In tema di risarcimento del danno da incidente stradale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1161.

La massima estrapolata:

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1161

Data udienza 10 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4400/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), domiciliato, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1184 del Tribunale di Busto Arsizio, depositata il 29 giugno 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
uditi l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), e l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), trasportata a bordo di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale con una vettura straniera, riportava lesioni personali e danni patrimoniali per cure mediche. Per chiederne il risarcimento, la (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio, la (OMISSIS) s.p.a., compagnia assicurativa per la responsabilita’ civile verso terzi dell’automobile a bordo della quale viaggiava.
Su specifica eccezione della convenuta, la domanda veniva dichiarata improcedibile per difetto dei presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141.
La (OMISSIS) appellava la decisione, ma il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice d’appello, rigettava in gravame.
Avverso tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. La (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il ricorso, dapprima trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stato rinviato alla pubblica udienza ai sensi del comma 3 citato articolo, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, per la trattazione in sede camerale.
La (OMISSIS) ha depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

La (OMISSIS), denunciando la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141 (cod. ass.), censura la sentenza impugnata nella parte ha negato l’applicabilita’ della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 141 cod. ass., poiche’ nel sinistro era stato coinvolto un veicolo immatricolato all’estero ((OMISSIS)), la cui compagnia assicurativa non ha sottoscritto la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale sarebbe giunto a questa conclusione sulla base di un’errata interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 luglio 2006, n. 254, articolo 13 e dell’articolo 33 della CTT. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello (“il risarcimento diretto non e’ un diritto assoluto ma e’ regolamentato dalle imprese assicuratrici stipulanti fra loro una convenzione e poiche’ l’assicurazione del veicolo (OMISSIS) non era aderente a tale convenzione non poteva in questo caso essere utilizzato il sistema del risarcimento diretto”) la stipula di una convenzione tra compagnie assicurative e’ funzionale alla “regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”, come si legge nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, articolo 13, comma 1. Inoltre, dagli articoli 33 e 34 della CTT si desumerebbe che la mancata adesione alla convenzione non incide sugli strumenti a tutela del terzo trasportato, bensi’ solo sulla possibilita’ per le compagnie assicurative di gestire la rivalsa mediante la procedura semplificata prevista dalla convenzione. Conclude, quindi, la ricorrente che il giudice avrebbe sbagliato a ritenere che l’adesione alla CTT da parte delle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti fosse condizione necessaria per l’applicabilita’ dell’articolo 141 cod. ass.
Il motivo e’ fondato.
Recentemente sull’analoga questione relativa alla c.d. CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto r.c.a., adottata in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 luglio 2006, n. 254, di cui la CTT e’ parte, si e’ pronunciata questa Corte affermando in seguente principio di diritto: in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata puo’ avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che il Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (Sez. 3, Ordinanza n. 1279 del 18/01/2019, Rv. 652470 – 01).
In precedenza, la giurisprudenza si era gia’ espressa sull’ambito d’applicazione dell’articolo 141 cod. ass. in relazione al caso di sinistro in cui uno dei veicoli fosse privo di assicurazione r.c.a. (Sez. 3, Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017, Rv. 644953 – 01). In quell’occasione il Collegio osservo’ che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponeva di riconoscere al terzo la possibilita’ di azionare la procedura diretta, a prescindere dall’identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilita’ tra conducenti e finanche dall’essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito. In questo modo, sarebbe stato possibile tener conto dell’esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e piu’ celere, aggiuntivo rispetto all’ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile.
Sebbene riconoscere la legittimazione del terzo trasportato di agire ai sensi dell’articolo 141 cod. ass. anche quando nel sinistro e’ coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato potrebbe pregiudicare la possibilita’ di rivalsa della compagnia assicurativa “cio’ risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale e’ trasportato), senza dover ne’ attendere l’accertamento delle rispettive responsabilita’, ne’ tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore” (Sez. 3, Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017, Rv. 644953 – 01).
Questa giurisprudenza si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia secondo cui l’esatta interpretazione delle direttive Europee in materia di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di autoveicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformita’ al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” con l’unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo.
In applicazione di questi principi, da cui non vi e’ ragione di discostarsi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, vincolato all’osservanza dei menzionati principi di diritto, provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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