In tema di reati urbanistici

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 dicembre 2020| n. 37611.

In tema di reati urbanistici, grava sull’imputato, che voglia giovarsi della causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. Nella specie, i ricorrenti, preso atto dell’intervenuto accertamento della presenza del manufatto per il tramite di immagini tratte dal software Google Earth, si sono limitati, senza porre in discussione la data dell’accertamento, a contestare che da esse potesse desumersi lo stato di usura dei materiali e, quindi, la recente o meno realizzazione delle stesse, senza dunque adempiere all’onere loro imposto.

Sentenza|29 dicembre 2020| n. 37611

Data udienza 20 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Diritto urbanistico – Edilizia – Opere abusive rilevata attraverso Google Earth – Attribuzione degli abusi edilizi agli imputati su immobile di loro proprietà – Beni culturali ed ambientali – Verifica della compatibilità paesaggistica – Prova della effettiva data di inizio – Fattispecie – Artt.44, 64, 65, 71, 72, 83-95 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, d. Lgs. n. 42/2004 – Art. 734 cod. pen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI PASQUALE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei motivi di ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14/09/2018, (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano condannati per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) (capo A), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 64, 65, 71 e 72 (capo B), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 83-95 (capo C), del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, (capo D) e articolo 734 c.p. (capo E) in relazione alla realizzazione di una piscina in muratura in assenza del permesso di costruire.
2. Gli imputati appellavano la sentenza di primo grado presso la Corte d’Appello di Napoli, la quale confermava integralmente la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.
3. Con il primo motivo si denuncia l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della responsabilita’ personale degli imputati.
Si censura in particolare la sentenza di appello ove avrebbe condiviso la ricostruzione dei fatti e la motivazione operata dalla sentenza del Tribunale, quando in realta’, in primo grado, non sarebbe stata svolta alcuna attivita’ istruttoria, in quanto il teste del P.M. non avrebbe effettuato alcun accertamento, con la conseguente mancanza di prova del fatto che le opere abusive fossero attribuibili. agli imputati ed insistessero su immobile. di loro proprieta’, avendo lo stesso teste dedotto tale circostanza semplicemente da quanto risultava da Google Earth; tuttavia tale mezzo di prova sarebbe privo di rilevanza giuridica e sarebbe comunque insufficiente la mera veste di proprietario in assenza di ulteriori indici; inoltre, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe posto a fondamento della condanna la richiesta inoltrata da (OMISSIS) di verifica della compatibilita’ paesaggistica, cio’ che peraltro non giustificherebbe la condanna anche di (OMISSIS).
4. Con il secondo motivo si denuncia l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione al caso di specie dell’articolo 531 c.p.p., comma 2.
Si contesta come la Corte d’Appello abbia collocato la data di inizio lavori sicuramente dopo il (OMISSIS), data di accesso degli incaricati del Comune, solo perche’ gli imputati non avrebbero fornito la prova della effettiva data di inizio, e perche’ piu’ prossima all’accertamento, sempre sulla scorta delle immagini riportate da Google Earth. Da tali immagini, in particolare, non sarebbe possibile evincere lo stato di usura dei materiali, l’eventuale utilizzo del bene, l’esistenza di materiale edile da cui potrebbe desumersi la sussistenza di lavori in corso e/o la recente o meno realizzazione delle opere stesse.
5. Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 531 c.p.p., comma 2, in relazione all’articolo 150 c.p..
Si deduce come, alla luce della mancanza di prova rilevata ai sensi dei motivi precedenti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati ai sensi dell’articolo 531 c.p.p., comma 2; nello specifico, infatti, l’opera contestata appare ultimata, utilizzata e funzionale, sicche’ la stessa sarebbe da ritenersi realizzata in epoca di gran lunga antecedente a quella riportata dal teste, fatto che renderebbe plausibile la ricorrenza del dubbio fondante l’estinzione dei reati per prescrizione.
6. Il primo motivo e’ inammissibile.
La censura in ordine alla motivazione resa dalla sentenza circa l’attribuibilita’ delle opere agli imputati, incentrata su altri aspetti di contorno, non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata appare avere correttamente fondato tale conclusione sul dato centrale, non posto in discussione dal motivo, rappresentato dal fatto che gli stessi, oltre che ad esserne proprietari, dimoravano nell’immobile interessato dai lavori, senza peraltro avere dimostrato fa propria contrarieta’ alle opere in oggetto; in tal modo, dunque; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato sul piano logico un dato complessivo sintomatico della veste di committente sulla scia di quanto in piu’ occasioni indicato da questa Corte (tra le altre, Sez.3, n. 39400 del 21/03/2013, Spataro, Rv. 257676). Anche l’ulteriore dato, pertinente evidentemente al solo (OMISSIS), di avere egli inoltrato richiesta di verifica della compatibilita’ paesaggistica dell’opera, e’ stato correttamente assunto, sempre nel quadro esegetico appena ricordato, quale indice concorrente ad attribuire la condotta illecita al medesimo.
7. Il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminabili perche’ afferenti al punto della data di consumazione del fatto, rilevante ai fini della prescrizione del reato, sono anch’essi inammissibili.
Questa Corte ha in piu’ occasioni affermato che grava sull’imputato, che voglia giovarsi della causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (tra le altre, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181, e Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv.243765, esattamente in tema di edilizia).
Conseguentemente, laddove la sentenza impugnata ha specificato che, sicuramente non esistente il manufatto nella data del (OMISSIS), la ultimazione della stessa, tale da segnare il momento consumativo dei reati, doveva essere collocata al momento dell’accertamento in data (OMISSIS), quale dato risultante dagli atti (si’ che, alla data della sentenza, la causa estintiva non era ancora intervenuta), incombeva ed incombe sul ricorrente, come correttamente ricordato dai giudici di appello, l’onere di allegare elementi dai quali ricavare una diversa ed anteriore datazione tale da condurre a ritenere superato il termine di prescrizione.
I ricorrenti, invece, preso atto dell’intervenuto accertamento della presenza del manufatto per il tramite di immagini tratte dal software Google Earth, si sono limitati, senza porre in discussione la data dell’accertamento, a contestare che da esse potesse desumersi lo stato di usura dei materiali e, quindi, la recente o meno realizzazione delle stesse, senza dunque adempiere all’onere loro imposto.
8. In definitiva, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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