Ultrattività triennale delle graduatorie concorsuali approvate

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 22 maggio 2020, n. 3243.

La massima estrapolata:

L’ultrattività triennale delle graduatorie concorsuali approvate, sarebbe derogata dalle norme specificamente previste per l’ordinamento militare

Sentenza 22 maggio 2020, n. 3243

Data udienza 23 aprile 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazioni – Appello – Notificazione effettuata in unica copia presso il procuratore costituito per una pluralità di parti – Validità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4861 del 2015, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via (…);
contro
I signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. Fr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ag. in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione I Bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il mancato scorrimento graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso per l’ammissione al 20° corso trimestrale di qualificazione di 210 allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il consigliere Michele Conforti e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio, sono controversi gli atti con i quali il Ministero della Difesa ha inteso esternare la volontà di procedere all’indizione di un nuovo concorso per l’ammissione di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, bandito in data 18 agosto 2014.
2. In primo grado, gli odierni appellati hanno lamentato l’illegittimità di questi atti, deducendo la circostanza di essere risultati idonei ad un precedente concorso, bandito per la medesima finalità, e il fatto che, pur a fronte di una graduatoria ancora efficace, il Ministero ha indetto una nuova selezione, piuttosto di determinarsi allo scorrimento della suddetta graduatoria e al loro reclutamento in quanto idonei del precedente concorso.
3. Con la sentenza gravata, il Tribunale amministrativo regionale ha:
a) richiamato il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, che ha statuito che la determinazione di bandire un nuovo concorso, a fronte di una graduatoria ancora valida e dalla quale attingere il personale occorrente, deve essere congruamente motivata sulle ragioni che inducono ad una tale scelta;
b) richiamato una serie di sentenze della Sezione, nelle quali si affermava il medesimo principio;
c) evidenziato che, nel caso in esame, l’Amministrazione della Difesa non contiene alcuna motivazione in ordine a tale scelta;
d) annullato il bando di concorso e gli atti ad esso prodromici.
4. Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, domandandone la sospensione.
4.1. Con un primo motivo di appello, il Ministero, rammentato che quello bandito è un concorso “interno”, lamenta che non può trovare applicazione la normativa di cui all’art. 4, commi 3 e 4, D. L. n. 101 del 2013, che avrebbe subordinato l’indizione di nuovi concorsi alla previa immissione in ruolo di tutti gli idonei dei precedenti concorsi già espletati.
Il Ministero rileva, infatti, che la norma da ultimo richiamata fa, in realtà, riferimento alle procedure per l’assunzione di nuovo personale e non attiene, dunque, ai casi nei quali il personale sia già in servizio.
4.2. Con il secondo motivo, l’amministrazione deduce, inoltre, che il principio sancito dall’Adunanza Plenaria non sarebbe invocabile con riferimento ai concorsi interni, poiché per quest’ultimi non si profilerebbe quell’esigenza di salvaguardia dell’affidamento dei concorrenti idonei non vincitori di concorso, in quanto chi partecipa ad un concorso interno non aspira ad una posizione lavorativa, avendone già tale posizione, e, inoltre, non sostiene costi, ricevendo dall’amministrazione di appartenenza il trattamento di missione.
Si sostiene, poi, che già nella sentenza dell’Adunanza Plenaria sono delineate ipotesi nelle quali la regola della prevalenza dello scorrimento della graduatoria ancora efficace può essere derogata dall’amministrazione e che una di queste fattispecie è costituita dall’ipotesi in cui la selezione concorsuale è prevista a cadenza periodica dal legislatore.
Anzi, secondo l’appellante, vi era un vero e proprio dovere di bandire una nuova selezione concorsuale.
Si richiamano, a sostegno di questa affermazione, gli artt. 679 e 683 del D. Lgs. n. 66 del 2010 e si evidenzia la profonda analogia fra la disciplina dettata da queste norme e quella prevista dall’art. 35 D. Lgs. n. 199 del 1995, in materia di Guardia di Finanza, che prevede la cadenza annuale dei concorsi di reclutamento del personale e rispetto alla quale non v’è dubbio che non si applichino i principi dell’Adunanza Plenaria.
Peraltro, secondo l’appellante, con riferimento alle procedure di avanzamento di carriera, si pone anche un profilo di tutela della legittima aspettativa dei militari in servizio che vogliono cimentarsi nelle relative procedure concorsuali, che potrebbe, in tesi, venire frustrata dall’obbligo di attingere da una graduatoria concorsuale che permanesse efficace per un triennio.
