In tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 giugno 2020, n. 16975.

Massima estrapolata:

In tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la nozione di “segreti commerciali”, oggetto del reato di cui all’art. 623 cod. pen., come modificato dall’art. 9, comma 2, d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, non è assimilabile a quella, pur avente medesima denominazione, di cui all’art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, ma comprende, estendendo l’ambito di tutela penale, anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto. (Fattispecie relativa all’indebita rivelazione, in favore di società concorrente, del “know how” industriale di una chiave dinamometrica e delle associate istruzioni di programmazione del “software” e del “firmware”, idoneo a garantire un altissimo standard tecnologico del prodotto, sviluppato in esclusiva dalla legittima titolare e non altrimenti reperibile sul mercato di settore).

Sentenza 4 giugno 2020, n. 16975

Data udienza 11 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Segreti industriali – Apparecchiature meccaniche – Meccanici – Concorrenza con la vecchia impresa costruendo prodotti con caratteristiche simili – Rivelazione di segreti industriali – Integrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Tere – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/10/2018 della Corte di appello di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BELMONTE MARIA TERESA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
L’avvocato (OMISSIS) deposita conclusioni scritte e nota spese per la parte civile, chiedendo la liquidazione Udito il difensore degli imputati avvocato (OMISSIS) che insiste nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, con la rinuncia alla prescrizione da parte di tutti i ricorrenti, ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Monza – che aveva riconosciuto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 bis (capo A) e articolo 623 c.p. (capo B), commessi in concorso – assolvendo tutti gli imputati dal reato sub A), rideterminando la pena per il residuo reato sub B), e confermando le prime statuizioni, sia con riguardo ai benefici di pena, che per quelle in favore della parte civile.
2. I fatti traggono origine dalla denuncia -querela, in data 15 giugno 2007, di (OMISSIS) s.r.l. (di seguito solo (OMISSIS)), societa’ che si occupa della progettazione, costruzione e commercializzazione di apparecchiature meccaniche, elettroniche e informatiche per il serraggio, il cui mercato di riferimento e’ costituito da importanti case automobilistiche italiane e estere ( (OMISSIS)). La societa’ ha realizzato, negli anni, un prodotto tecnologicamente sofisticato, ovvero una chiave dinamometrica, a cui e’ associato un software denominato Torque supervisor, finalizzato alla gestione dei fissaggi e in generale del parco utensili. Con riguardo alla parte informatica della chiave, la (OMISSIS) ha elaborato il c.d. codice sorgente, ovvero l’insieme di istruzioni appartenenti a un determinato linguaggio di programmazione, necessario per la realizzazione tanto del software che del firmware. Gli imputati – che per anni avevano lavorato, con ruoli differenti, all’interno della societa’, mentre il (OMISSIS) ne era stato consulente esterno – si erano tutti dimessi nel 2006, confluendo in una societa’ di diritto francese costituitasi nel maggio 2005, la (OMISSIS). Nel novembre di quello stesso anno, i ricorrenti avevano presentato alla societa’ automobilistica italiana (OMISSIS) s.p.a. una chiave dinamometrica commercializzata con il marchio (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ distributori di prodotti (OMISSIS). Secondo la prospettazione fatta propria dai giudici della Corte di Appello di Milano, tale chiave sarebbe stata realizzata sfruttando le conoscenze acquisite in (OMISSIS), comprese parti del software di controllo Torque supervisor, messo a punto dalla societa’ e sfruttando l’esperienza professionale acquisita dagli imputati negli anni presso detta societa’.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti e quattro gli imputati, con il ministero del medesimo difensore, il quale si affida a quattro motivi.
3.1. Tardivita’ della querela presentata il 15 giugno 2007. Si assume che, dalla querela, dalla documentazione prodotta, e dalle stesse deposizioni testimoniali del legale rappresentante dell’epoca della societa’ (OMISSIS), nonche’ dell’impiegato (OMISSIS), che per primo aveva visto una chiave prodotta dalla societa’ (OMISSIS) fotografandola e rendendone edotti i suoi superiori, emergerebbe che (OMISSIS) era venuta pienamente a conoscenza dei fatti posti alla base della imputazione ex articolo 623 c.p., fin dal 6 marzo 2007, giorno in cui veniva pubblicizzato, sul sito della (OMISSIS), la chiave in questione.
