In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti

Corte di Cassazione, penaleSentenza|2 febbraio 2021| n. 3946.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l’applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante per aver ritenuto non proficua la disponibilità manifestata dall’imputato ad effettuare il riconoscimento fotografico di altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa ai quali aveva fatto solo un generico riferimento).

Sentenza|2 febbraio 2021| n. 3946

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Traffico di stupefacenti – Dpr 309 del 1990 – Circostanze aggravanti – Condanna – Presupposti – Articoli 441 e 603 cpp – Elementi probatori – Riconoscimento fotografico – Valutazione del giudice di merito – Legge 79 del 2014 – Trattamento sanzionatorio – Parametri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 14722 del 2020 – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 36258 del 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna, in data 7 novembre 2019, ha confermato la sentenza con la quale (OMISSIS) era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Modena in relazione a reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 4, con l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, contestato come commesso in (OMISSIS).
All’ (OMISSIS) si addebita di avere detenuto, in concorso con la sua convivente, un quantitativo complessivo di grammi 9.454,94 di hashish con principio attivo pari a grammi 2.196,93 (da cui erano ricavabili 873.894 dosi medie singole), oltre a grammi 2,916 di marijuana con principio attivo pari a grammi 0,420.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l’ (OMISSIS), lamentando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a piu’ aspetti, tutti inerenti al trattamento sanzionatorio.
In primo luogo, il deducente contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7), evidenziando che la Corte di merito ha negato tale attenuante ritenendo non bastevole la disponibilita’ del prevenuto a operare il riconoscimento fotografico di altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa, stante l’insufficienza a tal fine della suddetta dichiarazione di disponibilita’ e in difetto di elementi certi sull’esito degli sviluppi investigativi conseguenti; obietta al riguardo il ricorrente che la difesa non poteva certo fornire prova di tali esiti, coperti da segreto investigativo, e che ben poteva il giudice, in sede di giudizio abbreviato, disporre l’acquisizione di elementi in tal senso nelle forme previste dall’articolo 441 c.p.p., comma 5; in alternativa poteva provvedervi la Corte territoriale ex articolo 603 c.p.p., essendo a tal fine assolutamente necessaria l’acquisizione di elementi riferiti alla predetta attenuante.
In secondo luogo il ricorrente censura il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantita’, in relazione alla quale la Corte felsinea ha ritenuto di non disporre la sospensione del processo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in ordine alla perdurante validita’ (o, in alternativa, al superamento) dei criteri a suo tempo stabiliti dalla sentenza Sezioni Unite Biondi; peraltro, obietta il deducente, quest’ultima pronunzia apicale non implicava alcun automatismo in caso di superamento dei parametri ivi enucleati, di tal che ben poteva e doveva superarsi il dato meramente aritmetico attraverso un riferimento all’incidenza del quantitativo di stupefacente rispetto al mercato clandestino dell’area modenese.
Infine il ricorrente lamenta che non sia stato preso in adeguata considerazione il comportamento processuale del ricorrente, incensurato, ai fini del trattamento sanzionatorio, che poteva essere contenuto in prossimita’ del minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, anziche’ di equivalenza, rispetto alla contestata aggravante.
3. Va dato atto che, in risposta alla requisitoria scritta del Procuratore generale – che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile -, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, illustrandone ulteriormente gli argomenti, specie con riguardo alla valutazione circa l’ingente quantita’ dello stupefacente detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. In ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione, e’ ben vero che la possibilita’ per l’imputato di fornire, nel giudizio di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell’istruzione, la prova dell’avvenuta collaborazione non e’ preclusa dal fatto che in primo grado si sia proceduto con le forme del rito abbreviato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 3, Sentenza n. 16199 del 12/03/2013, Haytari, Rv. 255484) ha riconosciuto che non