Vengono enumerate una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 66 del 2010, le quali prevedono, proprio con riferimento a procedure di avanzamento, la cadenza periodica delle stesse.
Si evidenzia che non sarebbe applicabile ai concorsi banditi per il personale dell’Arma dei Carabinieri, né l’art. 35 D. Lgs. n. 165 del 2001, né l’art. 4, commi 3 e 4, D.L. n. 101 del 2013, che potrebbero indurre a ritenere corretta la decisione del Giudice di prime cure, mentre, per converso, vi sarebbero molteplici norme dalle quali si trarrebbe un’indicazione di segno contrario alla statuizione pronunciata.
In particolare, l’art. 3 del medesimo D. Lgs. n. 165 del 2001, che fa salva la specificità dell’ordinamento militare; l’art. 51, comma 8, L. n. 388 del 2000, che prevede che siano le norme settoriali a disciplinare la durata dell’efficacia delle graduatorie per le Forze armate; l’art. 625, D. Lgs. n. 66 del 2010, che rimarca ulteriormente le peculiarità del settore e l’art. 643, del medesimo disposto normativo, che prevede le condizioni per lo scorrimento della graduatoria concorsuale per coprire i posti vacanti messi a concorso.
4.3. Con il terzo motivo, infine, si evidenzia che l’amministrazione ha comunque motivato la sua scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria e che le statuizioni di inadeguatezza di questa motivazione rilevate dal Tribunale amministrativo non paiono condivisibili, in quanto contraddette dal altri precedenti del medesimo Giudice, i quali hanno valorizzato, anzi, proprio la motivazione offerta nel caso di specie.
5. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali con la memoria depositata in data 18 giugno 2015 hanno, in via pregiudiziale, rilevato l’inammissibilità dell’appello, per essere stato notificato all’avv. “Gi. Lu. Ag.” in luogo dell’avv. “Lu. Ag.”; per essere stato indirizzato anche a soggetti che non sono state parti nel processo di primo grado; per essere stato notificato in un’unica copia, anche se destinato a più parti, pur difese da un unico procuratore.
6. Nel merito, gli appellati hanno ribadito l’inconferenza dei precedenti citati dal Ministero, riferiti a concorsi banditi dalla Guardia di Finanza (che ha norme ad hoc, diverse da quelle applicabili ai Carabinieri) e a concorsi per l’immissione in carriere “iniziali”; l’applicabilità del principio sancito dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011; elencato i precedenti del Giudice amministrativo nel quale tale principio è stato applicato; evidenziato che non ricorrono, nel caso di specie, le fattispecie nelle quali è possibile invocare le eccezioni allo scorrimento della graduatoria enucleate nella sentenza n. 14 del 2011; rimarcato che nell’ultimo bando di concorso è stata adottata una motivazione circa la preferenza per l’indizione di un nuovo bando piuttosto che procedere allo scorrimento della graduatoria.
7. Gli appellati hanno ulteriormente ribadito le loro difese con successive memorie del 17 dicembre 2015 e del 23 marzo 2020.
8. All’udienza del 23 aprile 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Giunge allo scrutinio del Collegio la vertenza inerente alla legittimità dei provvedimenti del Ministero della Difesa, odierno appellante, con i quali si è disposta l’indizione di un concorso per il reclutamento di duecentodieci allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.
10. E’ controversa, in particolare, la legittimità di tale scelta, poiché si è lamentato, ad opera degli odierni appellati, che, in presenza di una graduatoria ancora efficace, nella quale essi erano individuati quali idonei non vincitori di concorso, si sarebbe dovuto dare preferenza al reclutamento di personale mediante scorrimento della graduatoria, in continuità con i principi delineati da questo Consiglio, con la sentenza n. 14 del 2011 dell’Adunanza Plenaria.
L’appello del Ministero, con le argomentazioni su riferite, ha contestato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha ritenuto applicabile, anche all’ordinamento militare e, nel caso di specie, all’Arma dei Carabinieri, i principi esposti dall’Adunanza Plenaria, omettendone di considerare le peculiarità e mancando di valutare che la medesima decisione invocata a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti gravati ha individuato una serie di eccezioni, nelle quali la regola dello scorrimento viene derogata in favore di quella del potere discrezionale dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso.
11. Vanno delibate, prioritariamente e in modo unitario, le eccezione di inammissibilità .
11.1. Esse sono infondate.
11.1.1. Va osservato, quanto al profilo relativo alla notifica di un’unica copia dell’atto di appello, che costituisce oramai jus receptum, l’orientamento giurisprudenziale che prevede questa possibilità allorché gli appellati erano costituiti, in primo grado, con il patrocinio di un unico difensore.