3.2. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 623 c.p., in relazione al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 98, (codice della proprieta’ industriale) e dell’articolo 2 n. 1 Direttiva UE 2016/943 (c.d. Trade Secrets), e correlato vizio della motivazione. Si deduce che il know how non e’ stato identificato ne’ e’ identificabile, ed e’ comunque privo dei requisiti di tutelabilita’ di legge, anche in considerazione della totale diversita’ della chiave prodotta dagli imputati rispetto a quella di (OMISSIS), sia sotto il profilo dell’hardware che per il software. La sentenza gravata presenta, inoltre, carenze motivazionali ed errori giuridici in ordine ai concetti di “notizia destinata a rimanere segreta”, ex articolo 623 c.p., e alla nozione stessa di segretezza, come declinata dalla legge. In particolare:
3.2.1. Si contesta la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo e materiale, per mancata individuazione del know how, oggetto della tutela penale, non potendo riconoscersi un tale valore a tutti i processi produttivi o commerciali. Espone la difesa che, come riferito dagli stessi periti, la chiave dinamometrica che si assume replicata dagli imputati, e’ un prodotto semplice, in commercio da moltissimo tempo, soggetto a continue evoluzioni, per lo piu’ destinata al mercato automobilistico. La commercializzazione delle chiavi da parte di (OMISSIS) aveva reso di pubblico dominio l’asserito know how, perdendo qualsiasi pretesa di tutelabilita’. In sostanza, per il genere di prodotto in discussione, non sarebbe prospettabile un know how una volta che il prodotto sia stato posto in commercio. D’altro canto, nessuna motivazione e’ stata data sul punto dalla Corte di Appello di Milano.
3.2.2. Ancora, si deduce che la sentenza gravata non ha tenuto conto dei tre requisiti, richiesti dalla normativa sia interna che comunitaria ai fini della tutela della segretezza. In realta’, la (OMISSIS) non aveva attuato alcuna misura di tutela della asserita segretezza del proprio know how, non avendo stipulato con i ricorrenti neppure un patto di non concorrenza, ne’ erano state adottate misure di protezione idonee a delimitare l’accessibilita’ alle informazioni che, per consolidata giurisprudenza, sono distinte in tecnologiche, organizzative e contrattuali. In carenza di protezione, il preteso know how non risulta tutelabile, e, comunque, secondo quanto riferito dai periti, si tratta di informazioni generalmente note e facilmente accessibili. Come affermato dalla stessa sentenza, il prodotto commercializzato dagli imputati e’ diverso da quello della (OMISSIS), sia sotto il profilo tecnico che implementativo, avendo essi posto in essere una chiave concorrenziale; se i prodotti finiti sono diversi anche il know how e’ differente.
3.2.3. Quanto alla posizione di (OMISSIS), consulente esterno della (OMISSIS), questi aveva scritto il software nel 1990, prima ancora di collaborare con la (OMISSIS), e quindi le informazioni asseritamente segrete appartengono da sempre al suo personale patrimonio di competenze. Nei suoi confronti viene, quindi, invocata la direttiva UE sulla tutela del principio di libera circolazione dei lavoratori, peraltro, garantita dalla Costituzione.
3.3. Con il terzo motivo si eccepisce la nullita’ dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 16 ottobre 2018, per violazione dell’articolo 178, comma 1, lettera c) in relazione all’articolo 82 c.p.p., comma 2. Ci si duole del rigetto della richiesta di declaratoria di revoca tacita della costituzione di parte civile, da affermarsi in conseguenza della proposizione di atto di citazione dinanzi al Tribunale di civile di Milano, in data 06 giugno 2018, in ragione della totale coincidenza delle domande risarcitorie nei due diversi giudizi, civile e penale. Si denuncia l’erroneo richiamo, da parte della Corte di appello, dell’articolo 75 c.p.p., comma 3, ricorrendo, invece, l’ipotesi disciplinata dall’articolo 82, comma 2, a cui avrebbe dovuto conseguire la revoca, da parte della Corte distrettuale, delle statuizioni civili rese in primo grado, compresa la provvisionale, gia’, peraltro, interamente corrisposta.
3.4. E’ infine dedotto il vizio di motivazione, in quanto del tutto omessa, in ordine alle censure dell’appellante con riguardo alla insussistenza di danno risarcibile, deducendosi che non era stato provato il numero dei clienti ipoteticamente sottratti dalla societa’ (OMISSIS), facente capo agli imputati, rispetto alla vendita di chiavi dinamometriche; che era emerso che (OMISSIS) non le aveva mai acquistate, e che dette chiavi si erano rivelate un fallimento totale per la societa’ degli imputati. D’altro canto, l’importo della liquidata provvisionale e’ stato calcolato in modo corrispondente al primo giudice, pur a fronte della pronunciata assoluzione dal reato sub A).
4. Con memoria depositata il 22 gennaio 2019 la parte civile costituita, (OMISSIS) s.r.l., ha formulato deduzioni sui motivi di ricorso.
4.1. Quanto alla tardivita’ della querela, ha rappresentato che la societa’ aveva acquisito ulteriori elementi indiziari dopo il primo segnale di allarme, rappresentato dalla notizia proveniente da (OMISSIS), e sottoposto gli stessi alle verifiche tecniche, accertamenti finalizzati ad acquisire certezza della sottrazione del know how, e alla individuazione dei responsabili. Tali accertamenti avevano richiesto tempo, come riferito dal teste (OMISSIS), amministratore delegato del tempo.
