerenti con la “prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell’articolo 31 Cost., comma 2, principio la cui compresenza nell’ambito dei precetti costituzionali impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perche’ applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identita’, una connotazione educativa piu’ che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale” (cosi’ ancora Corte Cost. n. 168 del 1994, laddove ha precisato che la disciplina prevista in sede esecutiva per il recupero dei condannati all’ergastolo, se puo’ escludere, in linea generale, il contrasto di tale istituto con l’articolo 27 Cost., comma 3, e’ “inadeguata” con riferimento al minore di eta’).
4. Inammissibili, infine sono le censure esposte nel quarto motivo di ricorso, che contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata individuazione della pena base.
Queste censure, infatti, non risultano formulate in sede di gravame e non prospettano, nemmeno in astratto, una situazione di illegalita’ della pena, posto che la sanzione, in concreto determinata in un anno di reclusione, e’ ampiamente contenuta nei limiti edittali, anche tenendo conto della necessita’ di applicare sia la diminuente dell’eta’, sia le circostanze attenuanti generiche.
5. Alla rilevata illegittimita’ dell’applicazione delle pene accessorie stabilite, segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tale punto, con eliminazione di dette sanzioni.
Alla complessiva infondatezza delle ulteriori censure segue il rigetto, nel resto, del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie che elimina e rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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