Principi di economia di mezzi e di snellezza delle procedure depongono per una simile conclusione, considerato che, d’altra parte, non può predicarsi alcun concreto pregiudizio per il diritto di difesa degli appellati, scaturente dalla notifica di una sola copia dell’atto di appello, in luogo di una moltitudine di atti, per quanti sono i soggetti intimati in giudizio.
Come già ha avuto modo di affermare questa Sezione: “È valida la notificazione dell’appello effettuata in unica copia presso il procuratore costituito nonostante la pluralità di parti. In forza dell’art. 330, comma 1, cod. proc. civ., il procuratore costituito è il destinatario (non il consegnatario) della notificazione dell’impugnazione, perché la norma risponde all’esigenza che le parti vengano a conoscenza dell’atto di impugnazione attraverso il loro difensore, in quanto soggetto professionalmente qualificato. Anche in caso di pluralità delle parti, il destinatario della notifica è dunque unico. Ne consegue la validità della notificazione effettuata mediante consegna di una sola copia” (Cons. Stato Sez. IV, 04 marzo 2016, n. 888; cfr., altresì, Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 15 giugno 2018, n. 15920; Cons. Stato, Sez. V, 05 dicembre 2005, n. 6886).
11.1.2. Circa le doglianze relative all’erronea indicazione del nominativo del patrono degli odierni appellati e dei nominativi delle parti del processo di primo grado, si evidenzia che la costituzione in giudizio di coloro che sono stati parti nel primo grado del processo, con la proposizione di difese di merito e accettazione del contraddittorio processuale, è sufficiente a ritenere sanato qualsivoglia profilo di erronea individuazione della controparte ad opera dell’appellante, non potendosi più sostenere l’esistenza di profili di assoluta incertezza relativamente alle persone degli appellati e del loro difensore.
V’è però un’ulteriore assorbente ragione che induce il Collegio a respingere l’eccezione.
Va osservato che l’appellante Ministero ha indicato correttamente gli appellati, nell’intestazione dell’atto di appello: se si raffrontano i nominativi degli appellati, contenuti a pag. 1 del suddetto atto, con coloro che sono stati individuati dal T.A.R. quali ricorrenti in prime cure, si potrà constatare la perfetta coincidenza dei nominativi.
La medesima considerazione vale per il nominativo del difensore.
L’errore ravvisato dall’appellante è invece contenuto nella relazione di notificazione, la quale, tuttavia, com’è noto, è redatta dall’ufficiale giudiziario e, dunque, una sua erronea compilazione non può determinare l’invalidità del rapporto processuale a discapito dell’appellante, bensì, al limite, l’invalidità del procedimento di notificazione.
Quest’ultimo tuttavia, come già rilevato, viene sanato dalla costituzione in giudizio del suo destinatario, sicché anche questo profilo non risulta fondato (Sul principio generale che la costituzione in giudizio ha attitudine sanante della nullità della notificazione: Cons. Stato Sez. II, 18 novembre 2019, n. 7865; Sez. VI, 07 ottobre 2019, n. 6763; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2041; Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14916).
11.2. Le eccezioni di inammissibilità vanno pertanto respinte.
12. Può ora procedersi all’esame dell’articolato motivo di appello del Ministero.
Va evidenziato che, sulla questione scrutinata, è possibile rinvenire due differenti impostazioni in seno a questo Consiglio.
La prima, secondo la quale la disciplina contenuta nel T.U. n. 165 del 2001 e, in particolare, l’art. 35, che prevedrebbe l’ultrattività triennale delle graduatorie concorsuali approvate, sarebbe derogata dalle norme specificamente previste per l’ordinamento militare (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 318; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792 Sez. IV, 15 settembre 2015, nn. 4330, 4331 e 4332)
Secondo questa impostazione, alle Forze armate e di polizia si applicherebbero norme peculiari, dalle quali può farsi scaturire la regola secondo cui, quando l’amministrazione ha necessità di reclutare personale, essa deve dare prevalenza alla selezione concorsuale piuttosto che allo scorrimento di graduatorie ancora efficaci.
La seconda, più recente, che invece ritiene che le previsioni specifiche contenute nelle norme che puntualmente disciplinano l’ordinamento militare non escludono la possibilità di applicare il T.U. n. 165 del 2001, quando esso disciplina aspetti da esse non specificamente regolamentati, sicché, non essendovi una disposizione che sancisce la periodicità dei concorsi per il reclutamento del personale dell’Arma dei Carabinieri o altra ragione per derogare al principio che postula la prevalenza del reclutamento del personale attraverso lo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti idonei, il principio in questione andrebbe ribadito anche nel caso di specie (Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7104).
