In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 aprile 2020, n. 12712.

Massima estrapolata:

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso che l’emigrazione in Germania dell’imputato avesse potuto integrare un caso di forza maggiore, trattandosi di una situazione ascrivibile a una libera scelta di vita dell’imputato, non irreversibile e suscettibile di essere temporaneamente interrotta, rilevando, inoltre, come l’atto d’impugnazione avrebbe potuto essere presentato anche davanti a un agente consolare).

Sentenza 22 aprile 2020, n. 12712

Data udienza 28 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Esecuzione – Restituzione in termini – Declaratoria di non esecutività della sentenza – Ritualità della notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Mancato assolvimento dell’onere della prova – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di NOLA;
udita la relazione svolta dal Consigliere CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott. DI NARDO Marilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Nola in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da (OMISSIS) per ottenere la declaratoria di non esecutivita’ della sentenza n. 1808/2012 emessa dallo stesso Tribunale in data 3.7.2012 (irrevocabile il 21.6.2013) o, in subordine, la restituzione nel termine per impugnarla.
Con riferimento all’istanza principale ex articolo 670 c.p.p., osservava il Tribunale che nel procedimento d’interesse l’imputato era stato dichiarato contumace e che, nonostante le valide notificazioni di atti successivi effettuate a mani di stretti familiari conviventi presso l’indirizzo di (OMISSIS), aveva volontariamente rinunciato a comparire.
In particolare: le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare vennero effettuate, rispettivamente in data 17.6.2009 e 21.4.2010, a mani della sorella (OMISSIS); il decreto che dispone il giudizio venne consegnato, in data 27.5.2010, a mani di (OMISSIS), moglie dell’imputato; la notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza venne eseguita il 6.5.2013,a mani del fratello convivente (OMISSIS).
Respingeva il Giudice nolano l’eccezione difensiva di illegittimita’ della notifica in quanto effettuata in luogo diverso dall’indirizzo risultante dalla certificazione anagrafica ((OMISSIS)), affermando, in conformita’ del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimita’, che qualora vi sia discordanza tra luogo di residenza anagrafica e luogo in cui e’ avvenuta la notifica con consegna del plico a persona convivente con il destinatario, l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica e’ avvenuta a mani di persona convivente prevale sulle risultanze anagrafiche fino a prova contraria (cita Sez. 1, n. 229/2018); prova contraria che, nel caso di specie, l’interessato non aveva fornito.
Quanto al profilo della conoscenza del procedimento, eventualmente rilevante ai fini dell’istanza subordinata di restituzione nel termine per proporre appello, osservava il Giudice a quo che, in aggiunta alla regolarita’ delle notifiche, ulteriore circostanza dimostrativa di detta conoscenza da parte del (OMISSIS) era costituita dall’incarico, conferito dall’imputato al suo difensore,in data 24.6.2019, di estrarre copia degli atti relativi al procedimento in questione: tale richiesta, in assenza di ulteriori notifiche successive all’avviso di deposito dell’estratto contumaciale, confermava il convincimento del Giudice in merito alla pregressa conoscenza del procedimento da parte del (OMISSIS), il quale, cio’ nonostante, soltanto nel 2019 si era attivato per informarsi sull’esito.
Ne’ potevano ravvisarsi, nel caso in esame, le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, dovendo escludersi la riconducibilita’ a una delle due situazioni della circostanza dell’emigrazione del (OMISSIS) in (OMISSIS), atteso che con l’ordinaria diligenza egli avrebbe potuto ricevere tutte le informazioni necessarie sul processo; del resto, sebbene il condannato avesse fatto ingresso in (OMISSIS) gia’ in data 1.5.2013, la sua emigrazione – come risultava dal certificato di residenza storico acquisito d’ufficio – risaliva al 4.3.2016, ovvero a circa tre anni dopo la notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale.
In conclusione, entrambe le istanze dovevano essere respinte in difetto dei rispettivi presupposti di legge.
2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti due motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta conoscenza del procedimento da parte del ricorrente.
