In tema di responsabilità per danno cagionato da animali

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9661.

La massima estrapolata:

In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l’art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell’animale oppure dell’utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l’altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell’utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana).

Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9661

Data udienza 28 novembre 2019

Tag – parola chiave: Risarcimento danni – Aggressione di animale – Responsabilità ex art. 2052 cc del custode alternativa a quella del proprietario – Ammissibile il concorso della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16680-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 7504/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), davanti al Tribunale di Velletri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni personali da lei subiti a causa dell’aggressione da parte di un cane di razza pittbull di proprieta’ della convenuta.
Si costitui’ in giudizio la convenuta, rilevando che il cane era, al momento dell’aggressione, custodito da (OMISSIS) e dal suo fidanzato (OMISSIS); chiese, comunque, di poter chiamare in garanzia la s.p.a. (OMISSIS) per essere manlevata in caso di condanna.
La societa’ di assicurazione si costitui’ chiedendo, a sua volta, di poter chiamare in garanzia il (OMISSIS); il quale pure si costitui’, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda dell’attrice e condanno’ la (OMISSIS), la societa’ di assicurazione ed il (OMISSIS), in solido tra loro, al risarcimento dei danni, con il carico delle spese di lite; la sentenza ravviso’ a carico della (OMISSIS) la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2052 c.c., mentre a carico del (OMISSIS) quella di cui all’articolo 2043 c.c..
2. La pronuncia e’ stata appellata in via principale dalla societa’ di assicurazione e in via incidentale dal (OMISSIS); e nelle more del giudizio e’ intervenuta una transazione tra la (OMISSIS) e la danneggiata, per cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tale domanda.
Quanto, invece, all’appello incidentale, la Corte d’appello, con sentenza del 29 novembre 2017, ha ritenuto il gravame fondato, per cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti del (OMISSIS); cio’ sul rilievo che la responsabilita’ del proprietario, riconosciuta in primo grado, andava ad escludere quella del custode, essendo le medesime alternative l’una all’altra.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
Resiste (OMISSIS) con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2052 c.c..
Osserva la ricorrente che la concreta dinamica dei fatti comproverebbe, nel caso di specie, la responsabilita’ solidale del proprietario e del custode, posto che nessuno dei due ha dimostrato l’imprevedibilita’, eccezionalita’ o inevitabilita’ dell’evento, tanto piu’ che entrambe le condotte hanno contribuito a determinare l’evento.
1.1. Il motivo e’ fondato.
1.2. La Corte d’appello ha richiamato, a sostegno della sua decisione, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la responsabilita’ per il danno causato dall’animale, prevista dall’articolo 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non gia’ il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtu’ di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (cosi’ la sentenza 7 luglio 2010, n. 16023, in conformita’ ad altri precedenti, fra cui la sentenza 9 dicembre 1992, n. 13016; piu’ di recente, v. la sentenza 22 dicembre 2015, n. 25738).
1.3. Questa giurisprudenza – che va ulteriormente confermata nella sede odierna – e’ stata tuttavia richiamata in modo improprio.
Le sentenze suindicate, infatti, hanno specificato che la responsabilita’ oggettiva prevista dall’articolo 2052 cit. puo’ essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell’animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l’ha in uso; e l’alternativita’ e’ dimostrata dall’uso della congiunzione disgiuntiva “o” contenuta nell’articolo citato. Dette sentenze, pero’, hanno anche chiarito che il carattere alternativo concerne la responsabilita’ ai sensi della disposizione citata, ma che tanto non impedisce “che dell’azione dell’animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia”; in tal caso non si tratta piu’ di una responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2052 cit., bensi’ “di responsabilita’ aquiliana ai sensi dell’articolo 2043 c.c., la quale presuppone l’accertamento del dolo o della colpa e puo’ concorrere con quella indicata dall’articolo 2052 cit.” (cosi’ le sentenze n. 13016 del 1992 e n. 16023 del 2010). In altre parole, il concorso di responsabilita’ e’ ben possibile ove i titoli siano diversi.
Nel caso specifico si e’ realizzata una situazione di questo genere. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto del fatto che il Tribunale aveva affermato la responsabilita’ solidale della (OMISSIS), della societa’ di assicurazione della medesima e del (OMISSIS), la prima ai sensi dell’articolo 2052 c.c. e quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2043 cod. cit.. Il primo giudice, quindi, aveva condannato entrambi i soggetti che avevano avuto la responsabilita’ dell’animale, sul presupposto evidente che la danneggiata avesse esteso la propria domanda, ai sensi dell’articolo 2043 cit., nei confronti del (OMISSIS).
Da tanto consegue che la Corte d’appello non poteva escludere la responsabilita’ di quest’ultimo per il solo fatto che fosse stata ritenuta la responsabilita’ della proprietaria (OMISSIS), posto che i titoli erano diversi, ed avrebbe invece dovuto spiegare il perche’ fosse da escludere la responsabilita’ del (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2043 cit.. Ne’, d’altra parte, la sentenza impugnata ha detto alcunche’ in ordine all’effettiva estensione della domanda risarcitoria da parte della danneggiata nei confronti del (OMISSIS).
Il primo motivo di ricorso in esame, benche’ non in modo limpidissimo, pone tuttavia proprio detta censura, la quale e’ meritevole di accoglimento.
2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
3. In conclusione, e’ accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata e’ cassata e il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale decidera’ la causa attenendosi al principio indicato nella motivazione della presente ordinanza.
Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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