4.2. Con riguardo alle censure in punto di sussistenza del reato di cui all’articolo 623 c.p., vengono richiamati gli argomenti che i giudici di merito, nella loro doppia conforme decisione, hanno sviluppato logicamente e coerentemente con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla individuazione del know how, costituito dal nucleo del software Torque Supervisor, considerato patrimonio aziendale di (OMISSIS)/ (OMISSIS), e frutto di anni di elaborazione da parte di (OMISSIS) per tarare al meglio l’efficienza del prodotto. D’altro canto, si fa rilevare che l’obbligo di segretezza permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a norma dell’articolo 2105 c.c., e, comunque, per la posizione di rilievo nell’organigramma aziendale, rivestita da tutti i ricorrenti, essi non potevano non venire a conoscenza di tutti i dati in cui si articolavano i programmi, conoscenze che non hanno esitato a mettere a disposizione l’uno dell’altro al momento della uscita contestuale a coordinata dalla azienda, e programmata oltre un anno prima; che il fulcro del segreto era rappresentato non dall’algoritmo, ma dal combinato utilizzo all’interno di una chiave dinamometrica, che aveva prodotto una combinazione del tutto originale ottenuta attraverso studi, test e aggiustamenti, frutto di un lavoro di equipe finanziato e governato da (OMISSIS). Del tutto irrilevante e fuorviante sarebbe, inoltre, il richiamo al patrimonio di conoscenze personali dei ricorrenti e alla notorieta’ delle informazioni.
4.4. In ordine alla asserita diversita’ dei prodotti, i giudici di merito hanno ben spiegato che il travaso di know how ha riguardato una porzione ben precisa delle informazioni residenti nel software, necessarie per conseguire determinati obiettivi e garantire determinate perfomances, informazioni sfruttate dagli imputati per mettere a punto un analogo risultato a tempo di record.
4.5. Non vi sarebbe alcuna sovrapponibilita’ della domanda giudiziale attivata in sede civile con la istanza risarcitoria formulata nel giudizio penale, atteso che al Tribunale civile di Milano si e’ richiesto di accertare le condotte, successive al 2007, riguardanti una nuova linea di chiavi dinamometriche denominate Feedom 3, e prodotti associati, per fatti di usurpazione della proprieta’ industriale commessi anche da altri soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione della nuova linea, oltre che di determinare il quantum del danno accertato nella sede penale.
4.6. Quanto alla consistenza del danno, il Tribunale ha congruamente motivato, distinguendo anche il danno patrimoniale (storno della clientela, per la commercializzazione di prodotto analogo a prezzo inferiore) da quello non patrimoniale (danno all’immagine). Inoltre, nel dibattimento e’ emerso pacificamente che la (OMISSIS) si era determinata ad acquistare la (OMISSIS) al prezzo di cinque milioni di Euro proprio per acquisire la tecnologia sviluppata da quel know how. D’altro canto, detta tecnologia e’ stata impiegata per realizzare chiavi poste a disposizione di case automobilistiche di primissimo piano, come la (OMISSIS).
5. Con motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2020 i ricorrenti hanno segnalato di essere stati assolti dal Tribunale di Milano, con sentenza del 22 ottobre 2019, dall’analoga fattispecie di cui all’articolo 623 c.p., per rispondere del medesimo fatto riferito alla duplicazione e commercializzazione delle chiavi dinamometriche c.d. di seconda generazione (qui, invece, ci si riferisce a quelle di prima generazione), sulla base del medesimo know how. Evidenzia la difesa che l’assoluzione e’ stata motivata dalla mancanza di patti di non concorrenza tra le parti e dalla mancata individuazione di informazioni destinate a rimanere segrete.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non sono fondati.
