In tema di rito societario quando il giudice relatore abbia dichiarato l’estinzione del processo

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19076

In tema di rito societario (abrogato dalla l. n. 69 del 2009), quando il giudice relatore abbia dichiarato l’estinzione del processo in forza dell’art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003 e il collegio abbia respinto il reclamo con sentenza, ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c., ma quest’ultima sia stata riformata dal giudice di appello, trova applicazione l’art. 354, comma 2, c.p.c. che impone la rimessione della causa al primo giudice.

Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19076

Data udienza 17 giugno 2020

Tag/parola chiave: Banca – Appello – Giudice di appello – Art. 354 co 2 c.p.c. – Rimessione della causa al primo giudice – Anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forma dell’art.308

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12088-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SGRPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 332/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:
1. – (OMISSIS) ricorre per un motivo nei confronti di (OMISSIS) SGRpA contro la sentenza del 29 marzo 2017 con cui la Corte d’appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del locale Tribunale che, nel quadro di applicazione dell’allora vigente rito societario, aveva disatteso il suo reclamo spiegato nei riguardi dell’ordinanza del giudice relatore dichiarativa dell’estinzione del giudizio, giudizio volto ad ottenere condanna della societa’ convenuta a porre nella sua disponibilita’ quote di un fondo comune, per inesistenza della notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 8.
In particolare, la Corte territoriale, nell’accogliere la doglianza del (OMISSIS) e nel ritenere, dunque, che la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza fosse non inesistente, ma nulla, e che la nullita’ fosse rimasta sanata per raggiungimento dello scopo, in considerazione della rituale costituzione della parte convenuta, ha aggiunto quanto segue: “Tuttavia si osserva che parte appellante non ha riproposto nell’appello le domande di merito formulate avanti al giudice di primo grado non rientrando l’ipotesi tra quelle di cui all’articolo 354 c.p.c.. L’appello va dunque dichiarato inammissibile”.
2. – Non spiega difese la societa’ intimata.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 354 e 308 c.p.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 12, tutti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, si versasse proprio in ipotesi di applicazione del citato articolo 354 c.p.c., e che, pertanto, la causa dovesse essere rinviata al primo giudice.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso e’ manifestamente fondato.
L’articolo 354 c.p.c., comma 2, stabilisce che il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308 c.p.c..
In proposito questa Corte ha gia’ avuto occasione di osservare che, dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non puo’ essere disposta oltre i casi espressamente previsti ne’ e’ estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dall’articolo 354 c.p.c., comma 2, deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all’articolo 308 c.p.c., comma 2, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo, senza alcuna possibilita’ di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal Tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., u.c. (Cass. 9 luglio 1987, n. 5976; Cass. 27 maggio 2011, n. 11722; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2880).
Orbene, essendosi nella specie svolto il giudizio nelle forme del rito societario, vale osservare che il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 12, oggi abrogato, stabiliva al comma 5 che: “Ove l’eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dall’articolo 8, comma 4, e dall’articolo 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l’estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell’articolo 308 c.p.c., comma 2”.
Percio’, in caso di ordinanza di estinzione del giudice relatore, confermata con sentenza dal collegio in sede di reclamo, ai sensi della norma qui trascritta, come e’ accaduto nel caso in esame, si versa(va) esattamente nell’ipotesi contemplata dall’articolo 354 c.p.c., comma 2, il quale rinvia all’articolo 308 c.p.c.: di guisa che la Corte d’appello ha errato nell’affermare che non ricorresse l’ipotesi di rimessione al primo giudice e che, dunque, l’appello dovesse essere dichiarato inammissibile per non avere l’appellante (OMISSIS) preso conclusioni di merito.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Messina in diversa composizione, il quale provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

 

 

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