In tema di rimborso di imposta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7132.

La massima estrapolata:

In tema di rimborso di imposta, lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento, sicché detto controllo non incide sul decorso del termine di prescrizione del credito.

Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7132

Data udienza 25 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6643-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 107/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 20/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

RILEVATO

che:
Con sentenza n. 107/31/2013, depositata il 20 settembre 2013, non notificata, la CTR del Piemonte respinse l’appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. (ora (OMISSIS) S.p.A.) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Torino, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della societa’ avverso il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza, presentata dalla contribuente in data 21 dicembre 2010, di rimborso di eccedenza di credito d’imposta per Euro 1.768.194,52, relativa all’imposta sul patrimonio netto, risultante da dichiarazione annuale dei redditi in relazione all’anno d’imposta 1997.
Avverso la sentenza della CTR la societa’ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione degli articoli 2934 e 2946 c.c. e violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10, comma 1 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 43, articolo 36 bis (recte 600) in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto prescritto il credito del quale era stato richiesto il rimborso in relazione al decorso della prescrizione ordinaria decennale.
Assume parte ricorrente che assoggettare alla prescrizione ordinaria decennale, in presenza dell’indicazione di un credito esposto in dichiarazione e non contestato dall’Amministrazione, a seguito dell’espletamento della procedura di controllo sulla dichiarazione medesima, equivarrebbe a premiare un’inerzia dell’Amministrazione stessa in contrasto con il principio della collaborazione e buona fede nei rapporti tra il contribuente ed il fisco.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36 bis e degli articoli 2935 e 2944 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto che la prescrizione del credito d’imposta indicato in dichiarazione non decorresse dalla conclusione del procedimento di controllo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e che, comunque l’espletamento del controllo senza alcun rilievo in ordine alla sussistenza del credito equivalesse a riconoscimento implicito ma certo del diritto al rimborso, idoneo a determinare l’interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c..
3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi.
3.1. Va premesso che la prescrizione e’ istituto di carattere generale, la cui ratio risponde ad esigenza di certezza nei rapporti giuridici.
L’articolo 2946 c.c., come norma di chiusura del sistema, prevede che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione, con il decorso di dieci anni”.
Nella fattispecie in esame, relativa a dichiarazione presentata nel 1999, non puo’ trovare applicazione la L. n. 350 del 2003, articolo 2, comma 58, che, in deroga alla disciplina generale, stabiliva che l’Amministrazione non opponesse la prescrizione in relazione alle istanze di rimborso di crediti esposti nelle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 (sulla natura eccezionale di detta disposizione, insuscettibile d’interpretazione analogica, cfr. Cass. sez. 5, 21 aprile 2011, n. 9223; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2009, n. 4786).
4. Cio’ premesso, deve altresi’ escludersi che l’espletamento della procedura di controllo automatizzato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, conclusasi con sgravio in riferimento ad altre imposte, si ponga, per un verso, come prospettato da parte ricorrente, come condizione per l’esercizio del diritto, in relazione all’articolo 2935 c.c., ovvero, implichi, per altro verso, il riconoscimento implicito del credito esposto dalla contribuente in dichiarazione, con l’effetto di determinare l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2944 c.c..
4.1. In relazione al primo profilo, va infatti osservato che condizione per l’esercizio del diritto al rimborso del credito esposto in dichiarazione e’ unicamente il decorso del lasso di tempo di novanta giorni (cfr. Cass. S.U. 7 febbraio 2007, n. 2687), affinche’, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, sull’istanza del contribuente si formi il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione, impugnabile in sede giurisdizionale, in pendenza del quale il termine di prescrizione deve intendersi sospeso (cfr. Cass. sez. 6 – 5, ord. 22 gennaio 2018, n. 1543).
Essendo stata l’istanza di rimborso presentata il 21 dicembre 2010, pur tenendo conto del termine necessario alla formazione del silenzio – rifiuto impugnabile, rispetto alla dichiarazione del 29 giugno 1999 il termine decennale di prescrizione risulta ugualmente decorso.
4.2. Quanto al secondo aspetto della tesi sostenuta dalla ricorrente, esso non puo’ essere condiviso alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso che l’espletamento senza rilievi della procedura di controllo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, equivalga di per se’ a cristallizzazione, cioe’ riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 15 marzo 2016, n. 5069), hanno, infatti, affermato il principio secondo il quale “In tema di rimborso di imposte, l’Amministrazione finanziaria puo’ contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”, desumibile dall’articolo 1442 c.c., u.c..
A detto principio si e’ uniformata la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 17 giugno 2016, n. 12557; Cass. sez. 5, 31 gennaio 2018, n. 2392) e ad esso va data in questa sede ulteriore continuita’.
5. Il ricorso di parte ricorrente va pertanto rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 13.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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