Il rimedio della richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 18 ottobre 2018, n. 5978.

La massima estrapolata:

Il rimedio della richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese.

Sentenza 18 ottobre 2018, n. 5978

Data udienza 18 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3147 del 2018, proposto da
Gi. Br., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Br., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Lu. Fa. ed altri non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI n. 01787/2018, resa tra le parti, concernente decadenza dalla carica di commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria del gruppo El..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 5 cod proc amm;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Fa. Cr. per delega dell’avv. Gi. Br. e Gi. Ai. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Rilevato in fatto che:
– con sentenza n. 1787\2018 di questa sezione venivano riuniti e respinti gli appelli proposti dall’odierno ricorrente, nella qualità di precedente commissario dichiarato decaduto, avverso gli atti di nomina, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 1, comma 498, della legge n. 296 del 2006, dei commissari straordinari per la procedura di amministrazione straordinaria delle società dei gruppi Ci., El. e Fe.;
– in particolare, se il primo appello aveva ad oggetto la sentenza che aveva annullato per difetto di motivazione il primo decreto del 2007, il secondo aveva ad oggetto la sentenza che ha negativamente definito il ricorso con cui lo stesso appellante avv. Br. contestava la legittimità di due ulteriori atti (il decreto del 23 gennaio 2008 ed il decreto del 25 marzo 2009) con i quali il Ministero, a seguito di aggregazione delle procedure liquidatorie già avviate in passato, non lo aveva confermato nella nomina (già a lui conferita) di commissario straordinario delle società del gruppo El.;
– con il presente ricorso lo stesso avv. Br. agisce al fine di ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 comma 5 cod.proc.amm., i chiarimenti in merito all’esecuzione della sentenza n. 1787 cit.;
– in particolare, si chiede di prescrivere le modalità esecutive dell’indicata pronuncia, considerando, e prescrivendo all’Amministrazione di considerare, gli interessi coinvolti nella loro attualità e, dunque, la preminente esigenza di garantire la continuità gestionale e la rapida definizione della Procedura;
– la difesa di parte resistente, nella presente sede esecutiva, chiedeva la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto della domanda;
– con ordinanza collegiale n. 3346\2018 veniva disposta l’acquisizione in via istruttoria di documentazione citata dalle parti anche in sede di discussione;
– all’esito dell’adempimento istruttoria, alla camera di consiglio del 18\10\2018 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– la sentenza oggetto di istanza di ottemperanza ermeneutica aveva ad oggetto gli appelli proposti dall’avv. Br. avverso gli esiti negativi dei giudizi intentati dinanzi al Tar Lazio avverso gli atti di nomina, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 1, comma 498, della legge n. 296 del 2006, dei commissari straordinari per la procedura di amministrazione straordinaria delle società dei gruppi Ci., El. e Fe., nonché degli ulteriori atti con i quali lo stesso Ministero, a seguito di aggregazione delle procedure liquidatorie già avviate in passato, non lo ha confermato nella nomina (già a lui conferita) di commissario straordinario delle società del gruppo El.;
– all’esito del giudizio questa sezione, disposta la riunione degli appelli per l’evidente connessione (soggettiva, a fronte della identità delle parti coinvolte, e oggettiva, avendo ad oggetto diverse fasi successive, adottate anche in termini di riesame, dello stesso procedimento amministrativo, avviato dal Mise e preordinato alla nomina dei commissari straordinari per i già citati gruppi societari), li respingeva;
– a fronte della natura degli atti impugnati e dell’esito del giudizio, la pronuncia appare dotata di valenza autoesecutiva, in quanto il rigetto delle domande proposte dall’odierno appellante ha, come primario aspetto anche ai fini della presente statuizione, la permanenza della piena efficacia ed esecutività degli atti con cui, se per un verso non è stato confermato l’incarico all’odierno istante, per un altro verso sono stati individuati i nuovi commissari;
– appare conseguentemente fondata l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa erariale;
– la giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di evidenziare come il ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. non presenti caratteristiche che consentano di ricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza, trattandosi di un ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall’azione finalizzata all’attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2), quanto dall’azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), e che presuppone dubbi o incertezze sull’esatta portata del comando giuridico oggetto dell’obbligo conformativo, né può essergli attribuita la natura di incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 7, ponendosi esso dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero e proprio giudizio di ottemperanza;
– pertanto, il rimedio della richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V 16 maggio 2017 n. 2324 e 6 settembre 2017 n. 4232, sez. IV 30 novembre 2015 n. 5409);
– la peculiare natura della domanda in esame è confermata dal principio a mente del quale la pronuncia adottata dal Tar in un giudizio di ottemperanza in seguito a richiesta di chiarimenti non è appellabile, avendo effetti meramente esecutivi e dunque sostanzialmente ordinatori (Consiglio di Stato sez. IV 09 aprile 2018 n. 2141);
– in definitiva la c.d. ottemperanza di chiarimenti costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato – utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo – e non un’azione o una domanda in senso tecnico, con la conseguenza che non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire;
– pertanto, in tale ottica i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell’ottemperanza devono attenere alle modalità dell’ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione dello stesso;
– infatti, lo strumento in esame non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell’esecuzione, in assenza del presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l’aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti;
– applicando tali coordinate al caso in esame, nella presente fattispecie non vi è alcuna incertezza interpretativa circa l’esito del giudizio ed il relativo dictum, in quanto il rigetto delle domande conferma l’efficacia ed esecutività degli atti impugnati, mentre le ulteriori considerazioni svolte riguardano l’eventuale adozione di ulteriori atti, che potranno essere eventualmente oggetto di un nuovo giudizio;
– le istanze genericamente formulate nella presente sede dall’originario appellante neppure soddisfano i requisiti sopra ribaditi in merito allo strumento di cui all’art. 112 comma 5 cit., risultando prive dei necessari requisiti della concretezza e della rilevanza;
– con la richiesta di prescrivere le modalità esecutive dell’indicata pronuncia, considerando, e prescrivendo all’Amministrazione di considerare, gli interessi coinvolti nella loro attualità e, dunque, la preminente esigenza di garantire la continuità gestionale e la rapida definizione della Procedura, la parte finisce col sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione delle norme in termini contrastanti con quanto posto a fondamento della sentenza di rigetto, nonché questioni – oltretutto in gran parte ipotetiche – che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra parti e amministrazione;
– all’esito della disposta istruttoria ha trovato conferma, in fatto, l’emergenza a mente della quale gli elementi invocati con il ricorso in esame attengono unicamente a sopravvenienze, ex sé incompatibili con il giudizio di ottemperanza;
– sussistono giusti motivi, anche a fronte della necessità istruttoria emersa a seguito della mancata produzione iniziale del carteggio invocato, per procedere alla compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, dichiara il ricorso di cui in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 112 comma 5 cod proc amm, inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

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