Il giudice dell’esecuzione aveva completamente disatteso il dato normativo, affermando, sulla base di un errato sillogismo, che la cd. regolarita’ della notificazione, discendente da un’attestazione di validita’ compiuta dall’ufficiale giudiziario dovesse reputarsi sufficiente, di per se’, a dimostrare che l’imputato fosse a conoscenza della pendenza del procedimento penale, non essendo emersa, nell’ambito dell’incidente promosso, alcuna prova contraria della mancata conoscenza da parte del predetto.
Viceversa, qualora il Tribunale avesse correttamente compiuto la verifica della effettiva conoscenza del procedimento da parte del (OMISSIS), avrebbe escluso la sussistenza di questa reale possibilita’, e cio’ non soltanto per l’evidente discrasia tra luogo di effettuazione delle notifiche degli atti processuali e luogo di residenza anagrafica dell’imputato, ma anche per una ragione strettamente collegata allo status rivestito dalla moglie del medesimo al momento della notificazione del decreto che dispone il giudizio. In particolare, la sig.ra (OMISSIS), indicata dall’ufficiale giudiziario quale “familiare convivente” al momento della ricezione dell’atto, non solo non conviveva con l’imputato, ma rivestiva addirittura la qualifica di persona offesa dal reato costituitasi parte civile nel procedimento in questione, sicche’ l’intervenuta notifica del decreto che dispone il giudizio nelle sue mani non avrebbe in nessun caso potuto comprovare l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, atteggiandosi, semmai, quale prova contraria e circostanza significativa ad escludere qualunque concreta opportunita’ per l’interessato di essere edotto della pendenza di un giudizio a suo carico.
Anche l’ulteriore argomento sviluppato dal Tribunale a proposito dell’attivita’ di richiesta di copie avanzata dal difensore non presentava alcuna rilevanza dimostrativa in ordine alla effettiva consapevolezza in capo al ricorrente dell’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti. Invero, tenuto conto che il (OMISSIS) era venuto a conoscenza del procedimento soltanto a seguito della notifica della domanda di estradizione, avvenuta nel giugno 2019, alla quale era seguito l’incarico al difensore citato nel provvedimento, era agevole dedurre che sino al momento precedente detta notifica l’imputato non avesse avuto la minima conoscenza del procedimento a suo carico.
2.2. Violazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente.
La valutazione del Tribunale di Nola era censurabile laddove affermava che il ricorrente avrebbe potuto, una volta conosciuta l’esistenza del procedimento, informarsi con l’ordinaria diligenza circa la conclusione dello stesso anche in seguito al proprio trasferimento in Germania.
Tale approdo era viziato dall’erroneo presupposto che l’imputato fosse stato a conoscenza del procedimento, mentre esisteva la prova in atti della sua incolpevole ignoranza, sicche’ doveva automaticamente escludersi che egli avesse l’onere di attivarsi con diligenza per conoscere l’evoluzione del procedimento.
In modo carente e contraddittorio, inoltre, il giudice dell’esecuzione aveva sostenuto che la circostanza che il (OMISSIS) avesse fatto ingresso in Germania in data 1.5.2013 non avrebbe determinato un’impossibilita’ per lo stesso di venire a conoscenza del provvedimento decisorio, essendo la sua emigrazione definitiva riferibile a un periodo successivo (marzo 2016).
Ed invero, la documentazione prodotta nell’incidente (buste paga mensili) deponeva, al contrario, per la continuativa e ininterrotta permanenza del ricorrente dall’1.5.2013 in avanti, sicche’ era indubbio che egli versasse in una condizione di materiale impossibilita’ di venire a conoscere dell’esistenza dell’avviso di deposito dell’estratto della sentenza contumaciale, si’ da consentirgli di interporre impugnazione.
Ne’ poteva essere attribuita rilevanza alla notifica del suddetto estratto in data 6.5.2013 a mani del fratello (OMISSIS), il quale, gia’ gravemente malato di tumore e non presente stabilmente a casa, sarebbe deceduto nel giugno 2014.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in sintonia con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.
2. Sembra, in via preliminare, opportuno chiarire che la presente impugnazione non ricalca esattamente i termini della prospettazione articolata con l’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, con il quale, in via prioritaria, veniva chiesta, ai sensi dell’articolo 670 c.p.p., la declaratoria di non esecutivita’ della sentenza n. 1808/2012 emessa dal Tribunale di Nola e, in via subordinata, la restituzione in termini per impugnarla.
