Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 9 maggio 2016, n. 9337

Ritenuto in fatto

1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bol­zano, l’Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore A. R., che all’epoca frequentava la prima elementare nel me­desimo istituto, in conseguenza di un evento lesivo verificatosi all’interno del plesso scolastico in data 30 maggio 2005. Mentre la minore si trovava, durante la ricreazione, nel cortile della scuola, veniva, infatti, investita da un ragazzo di quarta elementare che, sbucando di corsa, inseguito da un altro ragazzo di quinta, da dietro un muretto, la travolgeva. La R., per effetto dell’urto, cadeva in terra battendo la testa e riportando lesioni personali. II giudice adito con sentenza n. 382/2008, accoglieva la domanda, condannando la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantifi­cati in € 1.000,00, oltre alle spese processuali. 2. Avverso tale decisione proponeva appello l’Istituto Pluricompren­sivo – Bolzano – Europa 1, che veniva accolto dal Tribunale di Bol­zano con sentenza n. 458/2010, depositata il 16 aprile 2010 e noti­ficata il 9 giugno 2010, con la quale il giudice di seconde cure rite­neva che l’amministrazione scolastica avesse fornito la prova libera­toria, ai sensi dell’art. 2048, comma 3 cod. civ., in ordine ali’ im­prevedibilità dell’evento lesivo per cui è causa ed alla concreta ado­zione, da parte della scuola appellante, di misure organizzative e disciplinari idonee a prevenire l’insorgenza di situazioni di pericolo per l’incolumità degli allievi.
3. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto, quindi, ricorso S.R. e D.V., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A. R., nei confronti dell’ Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, affidato a due motivi.
4. II resistente ha replicato con controricorso.

