In tema di querela nel caso di società di grandi dimensioni

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 ottobre 2020| n. 29775.

In tema di querela, nel caso di società di grandi dimensioni in cui i poteri di rappresentanza legale sono specificamente assegnati a particolari soggetti, la procura speciale rilasciata per lo svolgimento di determinate operazioni inerenti beni della società non può ritenersi automaticamente attributiva anche della legittimazione a proporre querela.

Sentenza|27 ottobre 2020| n. 29775

Data udienza 16 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Truffa aggravata – Pertinenza delle doglianze fondate sulla inconfigurabilità dell’aggravante di ci all’art. 61 n. 7 c.p. – Annullamento senza rinvio in quanto l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di valida querela alla luce dell’esclusione dell’aggravante contestata
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matil – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergi – Consigliere

Dott. ARIOLLI – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. SECCIA DOMENICO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino (in data 11/12/2018) con cui e’ stata confermata la sentenza del Tribunale di Asti che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di truffa aggravata dalla circostanza di cui all’articolo 61 c.p., n. 7.
1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riguardo all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 e della legge processuale con riferimento all’articolo 192 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione. La doglianza attiene alla corretta individuazione del danno subito dalla p.o. – indicato nell’importo di Euro 8.585,67, ma non dimostrato e in contrasto con quanto dichiarato dal teste (OMISSIS) e dalla documentazione acquisita (il danno doveva stimarsi in Euro 4.200,00 pari al mancato pagamento del noleggio trimestrale del bene, oltre Euro 1.800,00 di riparazioni e, quindi, in complessive Euro 6.000,00). Inoltre, la somma indicata, di per se’ di non rilevante importo, non era idonea ad integrare l’aggravante contestata se riferita alla capacita’ economica e patrimoniale del creditore, tenuto conto dell’elevato volume di affari della ditta (OMISSIS), quale persona offesa.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla querela e della legge processuale con riferimento all’articolo 192 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione. La doglianza attiene all’assenza di una valida procura che consentisse alla p.o. (OMISSIS) di presentare querela (con conseguente improcedibilita’ dell’azione penale stante l’insussistenza dell’aggravante contestata in forza delle ragioni indicate al motivo precedente).
1.3. Con il terzo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’insussistenza del fatto contestato e della legge processuale con riferimento all’articolo 192 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione. La doglianza investe gli elementi dimostrativi della truffa (da ricondursi invece ad un inadempimento civilistico) e, in particolare, si riferisce alle vicende relative al rilascio e alla compilazione del titolo che l’imputato verso’ a titolo di cauzione-garanzia (la cui firma di traenza, al pari della data di emissione, non fu apposta dal ricorrente), all’esistenza ed all’azionabilita’ del credito vantato dalla societa’ della p.o. (in relazione al quale era stato emesso l’atto di precetto, non opposto dal ricorrente per irregolarita’ della notifica e comunque non seguito da esecuzione forzata, ne’ dal fallimento della ditta che il Tribunale aveva rigettato) e alla volonta’ di truffare la p.o., posto che l’inadempimento dell’obbligazione era dovuto al fatto che l’effettivo utilizzatore del mezzo – al quale il bene era stato ceduto – non aveva onorato la sua obbligazione, cosi’ precludendo al ricorrente di versare quanto dovuto alla societa’ della p.o. da cui aveva preso il bene a nolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato con riguardo alle censure, aventi carattere preliminare, relative alla sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entita’ e all’esistenza di una valida querela quale necessaria condizione di procedibilita’.
2.1. Con riferimento all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entita’ la motivazione della sentenza impugnata risulta assertiva e carente. La circostanza di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 e’ stata ricavata unitamente dall’entita’ del danno, che la Corte territoriale stima in Euro 8.585,67 (somma pari all’importo indicato nel capo di imputazione), ritenuto “di per se’ tanto consistente da integrare l’aggravante contestata”.
2.1.1. Al riguardo, va tuttavia osservato che, quanto all’esatta determinazione del danno, la sentenza impugnata omette anzitutto di confrontarsi con il motivo di appello con cui la difesa, richiamando all’uopo le dichiarazioni del teste della societa’ che aveva concesso in nolo il bene (vedi al riguardo anche pag. 8 del ricorso per cassazione), ha precisato come l’entita’ del danno fosse di importo complessivo inferiore ed esattamente pari a tre mensilita’ di noleggio non versate (il contratto prevedeva il pagamento di Euro 1.400 mensili oltre IVA), oltre al danno materiale arrecato al bene, indicato dal teste in Euro 1.800. Se si considera che anche il giudice di primo grado ha individuato il danno nel pregiudizio cagionato a causa del mancato pagamento di tre mensilita’ di noleggio (vedi pag. 1), oltre al risarcimento dovuto per il danneggiamento del bene, la Corte di merito doveva specificare sulla scorta di quali ulteriori elementi era pervenuta ad un importo superiore. Ne’ puo’ ritenersi colmata la lacuna motivazionale ritenendosi tale somma comprensiva anche degli oneri legali che la societa’ (OMISSIS) avrebbe sostenuto per recuperare quanto dovuto dal ricorrente; nelle sentenze di merito, infatti, pur dandosi atto della circostanza, non se ne precisa l’importo, ne’ chiarisce se di tale voce si sia tenuto conto ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo del danno.
Peraltro, tale causale sarebbe estranea alla nozione del danno patrimoniale della truffa contrattuale, dovendosi avere riguardo a quelle voci di danno che sono direttamente riferibili all’operazione negoziale, ossia al valore del contratto in ragione dei canoni non pagati e al danneggiamento del bene, in violazione dell’obbligo contrattuale di integra restituzione.
2.1.2. Con riferimento, poi, all’integrazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 in esame, va ribadito il principio enunciato da questa Corte – ed la quale il Collegio intendersi riportarsi – secondo cui nel valutare l’applicabilita’ della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’, puo’ farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entita’ oggettiva notevole, puo’ essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l’entita’ oggettiva del danno e’ tale da integrare di per se’ un danno patrimoniale di rilevante gravita’. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell’importo di Euro 71.000, a prescindere dalle condizioni economiche della parte offesa; Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Rv. 268446). Nel caso in esame, l’entita’ del danno patrimoniale – anche in ragione di quanto sopra osservato – e’ tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza, alla luce anche dei precedenti di legittimita’ in materia (cosi’ ad es. si e’ ritenuto di non rilevante gravita’ il danno derivante dal mancato pagamento dell’energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di Euro 1917.78; vedi Sez. 4, n. 5908 dell’8/1/2013, Rv. 255101).
In ogni caso, posto che poteva ben dubitarsi del valore preminente dell’entita’ oggettiva del danno, la Corte di merito avrebbe dovuto soffermarsi sulla capacita’ economica del danneggiato, quale parametro sussidiario di valutazione. Una tale indagine, alla luce degli elementi di fatto acquisiti al processo, avrebbe concluso per l’esclusione della circostanza, in quanto la ditta (OMISSIS), all’epoca dei fatti, aveva una consistente capacita’ patrimoniale e finanziaria (il teste della societa’ ha riferito di un fatturato pari ad oltre 30 milioni di Euro l’anno).
2.1.3. Esclusa, quindi, l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7, assume dunque rilievo – stante la procedibilita’ a querela del reato – l’ulteriore connessa censura relativa alla esistenza di una valida procura.
Anche su tale aspetto si riscontra un vizio di motivazione. Invero, dalla sentenza impugnata risulta che a (OMISSIS), soggetto che ha sporto la querela, era stata rilasciata procura speciale in relazione “a tutte le operazioni inerenti al trasferimento a terzi di veicoli di qualsiasi genere, di proprieta’ della societa’ (OMISSIS)”.
E a tale riguardo, per quanto si ricava anche dallo stesso contenuto della procura acquisita agli atti (vedi visura della camera di commercio pag. 10), il teste aveva il potere di firmare tutti gli atti o dichiarazioni necessarie ed opportune anche presso uffici pubblici e P.R.A. La sentenza impugnata, con stringata motivazione, ha ritenuto che tale dizione fosse “comprensiva anche delle azioni a tutela dei beni”, da cio’ facendone implicitamente discendere anche l’ulteriore potere di presentare querela. Si tratta, tuttavia, dell’attribuzione di un significato che non trova conferma a livello semantico e giuridico. La nomina del procuratore speciale nell’ambito di societa’ di rilevanti dimensioni in cui i poteri di rappresentanza legale sono specificamente attribuiti a soggetti determinati (amministratore delegato, presidente, ecc), ha la funzione di agevolare lo svolgimento delle attivita’ sociali che si proiettano verso la clientela, al fine di assicurarne celerita’ anche nei necessari adempimenti amministrativi connessi alla stipulazione dei contratti; far automaticamente discendere da cio’ – senza una verifica sui reali poteri di spesa e di gestione attribuiti al procuratore speciale – un potere anche di esercitare le azioni a difesa dei beni, significa attribuire al procuratore speciale un potere che invece ordinariamente compete ai soggetti gia’ muniti dei poteri di rappresentanza legale nella societa’ (presidente, amministratore, ecc.). In ogni caso, anche qualora si ritenga non manifestamente illogico far discendere da tale previsione negoziale anche un potere di tutela dei beni che si estrinsechi mediante l’esercizio di azioni giudiziarie, la legittimazione del procuratore speciale dovrebbe ritenersi estesa, in relazione all’oggetto del contratto, alle azioni di carattere civile volte al recupero dei beni, ma non a quelle di carattere penalistico che sono volte a chiedere la punizione del colpevole e, dunque, a manifestare la volonta’ della societa’.
2.1.4. L’esclusione della validita’ della procura conferita a (OMISSIS) a presentare querela rende tale ultimo atto privo del valore di condizione di procedibilita’. Pertanto, ritenuta l’insussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 che avrebbe reso procedibile il delitto di ufficio, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di valida querela.
3. L’accoglimento delle questioni preliminari poste nel ricorso rende assorbiti gli altri motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7, l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di valida querela.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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