Devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 11 settembre 2020, n. 18956.

Devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili ad uno stato di malattia.

Sentenza 11 settembre 2020, n. 18956

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Impiego privatizzato – Assenze ingiustificate – Tardivo invio di certificato medico – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 30801-2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 118/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 03/08/2018 r.g.n. 20/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 7 giugno 2018, la Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari e rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Sociale a r.l. avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente in relazione alle contestate assenze ingiustificate per i giorni (OMISSIS) nonche’ alla recidiva per le assenze parimenti ingiustificate dal (OMISSIS) al (OMISSIS).
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente, alla luce degli elementi acquisiti in atti, che non ricomprendevano quelli risultanti dai documenti contenuti nel fascicolo di primo grado della (OMISSIS) per non averlo la stessa prodotto con l’atto di appello, l’assenza ingiustificata per le giornate tra il (OMISSIS), dovendo cosi’ qualificarsi le assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo, e tempestiva e congrua alla stregua dell’articolo 42 lettera E) del CCNL di categoria la sanzione irrogata, tanto piu’ che quali assenze ingiustificate dovevano essere considerate quelle precedenti di cui alla contestazione del 23.9.2014, rimasta senza seguito per l’insorgere improvviso di uno stato di malattia protrattosi fino al (OMISSIS) nonche’ quelle dei giorni (OMISSIS) in cui cessata la malattia avrebbe dovuto presentarsi al lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS), affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Societa’ cooperativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli 347 e 421 c.p.c., deduce la nullita’ della sentenza impugnata per non aver la Corte territoriale provveduto, in difetto della produzione di parte, all’acquisizione, anche tramite l’esercizio dei propri poteri istruttori, del fascicolo di parte del primo grado.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 articolo 2106 c.c. e articolo 42, lettera E) CCNL per le Cooperative sociali la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruita’ logico-giuridica della ritenuta tempestivita’ della contestazione comunicata in data 12.2.2015 relativa all’assenza ingiustificata conseguente al ritardato invio della certificazione medica relativamente al periodo di malattia protrattosi dal (OMISSIS) al (OMISSIS).
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c., articolo 42, lettera E) e D) e articolo 71 CCNL Cooperative sociali, la ricorrente lamenta l’incongruita’ logica e giuridica della qualificazione come assenze ingiustificate di giornate in relazione alle quali e’ stato comunque certificato lo stato di malattia e del conseguente giudizio circa la rilevanza disciplinare della condotta e la proporzionalita’ della sanzione.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, articolo 2106 c.c. e articolo 42, lettera E) del CCNL Cooperative sociali e’ prospettata con riferimento alla rilevanza attribuita dalla Corte territoriale, ai fini della giustificazione del licenziamento, alla contestazione disciplinare del 23.9.2014, nonostante il relativo procedimento fosse rimasto sospeso.
Rilevata l’infondatezza del primo motivo, non ravvisandosi a carico della Corte territoriale alcun error in procedendo nel decidere sulla base della documentazione disponibile in atti, essendo onere della parte provvedere alla produzione del fascicolo, onere del cui assolvimento non e’ data qui dimostrazione alcuna ed alla cui inosservanza, stante il carattere dispositivo del giudizio, la Corte stessa non puo’ sopperire provvedendovi d’ufficio o assegnando un nuovo termine, si deve ritenere l’infondatezza delle ulteriori censure dovendo convenirsi con il principio di diritto cui si richiama la Corte territoriale per il quale devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili ad uno stato di malattia e, cosi’ sulla rilevanza disciplinare delle stesse nonche’ sulla ritenuta regolarita’ formale dei provvedimenti assunti, dovendosi considerare correttamente valutati dalla Corte territoriale come meramente sospeso il procedimento avviato a seguito della contestazione del 23.9.2014 e come tempestivamente avviato all’atto della cessazione del periodo di malattia, che ne avrebbe determinato la sospensione, il procedimento relativo alla contestazione delle assenze ingiustificate comprese tra il (OMISSIS) ed altresi’ sulla sancita congruita’ della sanzione irrogata gia’ prevista dall’articolo 42, lettera E) del CCNL di categoria per ogni singolo episodio contestato.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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