13. Fra i due orientamenti, il Collegio ritiene che debba darsi prevalenza al primo, per le motivazioni che seguono.
L’Adunanza Plenaria ha motivato il revirement in materia di prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di un nuovo concorso, per far fronte alla necessità di provvedere alla provvista di personale, basandosi, fondamentalmente, sul tenore dispositivo dell’art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, in generale, sulla circostanza che il legislatore avrebbe nel corso del tempo esteso i casi di perdurante vigenza della graduatoria di concorso, dopo la sua approvazione, superando le applicazioni settoriali o contingenti già pure presenti o intervenute in tal senso (cfr., in particolare, i punti nn. 39, 43 e, specialmente, 48 della sentenza dell’Adunanza Plenaria).
Secondo l’autorevole pronunciamento, dalla circostanza che questa norma prevede un’ultra-vigenza della graduatoria concorsuale può inferirsi la volontà del legislatore di prediligere lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione degli idonei non vincitori rispetto all’indizione di un nuovo concorso. Non avrebbe alcun senso logico e giuridico, altrimenti, prevedere la perdurante efficacia della graduatoria, se poi, ove sorga la necessità di assumere nuovo personale, questo debba (o possa, indifferentemente,) essere selezionato mediante concorso e non attingendo dalla graduatoria ancora efficace.
L’art. 35 comma 5-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, applicabile ratione temporis, dispone, del resto, che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.
L’ultra-vigenza per un triennio sarebbe allora manifestazione della prevalenza dello scorrimento rispetto all’indizione del nuovo concorso.
Accanto a questo dato positivo, l’Adunanza Plenaria sviluppa poi ulteriori motivazioni a sostegno dell’approdo ermeneutico cui giunge, basate sulla tutela dell’affidamento dei concorsisti risultati idonei e su ragioni di tutela delle finanze pubbliche.
14. Tali doverose premesse sono fondamentali a parere del Collegio per potersi esamina la questione controversa e per poter riconoscere prevalenza alla tesi del Ministero appellante.
L’accoglimento dell’appello scaturisce dal raffronto della disciplina dell’art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. n. 165 del 2001, che l’Adunanza Plenaria indica come di carattere generale, con la disciplina applicabile al caso in esame, contenuta, invece, nell’art. 688, comma 7, del D. Lgs. n. 66 del 2010.
Mentre, come visto, la prima norma impone un’ultra-vigenza triennale delle graduatorie concorsuali, la seconda così dispone: “I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l’ammissione al corso biennale di cui all’articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall’approvazione della stessa”.
Le regole, nelle due norme, sono invertite: per il concorso in ambito militare “i termini di validità ” delle graduatorie degli idonei “possono essere prorogati”, mentre per i pubblici concorsi, in generale, le graduatorie concorsuali “rimangono vigenti” senza che sia necessario alcun atto di proroga.
Per il concorso di cui si discute non sarebbe dunque prospettabile, alla stregua della disciplina esaminata, il presupposto dell’ultra-vigenza della graduatoria, che costituisce il fondamento concettuale da cui muove la sentenza dell’Adunanza Plenaria e sulla scorta del quale si è argomentata la prevalenza dell’opzione dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione del nuovo concorso.
Dal suesposto ragionamento discende, in definitiva, che i principi enunciati dalla sentenza n. 14 del 2014 non sarebbe applicabili al caso in esame, già solo in base al confronto fra la disciplina generale e quella peculiare per il concorso de quo loquitur.
15. Vi sono, inoltre, ulteriori argomenti che inducono a preferire l’impostazione tradizionale.
15.1. In primo luogo, sempre con riferimento alle due norme richiamate, va considerato che l’opzione ivi testualmente espressa circa l’esistenza di un potere discrezionale sulla proroga della vigenza delle graduatorie induce a ritenere che, in linea generale, il legislatore abbia voluto conferire all’amministrazione più ampi poteri di scelta circa le modalità di reperimento della provvista di personale.
Una simile opzione è motivata, da parte dell’orientamento a cui questo Collegio ha aderito, dalla necessità di consentire una selezione costante del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, con un afflusso dei possibili aspiranti Carabinieri quanto più scaglionato negli anni e con una verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici di quest’ultimi che avvenga quanto più contestualmente possibile alla loro immissione in servizio.