Considerato in diritto

1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro palese connessione, vanno esaminati congiuntamente – S.R. e D.V. denunciano la falsa applicazione dell’art. 2048 cod. civ., non­ché l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controver­sia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 1.1. Si dolgono i ricorrenti, sotto il profilo della violazione dell’art. 2048 cod. civ. e del vizio di motivazione, del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto raggiunta la prova liberatoria a carico dell’amministrazione scolastica, prevista dal comma 3 dell’articolo citato, sotto il duplice profilo della inevitabilità dell’evento lesivo, per sua imprevedibilità, e dell’adozione delle mi­sure organizzative idonee a prevenire il verificarsi di una situazione di pericolo. Assumono, invero, gli istanti che la sorveglianza eserci­tata dalle insegnanti non sarebbe stata adeguata, in relazione al luogo (cortile interno alla scuola connotato dalla presenza di un mu­retto), al momento (ricreazione) nel quale l’incidente ebbe a verifi­carsi, nonché alla diversa fascia di età degli alunni appartenenti alle diverse classi che si trovavano insieme nel medesimo cortile. 1.2. Le doglianze sono fondate.
1.2.1. Va premesso che la minore A. R., che nell’anno sco­lastico 200412005 frequentava la prima elementare (I A) presso la scuola S. Filippo Neri di Bolzano, in data 30 maggio 2005, mentre si trovava insieme ad altri alunni appartenenti a quattro classi diverse, tre delle quali – come si evince dallo stesso controricorso dell’ Am­ministrazione scolastica (p. 2) – erano quarte e quinte (IV A, IV B e V A) elementare, veniva investita da un ragazzino che, inseguito da un compagno, sbucava correndo da dietro un muretto situato nel cortile interno nel quale si stava svolgendo la ricreazione. La R. veniva travolta e cadeva battendo il capo a terra, riportando lesioni. 1.2.2. Tale essendo la dinamica dei fatti – desumibile dall’ impugna­ta sentenza e dagli atti del presente giudizio – non può revocarsi in dubbio che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nel disposto dell’art. 2048 cod. civ. trattandosi di danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo (Cass.S.U. 9346/2002). Orbene, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 cod. civ., grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un in­tervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfo­ciante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostra­re di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di peri­colo favorevole al determinarsi di detta serie causale (cfr., ex pluri­mis, Cass. 916/1999; 2657/2003; 9542/2009; 23202/2015). Tali misure vanno, peraltro, commisurate all’età ed al grado di ma­turazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo dei tutto evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età (Cass. 6937/1993; 12424/1998; 2272/2005). 1.2.3. Tanto premesso, a giudizio della Corte non può ritenersi che l’impugnata sentenza abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto. L’impianto motivazionale della decisione non sem­bra, invero, convincente laddove, dopo avere ritenuto dei tutto pre­vedibile e “normale” che, nel corso della ricreazione, i ragazzi pos­sano giocare rincorrendosi, ha poi considerato sufficiente il mero fatto della presenza in loco delle insegnanti (una per classe), non­ché la circostanza – emersa dalle testimonianze assunte – che que­ste avessero più volte raccomandato agli alunni “di non correre troppo”. La decisione di appello ha, inoltre, valorizzato, dei pari in maniera non convincente, ai fini di pervenire alla conclusione che l’evento dannoso non poteva essere impedito dalle insegnanti, ai sensi dell’art. 2048, comma 3, cod. civ., la circostanza in sé, costi­tuita dal fatto che l’incidente si fosse verificato “in modo improvviso e repentino, tale da non poter essere in alcun modo previsto e dunque materialmente impedito”, senza porla in alcun modo in relazio­ne alle altre circostanze emerse dagli atti processuali.
1.2.3.1. Siffatto modus operandi del giudice di seconde cure – per quanto concerne la pretesa imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento – non gli ha, peraltro, consentito di dare il giusto rilievo, ai fini dell’accertamento della sussistenza di una adeguata prova liberatoria da parte della scuola, al fatto, pure riportato dallo stesso giudicante, che il ragazzo investitore (appartenente alla classe IV A) era sbucato correndo velocemente, inseguito da un altro ragazzo di quinta, da dietro un muretto ubicato nel cortile nel quale si stava svolgendo la ricreazione. Tale circostanza evidenzia, invero, senza ombra di dubbio, che – nonostante la presenza delle insegnanti e di un’operatrice scolastica – la situazione all’interno del cortile della scuola era tutt’altro che sotto controllo. Ed è evidente che, in pre­senza di un volgere di eventi di tal fatta, il rischio che qualcuno dei bambini – soprattutto se più piccolo e fragile, come gli alunni di prima – potesse restare travolto dai più grandi, costituiva un fatto tutt’altro che imprevedibile.
1.2.3.2. Non può ritenersi, poi, sul piano delle misure disciplinari ed organizzative adottate dall’istituto scolastico, che costituisca misura idonea ad evitare eventi pregiudizievoli la raccomandazione – che, stando all’impugnata sentenza, le insegnanti avrebbero più volte rivolta agli allievi – “di non correre troppo” durante la ricreazione. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che tale generica esortazione, non poteva che essere intesa – e così è accaduto in concreto – dagli alunni come equivalente ad un’autorizzazione a correre comunque, ma senza eccedere, conferita agli stessi a priori, a prescindere dallo stato dei luoghi e dalla presenza anche di bambini di classi inferiori, notoriamente più deboli e delicati. Di fatto, poi, come si evince dalla situazione descritta dall’ impugnata sentenza, si era finiti col rimet­tere agli stessi allievi l’individuazione dei limiti di detta autorizzazio­ne, non essendo stata fatta rispettare da nessuno degli adulti pre­senti la raccomandazione “di non correre troppo”, mediante l’adozione di immediati ed opportuni interventi correttivi della condotta indisciplinata degli alunni. II che appare, nella specie, ancor più grave, ove si tenga conto dei fatto che la presenza, all’interno dei cortile, di un muretto che non consentiva una completa visuale alle persone addette al controllo degli allievi, avrebbe dovuto indur­re queste ultime ad una maggiore e più completa vigilanza, estesa anche alla zona posteriore al suddetto manufatto, ovvero ad impor­re ai ragazzi di astenersi dal giocare correndo, per non rischiare di fare dei male a sé stessi ed agli allievi più piccoli. Le misure organizzative e disciplinari adottate non possono, pertan­to, considerarsi – sulla base degli stessi accertamenti di fatto opera­ti dal giudice di appello – idonee ad assicurare l’insorgenza di una situazione di pericolo, tenuto conto, anche e soprattutto, del fatto che, insieme a ben tre classi di alunni più grandi (quarta e quinta elementare), vi era – come dianzi detto – anche una sola classe di alunni di prima elementare ai quali andava, di conseguenza, assicu­rata – nel corso della ricreazione, nella quale gli studenti sono noto­riamente più liberi e la possibilità che si verifichino fatti lesivi è, di conseguenza, certamente maggiore – una protezione più intensa ed efficace, stante la compresenza nello stesso cortile di allievi di età più elevata. Ed è certamente significativo dei riconoscimento dell’insufficienza delle misure disciplinari adottate in precedenza, il fatto che — come affermato dalla stessa sentenza impugnata – l’anno successivo all’incidente occorso ai danni della R. la scuo­la provvedeva a dividere gli alunni, durante la ricreazione, per fasce di età, evitando che i più piccoli si trovassero a contatto con gli al­lievi i più grandi.
1.2.4. Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve, pertan­to, ritenersi che il censurato impianto motivazionale dell’impugnata sentenza non consenta di affermare che, nel caso concreto, l’accertamento della imprevedibilità ed inevitabilità dei fatto, opera­to dal giudice di appello, sia conforme al dettato dell’art. 2048, comma 3, cod. civ., la cui violazione è stata, dei pari, denunciata dai ricorrenti.
1.3. 1 motivi di ricorso vanno, di conseguenza, accolti.
2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bolzano in diversa composizio­ne, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, moti­vando adeguatamente in ordine alla questione costituente oggetto delle censure accolte, ed attenendosi ai seguenti principi di diritto: “in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per su­perare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è suffi­ciente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimo­strare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pe­ricolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei mi­nori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzati­ve, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l’avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione “di non correre troppo durante la ricreazione”, se non accompagnata dall’adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi”
3. II giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spe­se del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio al Tribuna­le di Bolzano in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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