2. E’ manifestamente infondata l’eccezione processuale di cui al primo motivo, con cui si fa valere la tardivita’ della querela di (OMISSIS). Premesso che, trattandosi di reato istantaneo, la consumazione del delitto di cui all’articolo 623 c.p., si riscontra nel momento in cui il possessore della scoperta/invenzione impiega a suo profitto la stessa, senza autorizzazione del legittimo titolare (Sez. 5, n. 45509 del 04/11/2008, Rv. 242102), secondo il pluriennale orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. Cosi’, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili anche per la certa individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’articolo 124 c.p., decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne’ da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali indagini (Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Rv. 241395). Con riguardo, specificamente, ai reati commessi in danno di una societa’ per azioni, si e’, altresi’, precisato, con orientamento univoco, che il termine di proposizione della querela si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi (Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014 Rv. 261326; Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017 (dep. /2018) Rv. 272373), e non rileva, invece, il diverso e antecedente momento nel quale l’informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della societa’ (Sez. 5, n. 21889 del 19/04/2010, Rv. 247448). In ogni caso, l’onere della prova dell’intempestivita’ della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non e’ sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008 Rv. 239162). A tali principi si e’ conformata la Corte di appello, la quale ha considerato, dalle dichiarazioni testimoniali del dipendente (OMISSIS), che la conoscenza del fatto, nei suoi elementi oggettivi e certi, non poteva che essere ricondotta a un momento successivo alle indagini svolte dall’amministrazione della societa’, dopo la iniziale informativa, solo generica e di tipo indiziario, proveniente dal predetto dipendente. Quest’ultimo, infatti, aveva riferito solo al suo diretto superiore (non anche all’amministratore della societa’) di avere visto, di sfuggita, presso gli stabilimenti (OMISSIS), una chiave dinamometrica come quella prodotta da (OMISSIS). A tanto erano seguiti i necessari accertamenti, di tipo tecnico, finalizzati alla verifica della avvenuta immissione sul mercato di un prodotto concorrenziale, della sottrazione del know how maturato dalla (OMISSIS) per la realizzazione del prodotto, e alla individuazione dei possibili autori dell’illecito. Ne’ i ricorrenti hanno provato il difetto di tempestivita’ della querela, in tal senso risultando non decisive, per quanto sopra osservato, le circostanze indicate, con riguardo al momento in cui il dipendente di (OMISSIS) aveva visto la chiave prodotta dai ricorrenti presso (OMISSIS), da datare a prima del 2 marzo 2006 (giorno in cui (OMISSIS) aveva restituito la chiave alla (OMISSIS)), o al piu’ al 6 marzo 2006 in cui era avvenuta la pubblicizzazione della chiave sul sito di (OMISSIS), essi avendo dimostrato, in tal modo, solo l’epoca di acquisizione della notizia della esistenza di una chiave concorrenziale, ma non della sottrazione del know how.
3. Con l’articolato secondo motivo, come premesso, ci si duole dell’erronea applicazione della norma penale, assumendo la difesa che, per un verso, non sarebbe stato adeguatamente identificato il know how oggetto di protezione, e, per l’altro, che mancherebbe, in ogni caso, il requisito della segretezza, da declinarsi secondo i parametri di cui all’articolo 98 del codice della proprieta’ industriale.
Entrambe le deduzioni non sono fondate.
4. Quanto alla prima, essa e’ al limite della inammissibilita’, chiedendosi al Giudice di legittimita’ di rivalutare il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale in ordine alla individuazione del c.d. know how di cui gli imputati si sarebbero appropriati. Invero, i giudici merito, prendendo le mosse dalla relazione del perito del Tribunale, Dott. Gironi – che aveva evidenziato la necessita’ di tenere presente due aspetti del problema: il primo relativo all'”usufrutto delle conoscenze software che hanno portato gli imputati a sviluppare un prodotto simile alla concorrenza”; il secondo riguardante, invece, “la pura copia delle sorgenti “- hanno distinto in modo chiaro la attivita’ di duplicazione del codice sorgente (rilevante ai fini del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 bis), dal diverso ambito applicativo dell’articolo 623 c.p., che oltre a sanzionare l’infedelta’ del dipendente, ha ad oggetto la tutela penale del patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un apparato industriale (Sez. 5, n. 11965 del 18/02/2010, Rv. 246894).
E cosi’, la Corte di merito ha escluso la duplicazione, da parte degli imputati, del software di (OMISSIS), assolvendoli dal reato di cui all’articolo 171 bis della L. n. 633 del 1941, sulla base delle concordi (sul punto) conclusioni a cui erano pervenuti i due periti del Tribunale, da un lato, e i consulenti di parte dall’altro, e cioe’ per la bassa percentuale di righe copiate dal software (OMISSIS), e, soprattutto, per la genericita’ delle informazioni acquisite in tal modo, trattandosi, appunto, di “algoritmi generici”, di comune conoscenza e di semplice implementazione anche con algoritmi differenti.
