In tema di reati contro il patrimonio

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 29 novembre 2019, n. 48615

Massima estrapolata:

In tema di reati contro il patrimonio, è qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un’autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell’integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione

Sentenza 29 novembre 2019, n. 48615

Data udienza 29 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. DE SANTIS A. – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittori – Consigliere

Dott. MONACO Marco M – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 8/3/2019 dalla Corte d’Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 29/10/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Franca Zacco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Pistoia in data 11/11/2014, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l’imputata colpevole del delitto di danneggiamento aggravato, rideterminando la pena in Euro mille di multa.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell’imputata, deducendo l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di assoluzione nonostante la lieve entita’ del danno e senza considerare la natura della condotta, consistita nel graffiare il cofano dell’autovettura della p.o., l’avvenuto risarcimento del danno e la remissione della querela. In particolare, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la esiguita’ del danno era tale da non incidere sulla funzionalita’ del bene.
Inoltre, il giudice d’appello ha disatteso le doglianze difensive intese all’esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede sebbene il veicolo fosse rimasto sempre sotto il controllo del proprietario.
3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte che reiterano rilievi gia’ compiutamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici. Quanto all’elemento oggettivo della fattispecie, gia’ il primo giudice a pag. 2 della sentenza ha compiuto un’ampia ricognizione del concetto di deterioramento, riconducendovi con persuasiva motivazione l’incisione della carrozzeria dell’autovettura del denunziante con una chiave, tesi convalidata dalla Corte territoriale che ha evidenziato la necessita’ di un intervento ripristinatorio a seguito della condotta della prevenuta.
Questa Corte ha in piu’ occasioni affermato il principio – cui il Collegio ritiene debba darsi continuita’ – secondo cui il reato di danneggiamento di cui all’articolo 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del “deterioramento”, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’articolo 639 c.p. perche’ mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, cosi’ dando luogo alla necessita’ di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalita’ della cosa stessa, il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della “res” il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, e’ comunque facilmente reintegrabile. In particolare, in fattispecie del tutto analoga a quella a giudizio,ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un’autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell’integrita’ del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione (Sez. 2, n. 22370 del 10/05/2002, PG in proc. Biason A, Rv. 221713; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003 – dep. 2004, Misuraca, Rv. 228425; Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).
3.1 Con riguardo all’esposizione alla pubblica fede, e alla conseguente perseguibilita’ d’ufficio dell’illecito, la tesi difensiva di un costante e diretto controllo dell’auto da parte del proprietario e’ radicalmente smentita dalla ricostruzione dell’accaduto operata dal Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni rese non solo dalla p.o. (OMISSIS) ma anche dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), dalle quali risulta che fu il (OMISSIS) ad avvisare il proprietario dell’autovettura dell’avvenuto danneggiamento mentre lo stesso si trovava all’interno di una vicina gelateria. Solo allora il (OMISSIS) aveva raggiunto il veicolo ed interloquito con l’imputata, chiedendole conto del gesto compiuto. Questa Corte ha chiarito che la ratio che sottende il rilievo accordato al bene esposto per necessita’ alla pubblica fede risiede nella considerazione della minorata difesa dello stesso, di necessita’ affidato al senso di rispetto dei terzi verso l’altrui proprieta’, condizione nella specie integrata, con piena ravvisabilita’ della fattispecie contestata.
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ accede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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