In tema di rifiuti, lo svuotamento dai residui gassosi di bombole e serbatoi di gas, comportando la trasformazione di tali contenitori in rifiuti ferrosi e la cessazione della loro originaria funzione e destinazione, esorbita dalla mera attività di raccolta e necessita di specifica autorizzazione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 settembre 2018, n. 40220.

La massima estrapolata:

In tema di rifiuti, lo svuotamento dai residui gassosi di bombole e serbatoi di gas, comportando la trasformazione di tali contenitori in rifiuti ferrosi e la cessazione della loro originaria funzione e destinazione, esorbita dalla mera attività di raccolta e necessita di specifica autorizzazione, in assenza della quale si configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 40220

Data udienza 10 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
S.r.l. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3/3/2016 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Filippi Paola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udito per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2016 la Corte d’appello di Firenze ha confermato, respingendo l’impugnazione dell’imputato, la sentenza del 8 aprile 2014 del Tribunale di Lucca, con cui era stata affermata la responsabilita’ di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), (capo A della rubrica) e articolo 674 cod. pen. (capo B della rubrica), e alla S.r.l. (OMISSIS) era stata applicata la sanzione pecuniaria di Euro 25.800,00, per la commissione da parte del proprio legale rappresentante e nel proprio interesse del reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al capo a) della rubrica.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b).
Ha censurato l’affermazione della configurabilita’ del reato di raccolta e trasformazione di rifiuti, in quanto la S.r.l. (OMISSIS), di cui era amministratore e per la quale aveva operato, era autorizzata allo svolgimento della attivita’ di recupero di rottami ferrosi di origine industriale, provenienti da vari settori produttivi, ma aventi caratteristiche merceologiche di metalli in genere, tra cui rientravano anche le bombole di cui gli era stato addebitato l’illecita raccolta e trasformazione; l’affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una ulteriore autorizzazione per lo svolgimento della attivita’ di bonifica delle bombole era infondata, non essendo cio’ previsto da alcuna disposizione di legge, essendo solamente prevista la necessita’ di una verifica della resistenza dell’involucro alla pressione del gas e lo smaltimento come ferro dell’involucro allorquando quest’ultimo non presenti piu’ le caratteristiche di resistenza necessarie, ma non rientrando tale attivita’ in una di quelle sottoposta a vincolo autorizzativo Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 208.
Ha censurato anche l’affermazione della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 674 cod. pen., non essendo stata evidenziata la violazione di norme imperative in tema di emissioni gassose, ne’ il superamento di limiti tabellari fissati per legge.
In via di subordine ha evidenziato il decorso, in data 19 settembre 2016, del termine massimo di prescrizione di entrambi i reati.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche la S.r.l. (OMISSIS), per il tramite del medesimo difensore, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciatola violazione e l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), costituente la violazione presupposta per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 5 e 25 undecies.
Ha evidenziato anch’essa il dato della esistenza della autorizzazione allo svolgimento della attivita’ di raccolta e recupero di rottami ferrosi, provenienti da vari settori produttivi, nei quali dunque rientravano anche le bombole per il gas, che pur provenendo da varie filiere produttive erano accomunate dalla caratteristica merceologica del metallo, anche se identificate da codici CER diversi, con la conseguente erroneita’ della affermazione della configurabilita’ del reato presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), non occorrendo alcuna autorizzazione per lo svolgimento della attivita’ di bonifica (attraverso l’eliminazione dei gas) delle bombole raccolte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi, fondati su doglianze analoghe in relazione al reato di cui al capo a), sono inammissibili, essendo riproduttivi dell’atto d’appello, volti a censurare sul piano del merito l’accertamento di fatto compiuto in modo concorde dal Tribunale e dalla Corte d’appello e anche manifestamente infondati.