5. Con riguardo, invece, al reato di cui all’articolo 623 c.p., la Corte distrettuale ha fatto leva sull’orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimita’ a tenore del quale, in tema di delitti contro la inviolabilita’ dei segreti, non costituisce condizione, ai fini della configurabilita’ del reato di rivelazione di segreti industriali, la sussistenza dei presupposti per la brevettabilita’, ex articolo 2585 c.c., della scoperta o dell’applicazione rivelata (Sez. 5, n. 11965 del 18/02/2010, Rv. 246894), dovendosi ritenere oggetto della tutela penale del reato in questione il “segreto industriale” inteso in senso lato, ovvero “quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione” (Sez. 5 n. 25008 del 2001 cit., conf. 28882 del 23/05/2003, Rv. 226356). Si e’ bene messo in luce, infatti, nella sentenza impugnata, che e’ stato il patrimonio di conoscenze acquisito da (OMISSIS) in tre anni di lavoro – con l’impiego di risorse finanziarie rilevanti, e il lavoro di equipe, con il coinvolgimento di diverse competenze tecniche, la ricerca quotidiana, i numerosi test per renderla fruibile ai clienti finali, ovvero le piu’ importanti case automobilistiche mondiali, e adattarle alle esigenze segnalate – a dare luogo alla combinazione del tutto originale confluita nella chiave dinamometrica realizzata dalla societa’. E’ stata, cioe’, quella combinazione, cosi’ come individuata dalla parte civile, a consentire ai ricorrenti, avendo incamerato il patrimonio conoscitivo dell’azienda, di mettere a frutto, nel breve volgere di tre mesi, un prodotto tecnologicamente sofisticato e fortemente concorrenziale – che aveva richiesto alla (OMISSIS) un elevato impegno economico e di ricerca e tre anni di successiva sperimentazione – e di entrare immediatamente nel mercato in modo competitivo. Si e’ dato atto che la (OMISSIS), multinazionale del settore, presente in 160 Paesi, consapevole della unicita’ del prodotto realizzato inizialmente da (OMISSIS), ha impegnato qualche milione di Euro per acquistare tale societa’, ed acquisirne, in tal modo, il know how per la produzione di chiavi dinamometriche di elevate performances, e si e’ segnalato che lo stesso file Statistics, pur contenendo elementi di per se’ generici e comuni, rappresentava, tuttavia, per comune opinione dei periti e consulenti, il frutto di un’elaborazione autonoma da parte di (OMISSIS), durata anni, per tarare al meglio l’efficienza del prodotto finale.
In sostanza, gli imputati, usando conoscenze software acquisite durante il rapporto di collaborazione con (OMISSIS), e avvalendosene in modo sleale, hanno potuto comprimere al massimo i tempi di realizzazione di un prodotto fortemente concorrenziale, (trattandosi della chiave piu’ “simile” a quella prodotta da (OMISSIS), tra quelle sul mercato) senza incorrere negli errori nei quali normalmente” si imbatte chi affronta nuove realizzazioni, con conseguente notevole vantaggio patrimoniale a discapito della societa’ interessata. L’aver sfruttato la “combinazione” dei dati, frutto della esperienza pluriennale di (OMISSIS), ha consentito agli imputati di beneficiare del vantaggio temporale connesso ai tempi della ricerca e della sperimentazione di cui neppure hanno dovuto sopportare i costi – vantaggio che, in un sistema capitalistico sempre piu’ connotato dalla velocita’, e dalla rapida obsolescenza dei prodotti industriali, assume decisiva rilevanza valoriale del know how, ovvero del “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove” (articolo 1 del regolamento CE 772/04 relativo all’applicazione dell’articolo 81 par. 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento tecnologico).
5.1. Accanto alla protezione offerta al know how in ambito civilistico, l’ordinamento nazionale offre, grazie anche allo sviluppo della giurisprudenza, protezione anche in sede penale, in particolare, con l’articolo 623 c.p., il cui bene giuridico oggetto di tutela e’ individuato nell’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. know how, vale a dire – secondo la definizione da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimita’ – quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Rv. 219471). Ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico e’ parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilita’ dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacita’ dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione e’, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela puo’ dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa.
5.2. Con l’esplicito riconoscimento dell’estensione della tutela prestata dall’articolo 623 c.p., al know-how aziendale – riconducibile alla interpretazione dichiaratamente evolutiva della appena richiamata pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 5 n. 25008/2001 cit. in una fattispecie relativa alla condotta di due dipendenti di una azienda operante nel campo della realizzazione di progetti software che, abbandonato l’impiego, erano passati alle dipendenze di altra ditta, cui avevano conferito le loro specifiche conoscenze per la realizzazione di un macchinario a raggi x destinato all’industria alimentare, realizzato con modalita’ e caratteristiche essenziali analoghe a quello prodotto nella prima azienda), dettata dalla necessita’ di tenere conto della sempre piu’ rapida evoluzione tecnologica – il know-how aziendale viene fatto rientrare nel campo di applicazione della norma in quanto riconducibile all’elastica nozione di “applicazione industriale” (oggi assimilabile all’espressione “segreto commerciale”, secondo quanto espressamente affermato dal Decreto Legislativo n. 63 del 2018, articolo 9, comma 3), comprensiva – secondo un’opinione risalente e diffusa – di tutte le innovazioni e gli accorgimenti che “contribuiscono, comunque, al miglioramento e all’aumento della produzione”, ancorche’ siano privi dei requisiti richiesti per la loro brevettazione (in Sez. 5 n. 25008/2001 cit. si legge che il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l’aspetto oggettivo, con riferimento “all’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il cosi’ detto know-how…”). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la copertura offerta dall’articolo 623 c.p., vada oltre quella predisposta dall’ordinamento civilistico all’invenzione brevettabile, e il giudice di legittimita’ ha piu’ volte affermato che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novita’ (intrinseca od estrinseca) ed originalita’ non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiche’ non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perche’ l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Gia’ prima del Decreto Legislativo n. 30 del 2005 era stato ritenuto, invece, fondamentale che le applicazioni industriali non siano state divulgate e che quindi non possano dirsi notorie, non siano cioe’ a disposizione di un numero indeterminato di persone. Questo vuol dire che, anche se la sequenza delle informazioni, che, nel loro insieme, costituiscono un tutt’uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell’attivita’ dell’azienda, e’ costituita da singole informazioni di per se’ note, ove detta sequenza sia invece non conosciuta e sia considerata segreta in modo fattivo dall’azienda, essa e’ di per se’ degna di protezione e tutela. Non e’ necessario, cioe’, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia “non conosciuto”; e’ necessario, invece, che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda. E’ attraverso questo processo, infatti, che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva. E’ cio’ che accade, appunto, nel caso di una azienda che adotti una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz’altro noti agli operatori del settore, ma l’insieme puo’ essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l’ideatore.
5.3. Per quanto precede, non e’ possibile operare, – come tende a sostenere la difesa ricorrente – una assimilazione tra il segreto industriale di cui all’articolo 623 c.p. e le informazioni segrete aziendali di cui all’articolo 98 c.p.i. E’ noto che con il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63, si e’ data attuazione alla Direttiva UE 2016/943, disciplinante la protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Il Parlamento italiano ha scelto, in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2016/943, di intervenire anche in sede penalistica, riscrivendo l’articolo 623 c.p., al fine di soddisfare le esigenze sorte nella prassi. L’intervento ha riguardato, per quanto qui rileva, da una parte, l’oggetto del segreto, essendosi sotituita, al comma 1, alla formula “applicazioni industriali” l’espressione “segreti commerciali”, uniformando la terminologia a quanto previsto dal Codice della proprieta’ industriale (c.p.i.). Dall’altra, si e’ inserito un nuovo comma all’articolo 623 c.p. e si e’ strutturato l’illecito di violazione di un segreto commerciale alla stregua di un reato comune, lasciando pero’ la conformazione di reato proprio per le notizie sopra invenzioni o scoperte scientifiche.
5.3.1. Il nostro ordinamento conosce gia’ da tempo una nozione di informazione commerciale strutturata secondo le linee tratteggiate dal contesto sovranazionale, definizione confluita nel 2005 nell’articolo 98 del codice della proprieta’ industriale, oggetto di modifiche solo marginali a seguito del recepimento della disciplina Europea. Infatti, ancora prima del Decreto Legislativo n. 63 del 2018, a livello normativo, l’ordinamento italiano gia’ declinava, nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articoli 98 e 99, (c.p.i.), una specifica tutela a quelle che venivano definite “informazioni segrete” – ora indicate, invece, come “segreti commerciali” – offrendo da anni una forma di tutela molto simile a quella auspicata dalla Direttiva Europea recepita nell’ordinamento interno con il predetto testo di legge. In realta’, le modifiche apportate alle norme del c.p.i. e anche al codice penale (articolo 623 c.p.) lasciano in buona parte intatto l’impianto normativo preesistente, mettendo a disposizione dei titolari delle informazioni segrete alcuni strumenti di tutela ulteriori, e, sostituendo l’espressione “informazioni aziendali riservate” con la dicitura “segreti commerciali”, operando un allargamento della platea dei soggetti legittimati a tutelare le proprie informazioni riservate.
5.3.2. Ritiene il Collegio che il tema della possibilita’ di definire l’oggetto dell’articolo 623 c.p. (e in parte anche dell’articolo 622 c.p.), mutuandone la descrizione dall’articolo 98 c.p.i. – che individua l’oggetto della tutela nelle informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte di persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure ragionevolmente adeguate – non possa essere affrontato attribuendo all’articolo 98 c.p.i. la funzione di norma integrativa, poiche’ questo implicherebbe che, al concetto di segreto industriale, come definito da tale norma, possa essere attribuito valore generale. Ma cio’ contrasta con il dato che lo stesso codice della proprieta’ industriale, all’articolo 99, facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, riconosce l’esistenza di segreti industriali che, pur non rispondendo ai criteri indicati dall’articolo 98 c.p.i., sono meritevoli di tutela. Il riferimento alla disciplina della concorrenza sleale, contenuto nell’articolo 99, comporta che l’articolo 2598 c.c., sia applicabile, in via complementare, qualora gli atti di acquisto, utilizzazione e divulgazione – pur avendo ad oggetto informazioni non qualificabili come “informazioni segrete” per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 98 c.p.i. soddisfino i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti per l’azione di concorrenza sleale, come ad esempio nel caso di sottrazione di dati oggettivamente riservati, per i quali non siano state adottate misure di segretezza.