Ed invero, anche nella formale indicazione della norma che si assume violata, il ricorso per cassazione pare incentrarsi essenzialmente sul tema della restituzione in termini ex articolo 175 c.p.p., comma 2, che, nel caso in esame, deve trovare applicazione nel testo antecedente alla modifica operata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, articolo 11, comma 6, in quanto, alla data di entrata in vigore della L. (17 maggio 2014), era gia’ stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato.
3. Posto che l’istituto previsto dall’articolo 175 citato presuppone un titolo esecutivo validamente formato, ritiene il Collegio non superfluo affrontare, in primo luogo, siffatto profilo.
3.1. Sul punto, va subito evidenziato come costituisca fatto incontestato, e, dunque, incontroverso, che, nel procedimento di cognizione di cui si discute, le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare vennero effettuate, rispettivamente in data 17.6.2009 e 21.4.2010, a mani di (OMISSIS), sorella convivente dell’imputato presso l’indirizzo di (OMISSIS); il decreto che dispone il giudizio venne consegnato, in data 27.5.2010, allo stesso indirizzo, a mani di (OMISSIS), indicata quale moglie convivente dell’imputato; la notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza, infine, venne eseguita, sempre allo stesso indirizzo, in data 6.5.2013 a mani di (OMISSIS), fratello convivente dell’imputato.
3.1.1. Nell’eseguire le notifiche, l’Autorita’ giudiziaria e’ partita dal presupposto che il ricorrente fosse residente nel luogo in cui le notifiche furono eseguite e ricevute, di volta in volta, dai familiari conviventi.
3.2. Il ricorrente, anche allegando un certificato storico di residenza, obietta che egli, all’epoca in cui furono eseguite le notifiche, non era residente in quel luogo e, dunque, non era mai venuto a conoscenza della celebrazione del processo, in violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa.
3.3. L’assunto e’ privo di consistenza.
Questa Corte di legittimita’ e’ ferma nel ritenere che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell’atto, proprio perche’ e’ basata su un’indicazione altrui e non e’ il frutto di attivita’ d’indagine del notificante” prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e, in ogni caso, e’ compatibile anche con la veridicita’ di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra “convivenza” e “coabitazione”, nonche’ del possibile carattere temporaneo della prima.
Ne consegue che l’interessato il quale deduce la nullita’ della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato dalla relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto piu’ se tra lui e il prenditore dell’atto – come nella vicenda in esame – vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l’esistenza di quel rapporto (Sez. 3, n. 229 del 28/6/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 – 01; Sez. 5, n. 38578 del 4/6/2014, Salvatore, Rv. 262222 – 01; Sez. 5, n. 7399 del 6/11/2009, dep. 2010, Capano, Rv. 246092 – 01; Sez. 4, n. 30863 del 9/5/2006, Iovene, Rv. 235236 – 01).
3.4. Non essendo stato assolto l’onere della prova, incombente sul ricorrente, sulla base della mera produzione del certificato anagrafico di residenza, per le ragioni in precedenza chiarite, deve giudicarsi corretta la conclusione cui e’ pervenuto il Tribunale di Nola nell’asseverare la validita’ delle notifiche relative a tutti gli atti prima menzionati e, dunque, la conseguente validita’ della formazione del titolo esecutivo, posto che e’ stata ritenuta, con esattezza, legittimamente eseguita anche la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado nelle forme rappresentate.
Corretta e’, quindi, anche la conclusione circa la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato e la sua volontaria rinuncia a partecipare al processo.
4. Tale conclusione si collega al tema principale del ricorso, ovvero quello della restituzione nel termine.
Al riguardo, ritiene il Collegio di dare continuita’ all’orientamento seguito da questa Corte, secondo il quale, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex articolo 175 c.p.p., comma 2, nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con L. n. 67 del 2014, e’ necessario che sussistano, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare, con la conseguenza che e’ legittimo il rigetto della richiesta di restituzione nel termine qualora emerga il difetto anche soltanto di una di tali condizioni (Sez. 1, n. 57650 del 29/9/2017, Bartolelli, Rv. 271913 – 01; Sez. 1, n. 32984 del 15/6/2010, Condello, Rv. 248008 – 01).