e’ a tal fine ostativo il principio in base al quale, qualora sia stato scelto il rito abbreviato, il procedimento non puo’ essere sospeso o rinviato per un tempo incerto in attesa delle indagini sorte per effetto della collaborazione dell’imputato; vale invece il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’, della possibilita’ per il giudice, nel rito abbreviato, di disporre accertamenti per conoscere l’esito delle indagini fino ad allora compiute, nel senso che “la rinnovazione dell’istruttoria in appello e’ compatibile con il rito abbreviato anche al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l’attenuante della collaborazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7” (Sez. 3, 22.9.2011, n. 1858/12, De Cesare, m. 251798).
Cio’ posto, mentre a carico del dichiarante vi e’ solo l’onere di dimostrare di aver intrapreso un percorso di collaborazione, compete tuttavia al giudice di merito valutare (anche in termini potenziali) la portata della collaborazione e della concreta utilita’ ai fini delle indagini e la proficuita’ delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, con una valutazione che non e’ suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438).
Nella specie la Corte felsinea si fa adeguatamente carico di tale valutazione, sulla base delle circostanze riferite dall’ (OMISSIS) nel corso dello stesso interrogatorio in occasione del quale egli si era detto (pervero genericamente) disponibile a riconoscere in foto altre persone coinvolte nella stessa vicenda criminosa: risulta che egli aveva sostenuto unicamente di avere acquistato la sostanza stupefacente in Milano da tale (OMISSIS), detto (OMISSIS), che contattava dalle cabine telefoniche; che la droga arrivava dal Marocco attraverso la Spagna; e che egli la cedeva ad altri soggetti operanti nel territorio bolognese per la successiva rivendita, da lui indicati in modo alquanto generico. In base a tali elementi, la Corte di merito esclude che il contributo potenzialmente offerto dall’ (OMISSIS) potesse essere comunque proficuo.
Del resto neppure risulta – ne’ e’ allegato dallo stesso ricorrente – che l’ (OMISSIS) abbia effettivamente operato un riconoscimento fotografico dei personaggi ai quali aveva fatto un cosi’ generico riferimento; cosi’ come non risulta, anche alla luce delle argomentazioni spese sul punto dal giudice di primo grado (cui si e’ richiamata la Corte distrettuale), che vi siano annotazioni di p.g. relative alla serieta’, all’attendibilita’ e all’utilita’ delle propalazioni dell’ (OMISSIS) in ordine agli altri narcotrafficanti.
1.2. Deve ritenersi altresi’ manifestamente infondata la questione della ritenuta configurabilita’ dell’aggravante dell’ingente quantita’, contestata dal ricorrente e ravvisata invece dalla Corte di merito.
E’ noto che le Sezioni Unite (con sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito: v. in particolo Rv. 279005) hanno affermato che, per l’individuazione della soglia oltre la quale e’ configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantita’, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantita’ di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi: in applicazione dei predetti criteri, il Consesso apicale ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non e’ di norma ravvisabile quando la quantita’ di principio attivo e’ inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi.
Ebbene, il percorso argomentativo offerto dalla sentenza impugnata risponde appieno al principio enunciato dal consesso apicale (considerato il superamento della soglia dei 2 chilogrammi di principio attivo) e si confronta altresi’ con l’impatto del numero di dosi ricavabili alla luce delle peculiarita’ del mercato locale degli stupefacenti, in chiave di criterio integrativo ai fini della qualificazione come “ingente” del quantitativo di stupefacente in sequestro.
1.3. E’, infine, manifestamente infondata la doglianza riferita al trattamento sanzionatorio, pur prossimo ai limiti massimi edittali: sul punto, la motivazione della Corte felsinea – che sottolinea il profilo criminale del prevenuto – va valutata congiuntamente alle circostanze lumeggiate nella sentenza di primo grado, in cui si dava conto del fatto che l’ (OMISSIS) si era dato per lungo tempo alla latitanza e aveva continuato l’illecito commercio sotto false generalita’; di tal che il trattamento sanzionatorio risultava giustificato, anche tenuto conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, in segno di equo riconoscimento della resipiscenza dimostrata dal giudicabile con il suo atteggiamento collaborativo.
2. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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