In tema di ricorso per cassazione e nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 febbraio 2021| n. 6117.

In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui era stata dichiarata l’inammissibilità “de plano” dell’istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.)

Sentenza|16 febbraio 2021| n. 6117

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Istanza di richiesta della semilibertà – Rigetto de plano dell’istanza in caso di domanda basata sugli stessi motivi – Provvedimento de plano emesso con violazione del contraddittorio in presenza di motivi da valutare – Nullità assoluta del provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 10/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere CAPPUCCIO DANIELE;
lette le conclusioni del PG PEDICINI Ettore, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 10 luglio 2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, l’inammissibilita’ dell’istanza, presentata da (OMISSIS), finalizzata all’ammissione alla misura alternativa della semiliberta’, osservando che il condannato non ha ancora espiato il quantum di pena previsto per l’accesso al beneficio.
2. (OMISSIS) propone, con l’assistenza dell’avv. (OMISSIS), ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge sostanziale e processuale per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza provveduto de plano in ordine alla richiesta senza verificare, in contraddittorio e previa fissazione di udienza camerale, se, essendo stato commesso il delitto c.d. “ostativo” in epoca precedente alla modifica della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, comma 2, attuata dalla L. 15 aprile 2009, n. 94, articolo 2, comma 27, lettera b), la porzione di pena da espiare prima di poter accedere alla semiliberta’ debba essere fissato, in ossequio al principio tempus regit actum, nella meta’ della pena, anziche’ in due terzi, come implicitamente ritenuto a fondamento del decreto impugnato.
Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarato l’inammissibilita’ della richiesta di ammissione alla misura alternativa della semiliberta’ attribuendo, nella sostanza, portata retroattiva alla citata novella del 2009 in spregio a primarie disposizioni interne e sovranazionali, secondo quanto gia’ dettagliatamente esposto con l’istanza introduttiva del procedimento.
Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce l’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, comma 2, per violazione dell’articolo 3 Cost., articolo 25 Cost., comma 2, articolo 27 Cost., comma 3, articolo 117 Cost., e articoli 3 e 7 Cedu, ove interpretato nel senso della retroattivita’ della disposizione, nel testo modificato dalla L. 15 aprile 2009, n. 94, articolo 2, comma 27, lettera b).
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato il primo, assorbente motivo di ricorso.
2. Il modello procedimentale delineato dall’articolo 666 c.p.p., per il procedimento di esecuzione e’ costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, l’articolo 666 c.p.p., comma 2, contempla, in deroga alla regola generale, la possibilita’ di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d’inammissibilita’ mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata gia’ rigettata perche’ basata sui medesimi elementi, ovvero sia “manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge”.
La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perche’ imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936).
Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilita’ ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessita’ di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza.
In buona sostanza, deve essere data all’istante la possibilita’ dell’instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto – sul modello di quello tipico previsto ex articolo 127 c.p.p. – dall’articolo 666 c.p.p., commi 3 e 9, allorquando si pongano questioni che involgano, in definitiva, l’esercizio di discrezionalita’ valutativa.
Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell’ultimo inciso dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, e’ affetto da nullita’ di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli articoli 178 e 179 c.p.p., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della “omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne e’ obbligatoria la presenza” (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).
3. Nel caso di specie, (OMISSIS) ha chiesto di essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione della semiliberta’ sul presupposto dell’applicabilita’ della normativa vigente al tempo della commissione dei reati che gli sono valsi le condanne in esecuzione e dell’irretroattivita’ di quella sopravvenuta, che prevede il decorso, per i reati ostativi, di un piu’ ampio periodo prima di potere accedere a tale misura.
Al riguardo, ha proposto un’interpretazione incentrata anche sulla normativa sovranazionale e tratto argomento dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della normativa introdotta, in tema di misure alternative alla detenzione, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto contemplante l’applicazione retroattiva delle modifiche peggiorative della disciplina in materia.
Con l’ultimo motivo di ricorso, ha eccepito, per il caso di impossibilita’ di addivenire ad una esegesi costituzionalmente orientata, l’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 50, in relazione all’articolo 4-bis del medesimo plesso legislativo.
A fronte di una istanza articolata e corredata da argomenti non eccentrici ne’ privi di pertinenza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto l’applicabilita’ della procedura de plano sul mero assunto che “non risulta espiato il quantum di pena previsto per accedere al beneficio”, cosi’ compiendo una valutazione, non scevra da connotati di discrezionalita’, che, per le ragioni sopra esposte, avrebbe dovuto essere preceduta dall’instaurazione del contraddittorio.
4. Dalle superiori considerazioni discende l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari perche’, facendo tesoro dei richiamati principi di diritto, proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, ad esaminare l’istanza dell’interessato.
In ordine al disposto rinvio, e’ utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al piu’ recente indirizzo della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che, diversamente da altro orientamento, pure di recente ribadito (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452), esclude che possa pronunziarsi l’annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’articolo 620 c.p.p..
Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lettera d), in quanto sussiste in astratto il potere del presidente del collegio di dichiarare de plano l’inammissibilita’ della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, pero’ e’ stato, in concreto, male esercitato.
Il provvedimento impugnato e’, piuttosto, affetto da nullita’ assoluta ex articolo 179 c.p.p., poiche’, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’articolo 666 c.p.p., comma 2, il presidente del collegio avrebbe dovuto fissare l’udienza camerale facendone dare avviso all’interessato e al difensore (in ordine alla nullita’ per l’omesso avviso al difensore, cfr. Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327).
In conseguenza della ravvisata nullita’, che attiene alla regolarita’ del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio che costituisce, del resto, la regola generale prevista nel caso di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, da seguirsi, recita la clausola di esordio dell’articolo 623 c.p.p., “fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622”.
D’altro canto l’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera b), – ipotesi alla quale occorre qui fare riferimento sebbene riferita, in via immediata, all’annullamento di una sentenza – stabilisce, mediante il richiamo all’articolo 604 c.p.p., comma 4, che la Corte di legittimita’ dispone l’annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullita’ ex articolo 179 c.p.p., come avvenuto nel caso in esame.
4.2. Resta fermo, infine, che “in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara de plano l’inammissibilita’ dell’istanza, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, non e’ configurabile l’incompatibilita’ del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio” (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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