E allora, una volta acclarata la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, mediante la valida notifica degli atti piu’ volte richiamati e, in particolare, del decreto che dispone il giudizio (ossia del provvedimento formale di vocatio in ius indicato quale atto cui riferire l’effettiva conoscenza dell’accusa da Sez. 2, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01), si rivela conforme all’enunciato principio l’affermazione del giudice dell’esecuzione di reputare superflua la verifica della conoscenza (anche) del provvedimento al fine di rigettare l’istanza de qua, salva l’eventuale sussistenza di un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, di cui, pure, peraltro, il predetto giudice si e’ fatto carico.
5. A tale ultimo proposito, occorre ricordare che in materia di restituzione nel termine la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioe’, non vincibile ne’ superabile in alcuna maniera. E tale non puo’ considerarsi quella situazione che, con intensita’ di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Manzara, Rv. 263841 – 01; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella ed altri, Rv. 207387 – 01).
5.1. Atteso il nitido e oggettivo rigore del concetto, nella giurisprudenza di questa Corte si e’ escluso che possano configurare ipotesi di forza maggiore la detenzione dell’imputato (Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Panto’, Rv. 251555 – 01), uno stato di malattia che non sia di tale gravita’ da incidere sulla capacita’ di intendere e volere dell’interessato (Sez. 6, n. 51912 del 3/12/2019, Costantino, Rv. 278063 – 01), l’espulsione (poiche’ la facolta’ di impugnare puo’ esercitarsi anche mediante deposito dell’atto presso un agente consolare all’estero oppure spedendo l’atto con raccomandata, ai sensi degli arti:. 582 e 583 c.p.p.: v. Sez. 6, n. 15739 del 28/2/2018, Daja e altri, Rv. 272774 – 01; Sez. 5, n. 21200 del 20/12/2016, dep. 2017, Celhaka, Rv. 269922 – 01), la residenza all’estero dell’istante (in quanto egli puo’ presentare la dichiarazione di gravame davanti ad un agente consolare: v. Sez. 5, n. 1218 del 15/10/1986, dep. 1987, Passavanti, Rv. 174794 – 01), l’impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine per impugnare (giacche’ e’ imputabile alla parte l’incapacita’ di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell’ultimo momento: v. Sez. 4, n. 11173 del 27/2/2014, Zanoni, Rv. 262088 – 01) e, addirittura, il terremoto nel caso in cui l’interessato abbia omesso di acquisire una certificazione attestante l’irreperibilita’ del fascicolo o l’impossibilita’ di averne copia, tramite richiesta diretta al cancelliere addetto al presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari, istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari del luogo terremotato (v., a proposito del terremoto di L’Aquila, Sez. 1, n. 44568 del 9/12/2010, Perini, Rv. 249281 – 01).
5.2. Il caso citato da ultimo e’ utile a ribadire che, in tema di restituzione nel termine, grava sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facolta’ di impugnazione (v. ancora Sez. 1, n. 44568 del 2010, cit.).
6. Calando i principi nella vicenda sottoposta all’odierno vaglio, correttamente il Tribunale adito ha escluso che l’emigrazione in Germania del (OMISSIS) abbia potuto integrare un caso di forza maggiore, trattandosi di una situazione ascrivibile a una libera scelta di vita dell’imputato, non irreversibile e non suscettibile di essere temporaneamente interrotta; del resto, questa stessa Corte, come prima accennato, ha escluso che la residenza all’estero possa configurare un’ipotesi di forza maggiore ostativa – per quel che qui rileva – alla proposizione di un atto d’impugnazione, che avrebbe potuto essere presentato davanti a un agente consolare (Sez. 5, n. 1218/1987, cit.).
6.1. In ogni caso, anche a voler ammettere, come dedotto dalla difesa, che il (OMISSIS) abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento soltanto quando gli venne notificata la domanda di estradizione, va osservato che la deduzione difensiva al riguardo non puo’ considerarsi autosufficiente, sia perche’ non suffragata da alcuna documentazione, sia perche’ si limita a indicare solo il mese e l’anno della suddetta notifica (giugno 2019), ma non il giorno, il che, all’evidenza, impedisce di verificare la tempestivita’ dell’istanza di restituzione in termini, depositata, per quanto si evince dagli atti, in data 24.7.2019 presso la cancelleria del Tribunale di Nola.
7. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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