Come rilevato, già a partire dalle sentenze nn. 4330, 4331 e 4332 del 15 settembre 2015, “la ciclica indizione dei concorsi è strumentale all’esigenza di verificare l’attualità del possesso dei requisiti inerenti all’età, all’efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all’interno dell’Arma dei Carabinieri: dal momento che il possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali deve necessariamente rivestire il carattere dell’attualità, l’ordinamento militare incentiva l’indizione di nuovi concorsi in luogo dello scorrimento di preesistenti graduatorie”.
15.2. In secondo luogo, si è osservato che l’ordinamento militare è connotato da un peculiare carattere di specialità e autosufficienza rispetto all’ordinamento generale, manifestata, tra l’altro, dalla circostanza che la fonte della sua disciplina – il D.Lgs. n. 66 del 2010 – è denominata “codice dell’ordinamento militare”.
Con il lemma “codice”, si va ad indicare, difatti, un sistema conchiuso e autosufficiente di principi e di regole, tendenzialmente autoreferenziale e impermeabile a discipline esterne, cosicché, in linea di massima, al personale militare rimane estranea e non applicabile la disciplina posta per il personale civile (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 02 marzo 2020, n. 1489).
15.3. Il Collegio non condivide l’indicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in L. 30 ottobre 2013, n. 125, e recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, quale possibile riferimento normativo che inclini all’applicazione della soluzione di carattere generale anche all’ordinamento sezionale in esame, pure prospettato dalla sentenza n. 7104 del 2019, della Sez. II di questo Consiglio.
Si osserva, al riguardo, che anche questa norma presuppone, per la sua applicazione, che si tratti di “graduatorie vigenti”.
Come già osservato in precedenza, affinché la graduatoria concorsuale del concorso in esame perduri nella sua vigenza è necessaria un’espressa e discrezionale determinazione in tale senso da parte dell’amministrazione.
15.4. La soluzione prospettata dall’orientamento tradizionale è, infine, coerente con il quadro normativo attuale, sul quale ha inciso l’art. art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 91 del 2016 che, inserendo il comma 4 bis dell’art. 643 del D. Lgs. n. 66 del 2010, ha espressamente previsto, in questo ambito, la preferenza per la regola dell’indizione e dello svolgimento di nuovi concorsi, per il reclutamento del personale.
15.5. La circostanza dedotta dagli appellati, circa il fatto che il presente concorso non riguarderebbe l’ingresso in servizio degli interessati, bensì una progressione di carriera c.d. “verticale”, fa propendere, ulteriormente, per la soluzione accolta da questo Collegio, sol che si consideri la motivazione offerta, sul punto, dal precedente di questo Consiglio n. 318 del 2016.
Secondo quanto condivisibilmente dedotto nelle motivazioni dell’indicata sentenza “…nei concorsi riservati al personale interno, sussistono delle circostanze, quali la garanzia del mantenimento della propria occupazione o l’esonero dalle spese di partecipazione alla procedura selettiva, che impongono, ai concorrenti idonei, un sacrificio di gran lunga inferiore rispetto a quello che grava sui concorrenti idonei di una procedura concorsuale non riservata a personale interno. Diversamente, infatti, in quest’ultima ipotesi i concorrenti aspirano ad un primo arruolamento o ad una prima occupazione, il cui mancato raggiungimento impone loro un diverso sacrificio all’esito della procedura concorsuale: in ultima analisi, in ciò si sostanzia una delle ragioni che hanno indotto l’Adunanza Plenaria ad attribuire prevalenza, nei concorsi non riservati al personale interno, al principio dello scorrimento delle graduatorie valide preesistenti”.
15.6. Non infirma, infine, quanto fin qui evidenziato la circostanza che nei bandi successivi il Ministero della Difesa abbia motivato la determinazione di procedere all’indizione di un nuovo concorso.
Pur essendo sempre opportuna la scelta di esternare le ragioni giustificatrici delle determinazioni dell’amministrazione, ciò non elide le considerazioni fin qui svolte, ossia, in estrema sintesi, la sussistenza di un quadro normativo che delinea quale regola l’indizione di nuovi concorsi e come eccezione la possibilità di scorrimento delle graduatorie, previa determinazione “motivata” dell’amministrazione.
16. In conclusione, per le ragioni finora esposte, l’appello può trovare accoglimento.
17. La peculiarità della fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali suindicate giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara legittimi i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellati.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 ai sensi dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito nella legge n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *