In tema di sanzioni amministrative e la morte dell’autore

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21265.

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale.

Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21265

Data udienza 5 marzo 2020

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Personalità – Morte dell’autore della violazione – Obbligazione di pagare la somma non si trasmette agli eredi – L’obbligazione si estingue a carico dell’obbligato solidale – Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29272/2016 proposto da:
COMUNE di NOVAFELTRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), tutte in qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 604/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/03/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 18 maggio 2016 la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in 53.058,88 Euro la sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Novafeltria nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo come obbligato principale, in quanto trasgressore, e la seconda come obbligata solidale, in relazione alla attivita’ di escavazione oltre il quantitativo consentito dall’autorizzazione rilasciata in data 11 aprile 1994, in violazione della Legge Regionale Marche n. 71 del 1997, articolo 20.
2. Avverso tale sentenza il Comune di Novafeltria ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi del defunto (OMISSIS), e la (OMISSIS) anche in proprio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume rilievo preliminare – sebbene la questione non sia stata sollevata dai controricorrenti – la considerazione del documentato decesso, in data (OMISSIS), del (OMISSIS), individuato nell’ordinanza ingiunzione opposta come obbligato principale, a differenza della (OMISSIS), qualificata come obbligata solidale.
Al riguardo, va ribadito che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e’ rivolto all’accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto e’ delimitato, quanto alla posizione dell’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell’ordinanza-ingiunzione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 1921).
Cio’ posto, quanto alla posizione del (OMISSIS), si osserva che, qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere, essa da’ luogo alla inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiche’ e’ in relazione a tale decisione – ed in considerazione della domanda originariamente formulata – che va valutato tale interesse (Cass. 8 settembre 2003, n. 13113, in un caso nel quale, appunto, essendo intervenuta la morte del soggetto a cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa – fatto sopravvenuto da cui discendeva, della L. n. 689 del 1981, ex articolo 7, l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’autore del fatto, in quanto intrasmissibile agli eredi, ed anche di quella gravante sull’obbligato solidale -, questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nei confronti di entrambi).
L’ultima puntualizzazione e’ coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale, in tema di sanzioni amministrative, il disposto della L. n. 689 del 1981, articolo 7 (per il quale “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi,) e quello dell’articolo 6, u.c., della stessa Legge (secondo cui l’obbligato solidale che ha pagato “ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione”) sono espressione del principio della personalita’ della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilita’ ai suoi eredi dell’obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale per la sanzione amministrativa (v., infine, Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22082).
2. Tenuto conto della peculiarita’ della vicenda e del rilievo officioso della sopravvenuta carenza di interesse, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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