2. L’imputato e’ stato dichiarato responsabile per aver eseguito, quale amministratore della (OMISSIS), attivita’ non autorizzata di raccolta, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti speciali, raccogliendo bombole di gas domestico, bombole di ossigeno e serbatoi di gas, che bonificava e rivendeva come materiale ferroso; nello svolgimento di tale attivita’ di bonifica si e’ verificata anche l’emissione in atmosfera dei gas contenuti nelle bombole, cosi’ provocando cattivi odori e danni alla salute.
I giudici di merito, con accertamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimita’, hanno ravvisato nella prima condotta una attivita’ di trasformazione dei rifiuti, diversa e ulteriore rispetto a quella di raccolta di rifiuti ferrosi per la quale la (OMISSIS) era autorizzata, necessitante di una ulteriore specifica autorizzazione, di cui detta societa’ era priva, con la conseguente sussistenza del reato di cui al capo a), di gestione non autorizzata di rifiuti, presupposto dell’illecito contestato alla societa’; l’emissione in atmosfera dei gas provenienti dalle bombole e dai serbatoi e’ stata, poi, ritenuta idonea a consentire di configurare anche il reato di cui all’articolo 674 cod. pen. di cui al capo b).
Sono state, infatti, accertate sia lo svolgimento della attivita’ di bonifica delle bombole e dei serbatoi per gas raccolti dalla (OMISSIS), che venivano svuotati delle sostanze gassose negli stessi presenti (tra l’altro con modalita’ del tutto empiriche, avendo la polizia giudiziaria rinvenuto bombole del gas forate con un piccone dai dipendenti della (OMISSIS), come potuto osservare direttamente in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2011); sia l’emissione di gas, idonei, per qualita’ e quantita’, a molestare le persone, essendo stata accertata la presenza, nell’area limitrofa allo stabilimento della (OMISSIS), di un odore di gas acre e molto forte, tale da provocare bruciore alla gola.
Sulla base di tali univoci dati di fatto correttamente e’ stata, dunque, affermata la responsabilita’ dell’imputato in relazione a entrambi i reati contestati, e anche quella amministrativa dell’ente, in quanto l’attivita’ svolta e’ risultata diversa ed esorbitante dalla semplice attivita’ di raccolta di materiali ferrosi per la quale la (OMISSIS) era autorizzata.
L’attivita’ di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, cioe’ il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, allo scopo di poterli utilizzare come rottami ferrosi, comporta la trasformazione di tali contenitori in rifiuti ferrosi, in quanto ne determina la cessazione dalla originaria destinazione e funzione e una modificazione, derivante dallo svuotamento dai gas e dalla asportazione delle valvole di erogazione, cosicche’ tale attivita’ esorbita da quella di semplice raccolta (che non implica alcun intervento sul rifiuto), consistendo in un recupero, attraverso la trasformazione del rifiuto, per renderlo suscettibile di un diverso utilizzo, come rifiuto ferroso, cui prima di tale operazione non era idoneo, dunque in una attivita’ di gestione di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 183, comma 1, lettera n), richiedente specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.
Ne consegue la correttezza della qualificazione della condotta, di cui, attraverso il ricorso in esame, l’imputato propone una diversa valutazione, non consentita nel giudizio di legittimita’.
Altrettanto correttamente e’ stata affermata la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 674 cod. pen., essendo stata accertata l’emissione di un odore acre e molto forte, idoneo a molestare le persone, proveniente dalla sede della (OMISSIS), priva di autorizzazione ad effettuare qualsiasi emissione di gas o vapori in atmosfera, con la conseguente irrilevanza della mancata indicazione del superamento di limiti di legge, in quanto in tema di getto pericoloso di cose l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori e’ apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilita’ ex articolo 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868; Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014, Benassi, Rv. 260980; Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, dep. 24/03/2017, Venturin, Rv. 269326), nella specie accertato dai giudici di merito e non sindacabile, sul piano valutativo, nel giudizio di legittimita’.
3. I ricorsi risultano, dunque, inammissibili, essendo stati affidati a censure non consentite nel giudizio di legittimita’ e manifestamente infondate.
L’inammissibilita’ originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacche’ detta inammissibilita’ impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimita’, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende

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