A tanto si aggiunge, altresi’, che il legislatore della novella, pur avendo espressamente affermato, all’articolo 9, comma 2, che “le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali”, per definire i requisiti del know how, non ha, invece, operato, nel ridefinire la norma penale a tutela del segreto, alcun richiamo all’articolo 98 del c.p.i.. Piuttosto, deve registrarsi il recepimento degli indirizzi evolutivi affermati della giurisprudenza, cosicche’, anche dopo l’intervento legislativo del 2018, puo’ escludersi che il concetto penalistico di segreto soffra interferenze ad opera di quello ricavabile dall’articolo 98 del codice di proprieta’ industriale (in tal senso Cass. Pen., Sez. 2, 11 maggio 2010, n. 20647; Sez. 5 n. 48895 del 20/09/2018, entrambe non mass.), risultando accolta, dall’articolo 623 c.p., una nozione di segreto commerciale piu’ ampia di quella descritta dall’articolo 98 c.p.i.. Questo comporta che, se l’articolo 98 c.p.i. non e’ norma idonea a definire i confini applicativi della fattispecie previsti dall’articolo 623 c.p. – potendosi riscontrare, invece, solo una mera identita’ terminologica nel riferimento ai “segreti commerciali”, non sufficiente per giustificare una assimilazione anche della disciplina, in due settori diversi e indipendenti dell’ordinamento – tuttavia, in presenza di un know-how avente i requisiti previsti dall’articolo 98 c.p.i., potra’ accordarsi la tutela prevista dall’articolo 623 c.p., trattandosi di notizie segrete ed essendovi un interesse giuridicamente tutelato al mantenimento del segreto. Laddove, invece, non sussistano i requisiti previsti dall’articolo 98 c.p.i., dovra’ individuarsi aliunde l’esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto.
5.3.3. Tale interesse, nella vicenda in scrutinio, e’ stato adeguatamente individuato dai giudici di merito laddove hanno posto in evidenza che la societa’ (OMISSIS), pur essendo presente con migliaia di stabilimenti in centinaia di paesi nel mondo, aveva deciso di acquistare la societa’ (OMISSIS), con un esborso di diversi milioni di Euro, per acquisire la tecnologia avanzata elaborata da quest’ultima, e potere cosi’ immettere sul mercato un prodotto caratterizzato da altissimi standard tecnologici, non reperibile altrimenti sul mercato industriale. Efficacemente, il Tribunale ha riportato le dichiarazioni dell’A.D. della (OMISSIS), (OMISSIS) (pg. 22) il quale, in sintesi, aveva spiegato che la ragione principale dell’acquisto di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) era rappresentata proprio dal know how sviluppato dalla societa’, poi successivamente elaborato da (OMISSIS). Come evidenziato dai giudici di merito, tale circostanza, e le ragioni di un siffatto agire da parte di (OMISSIS), erano note gli imputati, che hanno potuto.adeguatamente apprezzare la riservatezza delle informazioni costituenti il know how di (OMISSIS) prima e (OMISSIS) poi, alla luce delle posizioni apicali da loro rivestite all’interno di (OMISSIS), e della condotta complessivamente da loro tenuta, per come ricostruita dalla Corte di Appello.
5.4. E’ infondata anche la doglianza sviluppata nell’interesse di (OMISSIS), consulente esterno della (OMISSIS), per avere questi scritto il software nel 1990, prima ancora di collaborare con la (OMISSIS), circostanza sulla base della quale si deduce che le informazioni asseritamente segrete appartengono da sempre al suo personale patrimonio di competenze, e si invoca nei suoi confronti la direttiva UE sulla tutela del principio di libera circolazione dei lavoratori, peraltro, garantita dalla Costituzione. Come si e’ ampliamente esplicitato, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’oggetto specifico della violazione, nel caso in scrutinio, non ha riguardato l’appropriazione del software, ma il complesso delle informazioni ulteriori e successivamente acquisite dalla societa’ (OMISSIS), che ha portato alla elaborazione di un know how originale e altamente sofisticato. Bagaglio di conoscenze che il ricorrente, al pari degli altri coimputati, ha acquisito nel corso del suo rapporto alle dipendenze della societa’ (OMISSIS).
6. Anche il terzo motivo e’ infondato, poiche’, nell’ordinanza impugnata, la Corte di appello ha dato atto della diversita’ dell’oggetto della causa proposta in sede civile da (OMISSIS) s.r.l., in quanto riferita a condotte degli imputati successive a quelle qui in scrutinio, e, in ogni caso, della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 75 c.p.p., comma 3. La statuizione della Corte di appello e’ corretta, posto che, per affermata giurisprudenza di questa Corte, la revoca della costituzione di parte civile, prevista dall’articolo 82 c.p.p., comma 2, per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed e’ finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014 – dep. 2015, Rv. 261950; Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Rv. 273027). Situazione che, come premesso, nel caso di specie, e’ stata esclusa dalla Corte territoriale.
6.1. D’altro canto, l’azione risarcitoria e’ stata promossa dinanzi al giudice civile solo nel 2018, ovvero in epoca ben successiva alla sentenza penale di primo grado, pronunciata all’udienza del 25 marzo 2014; sicche’, correttamente, la Corte territoriale, nella ordinanza in scrutinio, ha richiamato la previsione di cui all’articolo 75 c.p.p., comma 3. Come chiarito dalla giurisprudenza civile di questa Corte, infatti, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale e’ costituito dall’articolo 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialita’, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilita’ di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile e’ pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facolta’ di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi. (Sez. 6 – 3 civ., Ordinanza n. 26863 del 22/12/2016 -Rv. 641936 01), atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o piu’ dei comuni presupposti di fatto. (Sez. 6 – 3 civ., Ordinanza n. 23516 del 17/11/2015, Rv. 637751 – 01).
7. E’ manifestamente infondato il quarto motivo, che ha riguardo alle statuizioni risarcitorie. Si duole la difesa dell’omessa motivazione in ordine alle censure, prospettate con il nono motivo dell’atto di appello, con le quali si era contestata la sussistenza del danno in capo alla parte civile. L’eccezione, tuttavia, non tiene conto del richiamo effettuato dalla Corte di appello alla specifica motivazione offerta, sul punto, dalla sentenza di primo grado che ha riscontrato sia il danno patrimoniale (individuato nello storno della clientela a seguito della commercializzazione parassitaria di prodotti concorrenziali a costi inferiori rispetto ai prezzi di mercato, con conseguente incidenza sul fatturato della stessa (OMISSIS) S. r.l..), risultante dalle fatture in atti, sia quello non patrimoniale, consistito nel danno all’immagine imprenditoriale patito dalla parte civile per essere stata screditata dai propri collaboratori, ponendo sul mercato un prodotto alternativo a quello della societa’ presso cui avevano lavorato fino a pochi mesi prima. In tal modo, la difesa ricorrente si scontra con il consolidato principio regolatore declinato ai fini del controllo di legittimita’ sul vizio di motivazione nel caso in cui ricorra la cd. ” doppia conforme”, ovvero quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218): la motivazione della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione Sez. 2, n. 12220 del 13/11/1997, Ambrosino; conf. ex plurimis, Sez. 6 n. 23248 del 07/.02/2003, Zanotti; Sez. 6 n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, sez. 2 n. 18847 del 15/05/2008).
7.1. Del pari inammissibile e’ la questione relativa alla pretesa eccessivita’ della somma di danaro liquidata a titolo di provvisionale, non deducibile nel giudizio di legittimita’ in quanto trattasi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 5 n. 32899 del 25/05/2011, Rv. 250934). Non si ritiene ammissibile l’impugnazione con ricorso per cassazione della statuizione con cui e’ stata concessa una provvisionale alla parte civile ne’ sull’an (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068), ne’ sul quantum (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzannurro, Rv. 248348), trattandosi di provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. (Sez. U. n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186722; conf. Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054).
7.2. Giova aggiungere che la sentenza impugnata ha, per un verso, rilevato che la misura liquidata dal Tribunale non subiva alcuna ripercussione dalla intervenuta assoluzione per il reato di cui al capo A), “posto che il danno lamentato dalla parte civile deriva proprio dalla condotta di cui all’articolo 623 c.p.”, e, per altro, ha correttamente valutato che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei pregiudizi morali, attesa la loro natura, non puo’ che avvenire in via equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, sfuggono a una esatta determinazione, sicche’ la dazione di una somma di danaro cosi’ determinata, per tali danni, non e’ reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione di fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto alla base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli e’ stato determinato l’ammontare del risarcimento (Sez. 4 n. 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450; Sez. 6 n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229).
7.3. La valutazione della Corte di merito si sottrae, dunque, al sindacato di legittimita’, in quanto la motivazione esposta per giustificare il convincimento e’ sviluppata in modo adeguato agli esiti istruttori, in coerenza con gli orientamenti affermati, nella materia, da questo consesso nomofilattico e con argomentazioni che non evidenziano fratture logiche.
8. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti in solido alla refusione in favore della parte civile (OMISSIS) s.r.l. delle spese del grado che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1 lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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